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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 723 c.p.p. – Poteri del Ministro di Grazia e Giustizia

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Il Ministro di Grazia e Giustizia dispone che si dia corso alla rogatoria di un’autorità straniera per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria, salvo che ritenga che gli atti richiesti compromettano la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

2. Il ministro non dà corso ana rogatoria quando risulta evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano. Il Ministro non dà altresì corso alla rogatoria quando vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire negativamente sullo svolgimento o sull’esito del processo e non risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.

3. Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all’autorità giudiziaria straniera, il Ministro di Grazia e Giustizia non dà corso alla rogatoria quando lo Stato richiedente non offre idonea garanzia in ordine all’immunità della persona citata.

4. Il Ministro ha inoltre facoltà di non dare corso alla rogatoria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità.

In sintesi

  • Ministro di Grazia e Giustizia dispone esecuzione rogatoria autorità straniera per comunicazioni, notificazioni, acquisizione probatoria
  • Eccezione: rifiuto se atti compromettono sovranità, sicurezza, interessi essenziali dello Stato
  • Ulteriore rifiuto: atti vietati da legge italiana o contrari principi fondamentali ordinamento
  • Rifiuto se atti richiesti espongono soggetto a discriminazione razziale, religiosa, sessuale, linguistica, politica
  • Facoltà ministro di non dare corso rogatoria se manca reciprocità dello stato richiedente

Il Ministro di Grazia e Giustizia autorizza esecuzione rogatorie straniere per comunicazioni, notificazioni e acquisizione probatoria, salvo compromissione sovranità/sicurezza italiano.

Ratio

L'articolo 723 c.p.p. disciplina i poteri del Ministro di Grazia e Giustizia nel processo di assistenza giudiziaria internazionale, attribuendogli autorità di "gatekeeper" capace di filtrare le richieste provenienti da autorità straniere in base a criteri di sovranità, sicurezza e rispetto dei principi costituzionali italiani. La norma riflette l'esigenza di bilanciare la cooperazione giudiziaria internazionale con la protezione degli interessi nazionali e dei diritti fondamentali della persona.

Il ruolo ministeriale è duplice: facilitare le rogatorie internazionali (cooperazione) e bloccarle quando pericolose per lo Stato o eticamente inaccettabili (protezione). Ciò evita che il nostro ordinamento sia strumento di persecuzioni discriminatorie o violazioni di diritti umani.

Analisi

Il comma 1 attribuisce al Ministro facoltà discrezionale di autorizzare l'esecuzione della rogatoria, con eccezione tassativa: rifiuto se gli atti compromettono sovranità, sicurezza o interessi essenziali dello Stato. La valutazione è politica e giuridica congiuntamente.

Il comma 2 fissa ulteriori motivi di rifiuto: se gli atti sono espressamente vietati da legge italiana (es. intercettazioni ambientali, in certi contesti) oppure contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano (es. processi senza difesa, violazioni di diritti inviolabili). Aggiunge inoltre protezione contro discriminazioni: il Ministro rifiuta se sussistano fondate ragioni per ritenere che il processo estero sia influenzato negativamente da considerazioni di razza, religione, sesso, nazionalità, lingua, opinioni politiche, salvo consenso esplicito dell'imputato.

Il comma 3 esclude l'esecuzione quando la rogatoria riguarda testimonianza o perizia o interrogatorio davanti autorità straniera e lo stato richiedente non offra idonea garanzia di immunità. Il comma 4 riconosce facoltà ulteriore di rifiuto per mancanza di reciprocità.

Quando si applica

La norma si applica a ogni rogatoria internazionale (Rogatory Letter) ricevuta da autorità straniera per comunicazioni processuali, notificazioni, interrogatori, audizioni testimoniali, perizie, acquisizione documenti. Frequente nei procedimenti con elementi transnazionali, crimini organizzati internazionali, casi europei con più giurisdizioni.

La discrezionalità ministeriale è ristretta da criteri oggettivi (veto legislativo, principi costituzionali, discriminazioni), ma ampia su valutazioni di opportunità (sicurezza, reciprocità). Il Ministro decide caso per caso, comunicando il rifiuto all'autorità giudiziaria che dovrebbe eseguire.

Connessioni

L'articolo 723 c.p.p. integra il capo VIII sulla assistenza giudiziaria internazionale, collegandosi agli artt. 720-726-ter, in particolare agli artt. 724-725 sul procedimento giurisdizionale e esecuzione rogatorie. Rimanda alle Convenzioni europee di assistenza giudiziaria (Strasburgo 1959 e successivi Protocolli) e a trattati bilaterali.

Correlato ai principi costituzionali di sovranità (art. 1 Cost.), diritto a processo equo (art. 24 Cost.), divieto di discriminazione (art. 3 Cost.) e diritto di difesa (art. 24 Cost.). Integra altresì il sistema di controllo sulla cooperazione penale internazionale e sulla compatibilità con l'ordinamento italiano.

Domande frequenti

Chi decide se eseguire una rogatoria straniera?

Il Ministro di Grazia e Giustizia italiano decide di autorizzare o rifiutare l'esecuzione della rogatoria proveniente da autorità straniera, valutando criteri di sovranità, sicurezza, compatibilità con l'ordinamento italiano e diritti della persona.

Quali sono i motivi per cui il Ministro può rifiutare?

Il Ministro rifiuta se gli atti: (1) compromettono sovranità, sicurezza o interessi essenziali dello Stato; (2) sono vietati da legge italiana; (3) contrastano con principi fondamentali dell'ordinamento; (4) espongono il soggetto a discriminazione per razza, religione, sesso, nazionalità, lingua, opinioni politiche; (5) mancano garanzie di reciprocità dello stato richiedente.

Se sono testimone e mi chiedono di deporre davanti al tribunale estero, posso rifiutare?

Il Ministro italiano valuta se autorizzare la tua partecipazione. Se il paese estero non offre adeguata garanzia di protezione/immunità per testimoni, il Ministro può rifiutare. Inoltre, se sussistono rischi di discriminazione, il rifiuto è più probabile.

La rogatoria deve essere eseguita entro un termine specifico?

Il codice non fissa termine preciso, ma la cooperazione internazionale presuppone ragionevole celerità. Il Ministro comunica la decisione (accettazione o rifiuto) tempestivamente all'autorità richiedente e a quella giudiziaria italiana.

Posso impugnare il rifiuto del Ministro di eseguire la rogatoria?

Il rifiuto del Ministro è esercizio di discrezionalità politica; ricorsi giurisdizionali sono limitati. Tuttavia, se il rifiuto viola principi costituzionali, è teoricamente contestabile presso organi di controllo costituzionale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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