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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 233 c.p.c. – Deferimento del giuramento decisorio
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all’udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte.
Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 232 - Articolo 232 Codice di Procedura Civile: Mancata risposta→Cod. proc. civ. art. 234 - Articolo 234 Codice di Procedura Civile: Riferimento→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 231 Codice di Procedura Civile: Risposta→Articolo 235 Codice di Procedura Civile: Irrevocabilità→Articolo 230 Codice di Procedura Civile: Modo dell’interrogatorio→Articolo 236 Codice di Procedura Civile: Caso di revocabilità→Articolo 229 Codice di Procedura Civile: Confessione spontanea→Art. 237 c.p.c.: Risoluzione delle contestazioni→Articolo 228 Codice di Procedura Civile: Confessione giudiziale
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato della causa, con dichiarazione in udienza o con atto scritto della parte.
Ratio della norma
L'art. 233 c.p.c. disciplina le modalità di deferimento del giuramento decisorio, strumento probatorio che rimette la decisione della causa alla coscienza della controparte. La norma mira a garantire sia la flessibilità procedurale, consentendo il deferimento in qualunque stato della causa, sia la certezza formale, richiedendo requisiti precisi di forma e contenuto affinché la parte deferita possa consapevolmente accettare o riferire il giuramento.
Analisi del testo
La disposizione individua due modalità alternative di deferimento: la dichiarazione resa oralmente all'udienza e l'atto scritto sottoscritto dalla parte. Nel primo caso, se agisce il procuratore, è necessario un mandato speciale, non essendo sufficiente la procura alle liti ordinaria. Il requisito della formulazione in articoli separati, chiari e specifici, tutela la parte deferita, che deve essere messa in condizione di comprendere esattamente su quali circostanze è chiamata a giurare, senza ambiguità o genericità che potrebbero inficiare la validità del giuramento.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che una parte intenda deferire alla controparte il giuramento decisorio nel corso di un giudizio civile. Trattandosi di mezzo di prova che può definire l'intera controversia, il deferimento è ammissibile solo su fatti propri del giurante o da lui conosciuti, e unicamente per fatti rilevanti e non già provati con altri mezzi. La facoltà è esercitabile «in qualunque stato della causa», il che comprende sia la fase istruttoria sia momenti successivi, purché la causa non sia ancora definita.
Connessioni con altre norme
L'art. 233 c.p.c. va letto in combinato disposto con l'art. 234 c.p.c., che regola il riferimento del giuramento, e con gli artt. 235-239 c.p.c., concernenti le modalità di prestazione e gli effetti del giuramento. Sul piano sostanziale, il collegamento essenziale è con l'art. 2736 c.c., che definisce le specie di giuramento, e con l'art. 2737 c.c., che stabilisce i limiti soggettivi e oggettivi del deferimento. La necessità del mandato speciale richiama inoltre l'art. 84 c.p.c. in tema di procura alle liti.
Domande frequenti
Il procuratore può deferire il giuramento decisorio con la sola procura alle liti?
No. Per il deferimento del giuramento decisorio il procuratore deve essere munito di un mandato speciale distinto dalla procura alle liti ordinaria, in quanto si tratta di atto di straordinaria amministrazione processuale che incide direttamente sui diritti della parte.
In quale fase del processo può essere deferito il giuramento decisorio?
L'art. 233 c.p.c. consente il deferimento «in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore», quindi in qualsiasi momento della fase istruttoria, purché la causa non sia ancora definitivamente conclusa con sentenza passata in giudicato.
Quali requisiti deve rispettare la formulazione del giuramento?
Il giuramento deve essere articolato in capitoli separati, ciascuno redatto in modo chiaro e specifico. Non sono ammesse formulazioni generiche o cumulative: ogni articolo deve riguardare un fatto preciso e determinato su cui il giurante è chiamato a pronunciarsi.
Cosa accade se la parte deferita rifiuta di prestare il giuramento?
Ai sensi dell'art. 239 c.p.c., la parte che rifiuta di prestare il giuramento soccombe sulla domanda o sul punto cui il giuramento si riferisce, salva la facoltà di riferire il giuramento alla controparte ai sensi dell'art. 234 c.p.c.
Il giuramento decisorio può essere deferito su qualsiasi fatto controverso?
No. Ai sensi dell'art. 2736 c.c., il giuramento decisorio può avere ad oggetto solo fatti propri del giurante o da lui conosciuti, ed è ammissibile unicamente quando non sia contrario all'ordine pubblico o al buon costume e riguardi diritti disponibili delle parti.