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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 340 c.p.c. – Riserva facoltativa d’appello contro sentenze non definitive

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Contro le sentenze previste dall’articolo 278 e dal n. 4 del secondo comma dell’articolo 279, l’appello può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa.

Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l’appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

La riserva non può più farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle parti sia proposto immediatamente appello.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Facoltà di differire l'appello per sentenze non definitive (artt. 278, 279 n. 4 c.p.c.)
  • Riserva deve essere fatta entro il termine ordinario di appello, a pena di decadenza
  • L'appello differito deve unirsi a quello contro la sentenza che definisce il giudizio
  • Meccanismo che evita proliferazione di gradi di giudizio su questioni preliminari

L'appello contro sentenze non definitive può essere differito se il ricorrente ne fa riserva entro i termini; l'appello deve poi essere proposto unito a quello contro la sentenza finale.

Ratio

L'articolo mira a razionalizzare la struttura del giudizio quando il tribunale pronuncia sentenze parziali (su questioni preliminari) prima della sentenza definitiva che chiude il merito. Se ogni sentenza parziale potesse essere impugnata immediatamente in appello, si avrebbe una proliferazione di ricorsi e il procedimento diventerebbe caotico. La riserva consente al ricorrente di rimandare l'appello alla sentenza finale, raccogliendo tutte le contestazioni in un unico ricorso. Ciò accelera il processo, ancorché comporti un temporaneo sacrificio del diritto al riesame immediato. La riserva è però facoltativa: il ricorrente può comunque impugnare immediatamente una sentenza non definitiva, rinunciando al beneficio di posticipare.

Analisi

Il primo comma fissa le coordinate: l'appello può essere differito («differito») solo per sentenze previste dall'art. 278 c.p.c. (sentenze su questioni preliminari, come eccezione di prescrizione) e dal numero 4 del secondo comma dell'art. 279 c.p.c. (sentenze su questioni idonee a decidere il merito parzialmente). La riserva deve essere fatta «entro il termine per appellare», pena decadenza: cioè, il ricorrente deve manifestare l'intenzione di differire entro il termine ordinario di 40 giorni (art. 327 c.p.c.). Il secondo comma stabilisce che una volta fatta la riserva, l'appello deve essere presentato «unitamente» a quello contro la sentenza che definisce il giudizio. Il terzo comma aggiunge il corollario: la riserva non vale più se una delle parti ricorre immediatamente contro la stessa sentenza (ipotesi che fa cadere il beneficio della differibilità).

Quando si applica

Caso tipico: il tribunale pronuncia sentenza su un'eccezione di prescrizione, rigettandola. La sentenza non definisce il giudizio: la causa prosegue nel merito. Tizio potrebbe ricorrere immediatamente in appello contro la sentenza di prescrizione, ma sceglie di fare riserva. Tizio non ricorre entro il termine di 40 giorni, ma comunica al giudice la volontà di differire. Quando il tribunale pronuncia sentenza finale, Tizio propone appello unitamente a quella finale, contestando sia la questione preliminare sia il merito.

Connessioni

L'articolo si innesta su artt. 278-279 c.p.c. (sentenze non definitive), 327 c.p.c. (termine ordinario di appello), 163-bis c.p.c. (intervalli tra citazione e udienza). Rimanda al tema della scissione del giudizio in fasi (sentenze interlocutorie) e al coordinamento degli appelli. Correlato a disposizioni sulla decadenza (artt. 307 ss. c.p.c.) e ai termini processuali.

Domande frequenti

Se il giudice pronuncia una sentenza parziale, devo ricorrere subito?

No, puoi scegliere di fare riserva di appello, cioè rimandare il ricorso a quando la causa si chiude. Però devi manifestare la riserva entro il termine ordinario, a pena di decadenza.

Come faccio la riserva di appello?

Devi comunicare al giudice, entro il termine di appello (40 giorni), che intendi ricorrere contro la sentenza non definitiva ma che rimandi il ricorso alla fine della causa. Non servono formalità particolari, è una dichiarazione esplicita.

Se faccio riserva di appello, perdo il diritto di ricorrere contro la sentenza parziale?

No, non lo perdi. Rimandi il ricorso. Quando arriverà la sentenza che chiude il giudizio, potrai proporre un appello unico che contesta sia la sentenza parziale sia il merito.

Se l'altra parte ricorre contro la sentenza parziale, la mia riserva cade?

Sì, se l'altra parte ricorre immediatamente contro la stessa sentenza parziale, la tua riserva perde effetto. In quel caso, devi ricorrere anche tu entro il termine, non puoi più rinviare.

La riserva di appello vale solo per sentenze non definitive?

Sì, la riserva è un meccanismo previsto per sentenze non definitive (es., su questioni preliminari). Per sentenze che chiudono il giudizio, non c'è riserva: ricorri entro il termine ordinario o decadi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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