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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 739 c.p.p. – Divieto di estradizione e di nuovo procedimento

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell’esecuzione della sentenza straniera, salvo che si tratti dell’esecuzione di una confisca (240 c.p.), il condannato non può essere estradato né sottoposto di nuovo a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze (649).

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In sintesi

  • Il condannato non può essere estradato verso uno Stato terzo dopo il riconoscimento della sentenza straniera ai fini dell'esecuzione della pena restrittiva
  • Il condannato non può essere sottoposto a nuovo procedimento penale in Italia per lo stesso fatto
  • Eccezione: il divieto non vale per l'esecuzione di una confisca (art. 240 c.p.)
  • Il divieto di bis in idem si applica indipendentemente da come il fatto è considerato (diverso titolo, grado o circostanze)

Divieto tassativo di estradare il condannato straniero riconosciuto, salvo per confisca. Divieto di nuovo procedimento penale in Italia per lo stesso fatto.

Ratio

L'articolo 739 conclude il sistema di protezione del soggetto condannato all'estero che ha ottenuto il riconoscimento della sentenza straniera in Italia. Essa proibisce due conseguenze ritenute inique dal legislatore: l'estradizione verso un terzo Stato (che comporterebbe una moltiplicazione dei procedimenti e una distribuzione incontrollata della persona) e il rinnovamento del procedimento penale in Italia per il medesimo fatto (bis in idem). Questo articolo riflette il principio che il riconoscimento della sentenza straniera in Italia esaurisce la pretesa punitiva dello Stato italiano e impedisce ulteriori molestie giudiziarie.

Analisi

La norma è concisa ma densa di conseguenze. Stabilisce un divieto tassativo ('il condannato non può essere estradato né sottoposto di nuovo a procedimento penale nello Stato') con una sola eccezione: per l'esecuzione di una confisca secondo l'articolo 240 c.p. (confisca di equivalente di somme di denaro o confisca di beni specifici). La ratio dell'eccezione è che la confisca è una misura patrimoniale, non una punizione personale che comporterebbe ulteriore detenzione o libertà compromessa. Il divieto di nuovo procedimento è irriducibile: il fatto 'diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze' rimane imputabile al divieto. Dunque, se il fatto era qualificato 'furto' nell'ordinamento estero ma potrebbe essere 'ricettazione' in Italia, il divieto impedisce il nuovo procedimento. Rimanda all'articolo 649 c.p.p., che contiene la disciplina generale del divieto di bis in idem.

Quando si applica

Una volta che la Corte di Appello italiana ha riconosciuto la sentenza penale straniera e ordina l'esecuzione della pena, il condannato acquista uno 'scudo' procedurale e penale. Se una terza giurisdizione (es. gli Stati Uniti) richiede l'estradizione del medesimo soggetto per procedimenti legati al medesimo fatto, lo Stato italiano non può accogliere la richiesta di estradizione sulla base dell'articolo 739. Allo stesso tempo, se in Italia sorgono elementi di prova ulteriori che farebbero sospettare un reato diverso ma correlato al fatto già giudicato all'estero, il pubblico ministero italiano non può esercitare l'azione penale per quel nuovo aspetto, poiché il riconoscimento della sentenza straniera ha già esaurito la pretesa punitiva italiana.

Connessioni

L'articolo 739 è il vertice della protezione accordata dal sistema italiano, in conformità con il principio costituzionale di legalità della pena e il diritto umano di non subire bis in idem. Si relaziona con l'articolo 649 c.p.p. (ne bis in idem nella disciplina ordinaria), con l'articolo 688 bis c.p.p. (estradizione), con gli articoli 732-738 c.p.p. (procedimento di riconoscimento), e con le convenzioni internazionali sulla protezione del principio di bis in idem (es. Protocollo CEDU, Carta dei diritti dell'UE). È inoltre collegato al tema del principio di territorialità dell'esecuzione della pena secondo il diritto internazionale penale.

Domande frequenti

Dopo il riconoscimento di una sentenza straniera, posso essere estradato verso un altro Stato?

No. L'articolo 739 vieta espressamente l'estradizione del condannato riconosciuto. Questo divieto protegge da una moltiplicazione infiniita di procedimenti e estradizioni successive.

Se il fatto per cui sono stato condannato all'estero può essere qualificato diversamente in Italia, il divieto di bis in idem si applica?

Sì. L'articolo 739 include la clausola 'neppure se il fatto viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze'. Dunque il divieto opera indipendentemente dalla qualificazione giuridica.

Esiste un'eccezione al divieto di estradizione e nuovo procedimento?

Sì. L'articolo 739 specifica: 'salvo che si tratti dell'esecuzione di una confisca'. Dunque, per l'esecuzione di confische patrimoniali, il divieto non opera.

Il divieto di nuovo procedimento riguarda solo l'Italia o anche altri Paesi?

L'articolo 739 parla di divieto 'nello Stato' (Italia), dunque protegge da procedimenti italiani. Non impedisce procedimenti in altri Paesi, salvo le protezioni internazionali (e.g., Cedu, trattati UE).

Se una sentenza straniera è stata riconosciuta in Italia e successivamente annullata dalla cassazione, il divieto di bis in idem cessa?

Sì. Se la cassazione annulla il riconoscimento, il divieto di bis in idem cessa di operare. Il PM italiano potrebbe nuovamente esercitare l'azione penale per il fatto medesimo, a meno che non sussistano altri ostacoli (es. prescizione).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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