Art. 53 T.U.B. – Vigilanza regolamentare
In vigore dal 01/01/1994. Modificato dal D.Lgs. 72/2015.
1. La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
a) l’adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
e) l’informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere precedenti.
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che particolari operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d’Italia.
3. La Banca d’Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1.
In sintesi
Inquadramento: l'art. 53 come pietra angolare della vigilanza prudenziale
L'art. 53 del Testo Unico Bancario rappresenta la pietra angolare della vigilanza prudenziale individuale sulle banche italiane. La norma attribuisce alla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio), il potere di emanare disposizioni di carattere generale sulle materie cardine della stabilita' bancaria. Si tratta di una norma di delegificazione: il legislatore fissa le aree materiali di intervento, ma demanda alla normazione secondaria della Banca d'Italia (sentito il CICR) la disciplina di dettaglio, in coerenza con la natura tecnica e in continua evoluzione della materia.
L'inserimento dell'art. 53 nel Titolo III del T.U.B. ("Vigilanza"), Capo I ("Vigilanza sulle banche"), accanto agli artt. 51 (vigilanza informativa) e 54 (vigilanza ispettiva), completa l'architettura tradizionale della vigilanza bancaria italiana, articolata su tre dimensioni: informativa (obblighi di segnalazione delle banche), regolamentare (potere normativo della BdI), ispettiva (verifiche in loco). Dopo l'avvio del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU/SSM) il 4 novembre 2014, l'esercizio dei poteri ex art. 53 e' inserito in un'architettura multilivello: la BCE vigila direttamente sulle significant institutions (oggi circa 110 banche dell'area euro), mentre le less significant institutions (LSI) restano sotto vigilanza diretta della Banca d'Italia, fermo restando il potere della BCE di assumere la vigilanza diretta in casi specifici.
Le cinque aree del comma 1: l'architettura delle disposizioni prudenziali
Il comma 1 dell'art. 53 enumera cinque aree materiali in cui la Banca d'Italia emana disposizioni di vigilanza: (a) adeguatezza patrimoniale; (b) contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; (c) partecipazioni detenibili; (d) organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni; (e) informativa da rendere al pubblico. Ciascuna area corrisponde a un blocco normativo articolato e in evoluzione.
L'adeguatezza patrimoniale (lett. a) e' il cuore della vigilanza prudenziale, oggi disciplinata in larghissima parte dal CRR (Capital Requirements Regulation - Reg. UE 575/2013), direttamente applicabile in Italia, e dalla CRD (Capital Requirements Directive - dir. 2013/36/UE), recepita dal D.Lgs. 72/2015 e successive modificazioni. Le banche devono mantenere un requisito minimo di Common Equity Tier 1 (CET1) pari al 4,5% degli attivi ponderati per il rischio (RWA), un requisito di Tier 1 pari al 6% e un Total Capital Ratio pari all'8%. A questi si aggiungono i capital buffers: capital conservation buffer (2,5%), countercyclical buffer (variabile), G-SII/O-SII buffer (per banche di rilevanza sistemica), systemic risk buffer. Il pacchetto Basilea IV (CRR III/CRD VI), in vigore dal 1° gennaio 2025, ha introdotto l'output floor al 72,5% applicabile gradualmente fino al 2030, limitando i benefici dei modelli interni rispetto agli approcci standardizzati.
Il contenimento del rischio (lett. b) e' declinato nelle diverse configurazioni: rischio di credito (default delle controparti), rischio di controparte (derivati OTC, repo, sec lending), rischio di mercato (trading book), rischio operativo (frodi interne/esterne, BCM, cyber), rischio di tasso di interesse del banking book (IRRBB), rischio di liquidita' (LCR ex art. 412 CRR, NSFR ex art. 428-bis CRR), rischio di concentrazione (limiti alle grandi esposizioni - large exposures regime - ex artt. 387 ss. CRR), rischio paese, rischio reputazionale, rischi ESG (introdotti progressivamente con CRD VI e EBA Guidelines su ESG risks).
Le partecipazioni detenibili (lett. c) sono disciplinate dagli artt. 53-bis (gruppo bancario), 59 ss. (gruppo bancario e partecipazioni in banche) e 19 (acquisti di partecipazioni in banche da soggetti esterni) T.U.B., con limiti quantitativi al possesso di partecipazioni qualificate in soggetti non finanziari (art. 89 CRR sul limite del 60% dei fondi propri) e regime autorizzatorio per le partecipazioni significative. L'organizzazione amministrativa e i controlli interni (lett. d) sono regolati dalla Circ. 285/2013 BdI, Parte Prima, Titolo IV, capitoli 1-3-7, e prevedono un sistema dei controlli interni articolato su tre linee di difesa: controlli operativi (1a linea), funzioni di controllo (compliance, risk management - 2a linea), internal audit (3a linea), tutte indipendenti e riportanti agli organi sociali. L'informativa al pubblico (lett. e) e' il Pillar 3 del framework di Basilea, oggi disciplinato dalla parte ottava del CRR (artt. 431 ss.) e dagli Implementing Technical Standards (ITS) dell'EBA su disclosure templates.
Il ruolo del CICR e il processo di adozione delle disposizioni
L'art. 53 prevede che le disposizioni della Banca d'Italia siano emanate in conformita' delle deliberazioni del CICR. Il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) e' organo politico-amministrativo, presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze, con la partecipazione di altri ministri economici e con la Banca d'Italia in funzione consultiva. Le deliberazioni CICR fissano i principi e gli orientamenti generali della politica creditizia e bancaria, all'interno dei quali la Banca d'Italia esercita il potere normativo di dettaglio. Si tratta di un'architettura tipica del modello di vigilanza italiano: il policy setting politico-amministrativo del CICR fa da cornice ai poteri tecnici della Banca d'Italia.
Le disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia ex art. 53 sono atti amministrativi a contenuto generale, vincolanti per le banche destinatarie, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino della Banca d'Italia. Sono soggetti a consultazione pubblica preventiva con gli stakeholder (associazioni di categoria, ABI, banche, investitori) secondo il principio di trasparenza regolatoria, e all'analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Possono essere impugnati davanti al TAR Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione, ma il sindacato giurisdizionale e' tipicamente limitato al controllo di legittimita' (vizio di motivazione, eccesso di potere, violazione di legge), senza sostituzione nella valutazione tecnica.
Comma 2: l'autorizzazione preventiva per operazioni particolari
Il comma 2 dell'art. 53 prevede che le disposizioni della Banca d'Italia possano subordinare ad autorizzazione particolari operazioni bancarie. Si tratta di una clausola di flessibilita' che consente di prevedere regimi autorizzatori specifici per operazioni che, per la loro natura o dimensione, richiedono un controllo preventivo dell'autorita' di vigilanza. Esempi tipici: emissioni di strumenti di capitale (Additional Tier 1, Tier 2) - autorizzazione ex art. 28 CRR e art. 56-78 RTS Reg. delegato UE 241/2014; operazioni di riduzione o di redenzione anticipata di strumenti di capitale (art. 77-78 CRR); adozione di modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali (Internal Models Approach - IMA per rischio di mercato, IRB per rischio di credito, AMA storicamente per operativo); operazioni di covered bonds; cartolarizzazioni significative; operazioni di tartufato outsourcing di funzioni critiche.
Comma 3: i provvedimenti specifici e il processo SREP
Il comma 3 dell'art. 53 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di adottare provvedimenti specifici nei confronti di singole banche nelle materie del comma 1, quando la situazione lo richieda. Si tratta della base giuridica nazionale per le decisioni prudenziali individuali, oggi inserite nel processo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) disciplinato dalle EBA Guidelines (EBA/GL/2014/13 e successive). All'esito del SREP, l'autorita' di vigilanza (BCE per le SI, BdI per le LSI) puo' imporre capital requirements aggiuntivi: il Pillar 2 Requirement (P2R), vincolante e parte del Total SREP Capital Requirement (TSCR), e il Pillar 2 Guidance (P2G), non vincolante ma con valore di indicazione.
Altri provvedimenti individuali tipici sono: liquidity requirements specifici oltre LCR/NSFR; restrizioni al pagamento di dividendi, share buy-back o remunerazioni variabili (artt. 141-141-bis CRD V); requirements quantitativi su attivita' di rischio (concentrations limits); imposizione di piani di rafforzamento patrimoniale o di liquidita'; misure di intervento precoce (early intervention measures) ex art. 27-29 D.Lgs. 180/2015 di recepimento BRRD. Il provvedimento individuale e' atto amministrativo motivato, soggetto a impugnazione davanti al TAR Lazio (BdI) o al Tribunale dell'Unione Europea (BCE per SI), con sindacato di legittimita' come per i regolamenti.
Coordinamento con il Single Rulebook europeo e il Meccanismo di Vigilanza Unico
Dopo l'unione bancaria, l'art. 53 T.U.B. funge da cerniera nazionale rispetto al Single Rulebook europeo. Le materie del comma 1 sono in larga parte disciplinate da regolamenti UE direttamente applicabili (CRR 575/2013, MVU 1024/2013, MUR/SRMR 806/2014, EMIR 648/2012 per i derivati OTC), per cui le disposizioni BdI sono di mera attuazione o esercizio di opzioni nazionali (national options and discretions); per le aree disciplinate da direttive (CRD V, BRRD, DGSD, Mortgage Credit Directive), la BdI ha margini piu' ampi di attuazione. La BCE, nell'ambito del MVU, esercita poteri di vigilanza diretta sulle SI, applicando il diritto nazionale di recepimento delle direttive europee (es. CRD V recepita dal D.Lgs. 201/2022) e potendo emanare regolamenti e decisioni vincolanti per le banche sottoposte.
Per le banche italiane, la struttura operativa di vigilanza si articola quindi su tre piani: (1) regolamenti UE direttamente applicabili (CRR, MVU, SRMR); (2) direttive UE recepite a livello italiano (CRD V/VI tramite D.Lgs. 72/2015, 201/2022, e disposizioni di attuazione) - oggetto delle Circolari BdI; (3) provvedimenti individuali della BCE (SI) o BdI (LSI) ex art. 53 c. 3 T.U.B. Per la giurisprudenza amministrativa italiana, la sovrapposizione di fonti rileva ai fini del riparto di giurisdizione: contro atti della BCE compete il Tribunale UE; contro atti BdI il TAR Lazio; contro atti BdI in attuazione vincolata di atti BCE, il giudice italiano puo' sospendere il giudizio in attesa della pronuncia europea ex art. 267 TFUE.
Profili pratici e contenzioso
Per il consulente di una banca, la lettura sistematica dell'art. 53 va sempre coordinata con: (a) le disposizioni della Circolare 285/2013 BdI, costantemente aggiornata, articolata in Parti, Titoli e Capitoli; (b) le EBA Guidelines e i Single Supervisory Mechanism Guides della BCE; (c) le FAQ e gli orientamenti applicativi di BdI/BCE; (d) la giurisprudenza del TAR Lazio e del Consiglio di Stato sui provvedimenti di vigilanza, e del Tribunale UE/Corte di Giustizia sui provvedimenti BCE. Il contenzioso prudenziale tipico riguarda: contestazioni del P2R/P2G a esito SREP; impugnazione di restrizioni al pagamento di dividendi; ricorsi su classificazione di crediti deteriorati (NPL classification, calendar provisioning); decisioni su modelli interni IRB; sanzioni amministrative ex art. 144 T.U.B. per violazione di disposizioni di vigilanza, con regime di responsabilita' personale degli esponenti aziendali e di public disclosure ("name and shame").
Domande frequenti