Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 740 c.p.p. – Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate
1. La somma ricavata dall’esecuzione della pena pecuniaria è versata alla cassa delle ammende; è invece versata allo stato di condanna, a sua richiesta, qualora quest’ultimo stato nelle medesime circostanze provvederebbe al versamento a favore dello Stato italiano.
2. Le cose confiscate sono devolute allo Stato. Esse sono invece devolute, a sua richiesta, allo stato nel quale è stata pronunciata la sentenza riconosciuta, qualora quest’ultimo stato nelle medesime circostanze provvederebbe alla devoluzione allo Stato italiano.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 739 - Art. 739 c.p.p.: Divieto di estradizione e di nuovo procedimento→Cod. proc. pen. art. 741 - Art. 741 c.p.p.: Procedimento relativo al riconoscimento delle d→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 738 c.p.p.: Esecuzione conseguente al riconoscimento→Art. 742 c.p.p.: Poteri del Ministro di Grazia e Giustizia e pre→Art. 737-bis c.p.p.: Indagini e sequestro a fini di confisca→Articolo 737 Codice di Procedura Penale: Sequestro→Art. 743 c.p.p.: Deliberazione della Corte di Appello→Articolo 736 Codice di Procedura Penale: Misure coercitive→Art. 744 c.p.p.: Limiti dell’esecuzione della condanna all’estero
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 740 regola il versamento delle ammende derivanti da sentenze penali e la destinazione dei beni confiscati tra la cassa dello Stato italiano e Stati esteri.
Ratio
L'articolo 740 codifica il principio di reciprocità internazionale nel trattamento delle conseguenze economiche di condanne penali. La norma si inserisce nel contesto del riconoscimento e dell'esecuzione di sentenze penali straniere, garantendo equilibrio tra la sovranità dello Stato italiano e il diritto dello Stato di origine della condanna a percepire proventi dalla pena. La scelta normativa riflette il principio che le ammende finanziarie e i beni sottratti al patrimonio criminale servono sia alla deterrenza che alla compensazione dello Stato leso dal reato.
Analisi
Il comma 1 prevede un'automaticità di versamento alla cassa delle ammende, ma consente un'eccezione: quando lo Stato straniero che ha emesso la sentenza richiede il versamento a suo favore e sussisterebbe la reciprocità (cioè quello stesso Stato italico vesserebbe a sé i proventi in una situazione simmetrica). Il comma 2 applica lo stesso principio ai beni confiscati, che sono devoluti prima per legge allo Stato italiano, ma possono essere devoluti allo Stato della sentenza se ricorre richiesta e reciprocità. Entrambi i commi contemperano automatismo e discrezionalità amministrativa.
Quando si applica
La norma opera in fase esecutiva di sentenze penali straniere riconosciute in Italia, specificamente quando si concretizza il versamento di pene pecuniarie o la consegna di beni confiscati. Si applica non solo a condanne di diritto internazionale, ma anche a sentenze penali di Stati comunitari o con trattati bilaterali. Esempi concreti: un cittadino italiano condannato all'estero per frode, dalla quale lo Stato straniero confisca beni che transitano in Italia; oppure un europeo condannato in Italia per contrabbando, i cui beni sequestrati potrebbero essere rivendicati dal Paese di origine.
Connessioni
L'articolo 740 è strettamente collegato agli artt. 734-739 c.p.p. che disciplinano il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze penali straniere. Si richiama inoltre la disciplina sulla confisca nel codice penale (artt. 240 e ss. c.p.), nonché le norme del Codice della Privacy su dati bancari per il recupero crediti. A livello sovranazionale, rimanda ai trattati internazionali di assistenza giudiziaria penale (ad esempio il Trattato di estradizione Ue e accordi bilaterali).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, imprenditore italiano, è condannato in Svizzera per riciclaggio a pena pecuniaria di 50.000 franchi. La sentenza viene riconosciuta in Italia. Secondo l'articolo 740, i 50.000 franchi versati in esecuzione della sentenza svizzera andrebbero automaticamente alla cassa delle ammende italiana, salvo che le autorità svizzere non richiedano il versamento a favore del Fisco elvetico e che la reciprocità sussista (cioè l'Italia verserebbe a sé i proventi in un caso simmetrico). In quest'ipotesi, l'autorità italiana potrebbe concedere il versamento alle autorità svizzere.
Caso 2: Caio, cittadino straniero, è condannato in Italia per contrabbando
I beni sequestrati (macchinari, denaro contante) vengono confiscati con sentenza italiana. L'articolo 740 prevede che detti beni siano devoluti allo Stato italiano. Tuttavia, se nel Paese di Caio sussisterebbe un trattato che prevede la devoluzione a favore di quello Stato, e il Ministero di Grazia e Giustizia riconosce la reciprocità, i beni potrebbero essere devoluti al Paese d'origine di Caio invece che all'Erario italiano.
Domande frequenti
Se sono condannato all'estero e devo pagare un'ammenda, dove finiscono i soldi che verso in Italia?
L'articolo 740 prevede che l'ammenda vada normalmente alla cassa delle ammende italiana. Tuttavia, se lo Stato che ha emesso la sentenza richiede il versamento a proprio favore e sussiste reciprocità, il Ministero di Grazia e Giustizia può autorizzare il versamento a quel Paese straniero.
Quali beni possono essere confiscati e devoluti secondo l'articolo 740?
Sono confiscabili e devoluti i beni oggetto di confisca nella sentenza straniera riconosciuta in Italia: denaro, veicoli, immobili, macchinari, o qualsiasi bene pertinente al reato. La devoluzione avviene prima al patrimonio dello Stato italiano, salvo richiesta e reciprocità dello Stato di origine.
Cosa significa 'reciprocità' nell'articolo 740?
La reciprocità consiste nel fatto che quello stesso Stato straniero agirebbe allo stesso modo nei confronti dell'Italia: cioè, se l'Italia avesse pronunciato una sentenza simile, lo Stato estero verserebbe i proventi a favore dell'Italia. È una condizione che tutela l'equità nei rapporti internazionali.
Se una sentenza straniera ordina la restituzione di beni a me sottratti, come ricevo i soldi in Italia?
L'articolo 741 (connesso al 740) disciplina il riconoscimento delle disposizioni civili di condanne straniere, incluse restituzioni e risarcimenti. Seguendo il procedimento di cui all'articolo 734, i beni restituiti e i danni risarciti vengono riconosciuti e resi esecutivi dalla Corte d'Appello italiana.
Posso impugnare la devoluzione dei miei beni confiscati allo Stato, se sono stato condannato all'estero?
L'impugnazione avviene attraverso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di riconoscimento della sentenza straniera (art. 743, comma 4). Devi provare vizi nella sentenza originaria o nei presupposti della reciprocità invocati dall'articolo 740.