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Art. 738 c.p.p. – Esecuzione conseguente al riconoscimento
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell’esecuzione della sentenza straniera le pene e la confisca conseguenti al riconoscimento sono eseguite secondo la legge italiana. La pena espiata nello Stato di condanna è computata ai fini dell’esecuzione.
2. All’esecuzione provvede di ufficio il procuratore generale presso la Corte di Appello che ha deliberato il riconoscimento. Tale Corte è equiparata, a ogni effetto al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Dopo il riconoscimento della sentenza straniera, pene e confisca sono eseguite secondo la legge italiana. Procuratore generale esegue d'ufficio; la Corte è equiparata al giudice che pronunciò la condanna.
Ratio
L'articolo 738 è il completamento finale della procedura di riconoscimento delle sentenze straniere. Una volta che la Corte di Appello ha riconosciuto la sentenza (articolo 734) e ha determinato la pena convertita (articolo 735), la norma dispone che l'esecuzione proceda secondo le leggi italiane, senza ulteriori procedure internazionali. Questa disposizione riflette il principio che, una volta incorporata nel sistema italiano, la sentenza straniera acquista la natura e i connotati di una sentenza italiana ordinaria. La norma agevola inoltre l'esecuzione affidandola direttamente al procuratore generale, senza necessità di autorizzazioni supplementari.
Analisi
La norma è suddivisa in due commi. Il comma 1 stabilisce che le pene e la confisca conseguenti al riconoscimento sono eseguite secondo la legge italiana. Ciò significa che i tempi, le modalità e gli effetti dell'esecuzione sono disciplinati integralmente dal codice penale italiano e dal codice di procedura penale italiano (non dalla legge straniera). Inoltre, è previsto che la pena già espiata nello Stato di condanna sia computata. Dunque, se il condannato ha scontato tre anni all'estero su una pena convertita di sette anni, in Italia sconterà solo i quattro anni rimanenti. Il comma 2 affida l'esecuzione al procuratore generale presso la Corte di Appello che ha deliberato il riconoscimento. È importante notare che questa Corte è 'equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario': ciò significa che per questioni di esecuzione (modifiche della misura, revoca di sospensioni, ecc.), non è necessario ricorrere a giudici ulteriori; la Corte stessa esercita funzioni di giudice dell'esecuzione.
Quando si applica
Una volta che la sentenza di riconoscimento è divenuta definitiva (eventualmente dopo cassazione), l'esecuzione ha inizio. Se la Corte di Appello di Milano ha riconosciuto una sentenza francese, il procuratore generale presso la Corte di Appello di Milano trasmette il provvedimento al magistrato di sorveglianza territorialmente competente (di Milano) affinché proceda all'esecuzione: iscrizione nel registro delle sentenze, assegnazione dell'istituto penitenziario, revoche di permessi a misure alternative, ecc. Se il condannato ricorre in cassazione contro la sentenza di riconoscimento e la cassazione la annulla, l'esecuzione è sospesa e rinviata.
Connessioni
L'articolo 738 è il conclusivo della sezione sul riconoscimento (artt. 732-739 c.p.p.). Si relaziona direttamente con l'articolo 735 (determinazione della pena), con l'articolo 734 (deliberazione della Corte), e con l'articolo 739 (divieto di estradizione e di nuovo procedimento). È collegato ai regolamenti italiani sull'esecuzione della pena (artt. 669 ss. per pene pecuniarie, artt. 658 ss. per pene detentive), e alla competenza del magistrato di sorveglianza (art. 69 ord. pen.). Nel quadro internazionale, riflette il principio di 'territorialità' dell'esecuzione: il nostro Stato esegue direttamente, non mediante rimessione alla parte straniera.
Domande frequenti
Secondo quale legge è eseguita la pena dopo il riconoscimento della sentenza straniera?
Secondo la legge italiana. L'articolo 738 comma 1 stabilisce che 'le pene e la confisca conseguenti al riconoscimento sono eseguite secondo la legge italiana', non secondo la legge straniera.
Se ho già scontato parte della pena all'estero, questo periodo è considerato nell'esecuzione italiana?
Sì. L'articolo 738 comma 1 prevede che 'la pena espiata nello Stato di condanna è computata ai fini dell'esecuzione', dunque il periodo scontato all'estero è sottratto dalla pena da eseguire in Italia.
Chi ordina l'esecuzione della sentenza riconosciuta?
Il procuratore generale presso la Corte di Appello che ha deliberato il riconoscimento, d'ufficio (senza necessità di ricorso). Egli trasmette il provvedimento al magistrato di sorveglianza territorialmente competente.
La Corte di Appello che ha riconosciuto la sentenza straniera ha anche funzioni di giudice dell'esecuzione?
Sì. L'articolo 738 comma 2 dichiara che la Corte di Appello 'è equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario'. Dunque, ha competenza su questioni di esecuzione.
Se ricorro in cassazione contro la sentenza di riconoscimento, l'esecuzione è sospesa?
Sì. Se la cassazione annulla o modifica la sentenza di riconoscimento, l'esecuzione è interrotta e rimessa in discussione. L'esecuzione procede solo dopo la definitività della sentenza.