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Art. 270 c.p.c. – Chiamata di un terzo per ordine del giudice
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
La chiamata di un terzo nel processo a norma dell’articolo 107 può essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per una udienza che all’uopo egli fissa.
Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo.
Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
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In sintesi
Il giudice istruttore può ordinare in ogni momento la chiamata di un terzo per un'udienza fissata. Se nessuna parte lo cita, giudice cancella la causa.
Ratio
L'art. 270 c.p.c. (come sostituito dalla L. 1950 n. 581) attribuisce al giudice il potere di ordinare d'ufficio la chiamata di un terzo nel processo secondo l'art. 107 c.p.c. (intervento d'ufficio per integrazione contraddittorio). La norma riflette il principio di acquisizione ufficiale della prova: il giudice non è passivo nella ricerca della verità, ma può introdurre terzi necessari. Tuttavia, è bilanciata dalla possibilità di cancellazione se nessuna parte fornisce cooperazione (citazione del terzo), prevenendo paralisi procedurale.
Analisi
Primo comma: il giudice istruttore 'può ordinare in ogni momento' la chiamata del terzo, cioè in qualunque fase processuale lo ritenga opportuno. Fissa autonomamente l'udienza senza vincolabilità dai termini ordinari (art. 163-bis). L'ordinanza è un provvedimento d'ufficio rivolto alle parti, che devono provvedere alla citazione del terzo. Secondo comma: se 'nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo', il giudice 'dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo'. La cancellazione è sanzionamento dell'inerzia collettiva: se tutte le parti rifiutano di citare il terzo ordinato dal giudice, la causa è ritenuta non proseguibile e cancellata. Ordinanza di cancellazione è definitiva e insindacabile.
Quando si applica
Applicazione tipica: giudice durante istruttoria accorge che il convenuto non è il vero responsabile (es. responsabilità civile dove il vero autore del fatto è una terza persona non ancora parte), ordina la chiamata del terzo. O in controversia contrattuale emerge che il garante o il debitore solidale non è stato introdotto e il giudice lo ordina. Anche in diritto della famiglia: in lite fra coniugi su eredità, il giudice ordina la chiamata degli eredi che non litigano per integrazione contraddittorio.
Connessioni
L'art. 270 si coordina con l'art. 107 c.p.c. (intervento d'ufficio del terzo), l'art. 269 c.p.c. (chiamata su richiesta di parte), l'art. 183-187 c.p.c. (disciplina istruttoria generale), e l'art. 656 c.p.c. (ordinanze non impugnabili). Rimanda al principio della ricerca ufficiale della verità (artt. 116, 117 c.p.c.) e alla disciplina della contumacia (art. 170, 308-310 c.p.c.).
Domande frequenti
Il giudice ha discrezionalità piena di ordinare la chiamata d'ufficio di un terzo?
La norma dice 'può ordinare', quindi discreto. Però la Cassazione vieta abusi: il giudice non può ordinare chiamate manifestamente irragionevoli o per malafede procedurale. Rimane vincolato ai principi di proporzione e buona fede.
Se il giudice ordina la chiamata d'ufficio, chi notifica la citazione al terzo: il giudice o le parti?
Le parti devono provvedere alla citazione. Il giudice emette ordinanza, ma è dovere delle parti farla eseguire. Se nessuna parte cita il terzo, si applica art. 270 comma 2: cancellazione.
La cancellazione per inerzia è revocabile o definitiva?
L'ordinanza di cancellazione è 'non impugnabile' secondo la norma. Però le parti possono chiedere revoca se dimostrino causa di forza maggiore (es. errore della cancelleria nella notificazione). Non è impugnazione, ma istanza incidentale.
Se solo una parte provvede a citare il terzo, la cancellazione non si applica?
Esatto. La norma è 'se nessuna delle parti provvede', cioè comportamento unanime di inerzia. Se anche una sola parte cita il terzo, il giudizio prosegue normalmente.
Dopo cancellazione per inerzia, posso riproporre la stessa lite?
Teoricamente sì, potendo rimediare alla causa di cancellazione (citare il terzo che il giudice aveva ordinato). Però decorso di tempo e mutamento circostanze potrebbero precludere rifacimento della causa.
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