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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 637 c.p.p. – Sentenza

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. La sentenza è deliberata secondo le disposizioni degli artt. 525, 526, 527 e 528.

2. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice revoca la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo (529-531).

3. Il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.

4. In caso di rigetto della richiesta, il giudice condanna la parte privata che l’ha proposta al pagamento delle spese processuali e, se è stata disposta la sospensione dispone che riprenda l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

In sintesi

  • Deliberazione sentenza di revisione: applicate norme ordinarie di redazione (art. 525-528)
  • Accoglimento della richiesta: revoca sentenza/decreto condanna + proscioglimento con causa indicata
  • Divieto di pronunciare proscioglimento su diversa valutazione prove assunte nel precedente processo
  • Rigetto: condanna alle spese processuali e ripresa esecuzione pena se sospesa

La sentenza di revisione è deliberata secondo norme generali (art. 525-528), con accoglimento comportante revoca della condanna e proscioglimento con specifica causale.

Ratio

L'articolo 637 governa la decisione finale della revisione, garantendo che l'accoglimento comporti restitutio in integrum (revoca e proscioglimento) pieno, non parziale. Il divieto di ri-valutazione probatoria tutela certezza della cosa giudicata e impedisce trasformazione della revisione in appello mascherato.

Analisi

Comma 1 rimanda all'ordinarietà della sentenza (deliberazione collegiale). Comma 2 fissa conseguenza positiva: revoca automatica della sentenza e proscioglimento (con specificazione causale: insufficienza prove, fatto non sussiste, fatto non costituisce reato). Comma 3 è critico: vieta che proscioglimento derivi da semplice rilettura delle prove precedenti. Comma 4 dispone condanna alle spese e ripresa esecuzione se sospesa.

Quando si applica

Al momento della decisione della Corte d'Appello, al termine dell'istruzione in revisione. Se prove nuove emergono irrefutabili, reati risultano non materialmente accaduti, sentenze cassative rendono fondato il motivo: accoglimento. Se motivo è generico o prove insufficienti: rigetto.

Connessioni

Art. 525-528 (redazione ordinaria sentenza), art. 529-531 (dispositivo e causa), art. 629-630 (motivi), art. 639 (restituzione somme), art. 640 (ricorso cassazione), art. 641 (effetti rigetto). Sistema coerente per chiudere il ciclo straordinario.

Domande frequenti

Se la revisione è accolta, sono completamente sciolto dall'imputazione?

Sì. La sentenza di revisione che accoglie comporta proscioglimento pieno, con cancellazione della condanna originaria e ogni conseguenza penale (antecedenti penali, interdizioni, eccezioni).

Cosa accade alle pene pecuniarie già pagate?

Sono restituite integralmente tramite art. 639: la Corte ordina restituzione di tutte le somme versate per le pene, le spese processuali, e il mantenimento in carcere se sofferto.

Se rigetto la revisione, chi paga le spese?

Il ricorrente che ha presentato la richiesta di revisione deve pagare le spese processuali a favore dello Stato (fondo pubblico).

Posso ricorrere in cassazione contro la sentenza di revisione?

Sì, sia se è stata accolta che se è stata rigettata. La sentenza di revisione, come quella ordinaria, è impugnabile per cassazione (art. 640).

È possibile che la revisione parzialmente accolta, per taluni capi?

In teoria sì, ma è raro. La revisione è tipicamente 'tutto o nulla' sulla questione di fatto. Accoglimento parziale accade se prove nuove riguardano solo una parte della condanna (es. uno dei reati di un'imputazione multipla).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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