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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 190-bis c.p.c. – [Abrogato]

Articolo abrogato.

In sintesi

  • L'art. 190-bis c.p.c. è stato abrogato.
  • L'abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia), con efficacia dal 28 febbraio 2023.
  • La norma disciplinava in passato la decisione a seguito di trattazione orale della causa davanti al giudice istruttore in funzione di giudice unico.
  • La materia è oggi assorbita dall'art. 281-sexies c.p.c., che regola la decisione a seguito di trattazione orale nel rito ordinario.
  • Per le cause di minore complessità trova inoltre applicazione il rito semplificato di cognizione (artt. 281-decies e ss. c.p.c.).

L'art. 190-bis c.p.c. è stato abrogato dal D.Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia). Disciplinava la decisione a seguito di trattazione orale, ora confluita nelle nuove forme decisorie.

Ratio della norma

Articolo abrogato. La sua originaria funzione era quella di consentire una decisione piu agile della causa, evitando lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica quando la trattazione orale fosse sufficiente a definire il giudizio.

Analisi del testo

Prima dell'abrogazione, l'art. 190-bis c.p.c. permetteva al giudice, su accordo delle parti o nei casi previsti, di pervenire alla decisione attraverso la sola discussione orale, con lettura del dispositivo e successivo deposito della motivazione, in alternativa al modello decisorio ordinario fondato sullo scambio di scritti conclusivi.

Quando si applica

La disposizione non si applica piu ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia. La disciplina sostitutiva e oggi contenuta nell'art. 281-sexies c.p.c. per la decisione a seguito di trattazione orale e, per le controversie semplici, nelle norme sul rito semplificato di cognizione (artt. 281-decies ss. c.p.c.).

Connessioni con altre norme

Le norme attualmente rilevanti sono l'art. 281-sexies c.p.c. (decisione a seguito di trattazione orale), l'art. 189 c.p.c. (rimessione della causa in decisione), l'art. 190 c.p.c. (deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e gli artt. 281-decies ss. c.p.c. sul rito semplificato di cognizione.

Domande frequenti

L'art. 190-bis c.p.c. e ancora in vigore?

No, e stato abrogato dal D.Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia) con efficacia dal 28 febbraio 2023.

Cosa disciplinava l'art. 190-bis c.p.c.?

Regolava la decisione della causa a seguito di trattazione orale davanti al giudice istruttore in funzione di giudice unico, in alternativa al modello decisorio basato su comparse conclusionali e memorie di replica.

Qual e oggi la disciplina sostitutiva?

La materia e oggi regolata dall'art. 281-sexies c.p.c. per la decisione a seguito di trattazione orale e, per le controversie semplici, dalle norme sul rito semplificato di cognizione (artt. 281-decies e ss. c.p.c.).

L'abrogazione si applica anche ai processi gia pendenti?

L'abrogazione opera secondo la disciplina transitoria del D.Lgs. 149/2022: per i giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore della riforma occorre verificare le norme transitorie applicabili al caso concreto.

Dove trovo le nuove forme di decisione orale?

Nell'art. 281-sexies c.p.c. e, per le cause semplici, negli artt. 281-decies e seguenti c.p.c. sul rito semplificato di cognizione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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