Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 233 c.p.c. – Deferimento del giuramento decisorio
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all’udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte.
Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico.
Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato della causa con dichiarazione all'udienza o atto scritto della parte o procuratore con mandato speciale.
Ratio
L'articolo disciplina le modalità formali per deferire il giuramento decisorio, uno dei mezzi di prova più importanti nel processo civile. Riconosce massima flessibilità nel momento di deferimento (in qualunque stato della causa) per permettere alle parti di adattare la prova al sopraggiungere di circostanze nuove. La richiesta di chiarezza e specificità tutela il diritto della controparte di comprendere esattamente su quali fatti deve giurare.
L'ammissione del deferimento tramite procuratore con mandato speciale garantisce praticità procedurale pur mantenendo l'autenticità della volontà della parte rappresentata.
Analisi
Il primo comma consente il deferimento del giuramento decisorio «in qualunque stato della causa», dunque non solo nella fase istruttoria iniziale, ma anche successivamente, durante la causa pendente. Il deferimento può avvenire mediante: (a) dichiarazione orale all'udienza formulata dalla parte personalmente; (b) dichiarazione orale all'udienza formulata dal procuratore munito di mandato speciale scritto; (c) atto scritto sottoscritto dalla parte medesima.
Il secondo comma impone che il giuramento sia formulato «in articoli separati, in modo chiaro e specifico», al fine di evitare ambiguità e permettere alla parte interrogata di comprendere pienamente su quali fatti specifici deve giurare, senza possibilità di malintesi.
Quando si applica
Si applica ogni volta che una parte ritiene opportuno sottoporre un fatto controverso al giuramento della controparte. Esempio: Tizio rivendica il pagamento di una prestazione professionale; Caio sostiene di averla pagata; Tizio deferi il giuramento a Caio chiedendogli di giurare se veramente ha pagato, formulando la domanda in modo specifico (es. «articolo 1: hai pagato l'importo di 5.000 euro a Tizio in data 10 gennaio 2026?»).
Frequente nelle controversie contrattuali, nelle cause di responsabilità civile, nelle liti ereditarie, e ovunque una delle parti voglia sottoporre la controparte al giuramento per risolvere un fatto controverso.
Connessioni
L'articolo 233 c.p.c. si coordina con artt. 234-241 (regole successive sul giuramento decisorio e suppletorio), art. 2736 c.c. (giuramento decisorio nel diritto civile), art. 116 c.p.c. (valutazione della prova). Rimanda anche al principio di disposizione delle prove (parte può proporre il giuramento), e alla necessità che il procuratore sia munito di mandato speciale scritto (art. 83 c.p.c.).
Collegato inoltre agli artt. 235-236 (irrevocabilità condizionata), art. 237 (risoluzioni delle contestazioni), art. 239 (conseguenze della mancata prestazione).
Domande frequenti
Quando devo presentare il deferimento del giuramento decisorio nel corso del processo?
Puoi deferire il giuramento decisorio in qualunque momento della causa, dall'inizio fino agli stadi più avanzati, davanti al giudice istruttore. Non c'è termine perentorio. Puoi farlo anche quando emergeranno nuovi fatti durante l'istruzione.
Posso deferire il giuramento tramite il mio avvocato, anche se non sono presente all'udienza?
Sì, a condizione che il tuo avvocato sia munito di mandato speciale scritto. Il mandato generale per la difesa non è sufficiente; devi conferire un mandato esplicito e specifico per deferire il giuramento.
Come devo formulare le domande del giuramento? Posso fare una domanda generica?
No, la legge richiede che il giuramento sia formulato «in articoli separati, in modo chiaro e specifico». Ogni articolo deve affrontare un singolo fatto ben definito. Domande vaghe o generiche non sono ammissibili; il giudice richiederà una precisazione.
Se presento il deferimento scritto, devo comunicarlo anche alla controparte?
Sì, l'atto di deferimento deve essere regolarmente notificato o depositato in giudizio. La controparte ha il diritto di conoscere in dettaglio su quali fatti deve giurare. La mancata comunicazione potrebbe rendere il deferimento inefficace.
Posso cambiare il testo del giuramento dopo averlo deferito?
In linea di principio no, una volta deferito il giuramento diventa irrevocabile quando la controparte dichiara di essere pronta a prestarlo (art. 235 c.p.c.). L'unica eccezione è se il giudice modifica la formula proposta (art. 236 c.p.c.), nel qual caso puoi revocarlo.
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.