Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata [1].
[1] Comma aggiunto dall’art. 45, comma 12, L. 18 giugno 2009, n. 69.
In sintesi
Condanna al risarcimento danni per chi agisce in giudizio con mala fede, colpa grave o abuso del processo.
Ratio della norma
L'articolo 96 c.p.c. presidia il principio di lealtà processuale e il buon andamento della giustizia. La norma mira a scoraggiare l'uso strumentale del processo, punendo chi agisce o resiste in giudizio con atteggiamenti scorretti o temerari. Il legislatore ha inteso bilanciare il diritto di azione e difesa, garantito dall'articolo 24 della Costituzione, con la responsabilità di esercitarlo in modo non abusivo, tutelando la controparte dai costi, materiali e non, di liti infondate o condotte dolosamente.
Analisi del testo
La norma si articola in tre fattispecie distinte. Il primo comma disciplina la responsabilità processuale aggravata in senso stretto: richiede che la parte soccombente abbia agito o resistito con mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della propria posizione) o colpa grave (negligenza inescusabile). È necessaria l'istanza di parte; il giudice non può provvedere d'ufficio al risarcimento. Il secondo comma riguarda invece l'abuso degli strumenti cautelari e dell'esecuzione forzata: se il diritto posto a fondamento del provvedimento risulta inesistente, chi ha agito senza la normale prudenza è condannato al risarcimento. Lo standard di diligenza richiesto, la «normale prudenza», è meno severo della mala fede, ma comunque superiore alla semplice negligenza lieve. Il terzo comma, aggiunto dalla L. 69/2009, introduce una misura sanzionatoria autonoma, di natura para-punitiva: il giudice può condannare la parte soccombente a pagare alla controparte una somma equitativamente determinata, anche in assenza di prova del danno e anche d'ufficio. La giurisprudenza ha chiarito che questa condanna ha funzione deterrente e deflattiva del contenzioso, non meramente risarcitoria.
Quando si applica
Il primo comma si applica in ogni giudizio civile in cui la parte vincitrice dimostri, tramite istanza, che la controparte ha agito o resistito con mala fede o colpa grave. Il secondo comma trova applicazione specificamente nei casi in cui siano stati adottati provvedimenti cautelari (come sequestri o pignoramenti), trascritte domande giudiziali o iscritte ipoteche giudiziali, poi risultati privi di fondamento. Il terzo comma può essere attivato dal giudice in qualsiasi giudizio in cui si provveda sulle spese, anche indipendentemente dalla prova di un danno concreto, purché la condotta processuale della parte soccombente appaia abusiva o defatigatoria.
Connessioni con altre norme
L'articolo 96 c.p.c. si coordina strettamente con l'articolo 91 c.p.c. (condanna alle spese), cui il terzo comma fa espresso rinvio, e con l'articolo 88 c.p.c., che impone alle parti il dovere di lealtà e probità processuale. Sul piano sostanziale, il risarcimento del danno richiama i principi generali degli articoli 2043 e 1175 del codice civile. Rilevante è anche il raccordo con l'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo e con le norme processuali che disciplinano i singoli strumenti cautelari (artt. 669-bis e ss. c.p.c.).
Domande frequenti
È necessario dimostrare il danno per ottenere la condanna ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.?
Per il primo e il secondo comma è necessario allegare e provare l'esistenza del danno, anche se la liquidazione può avvenire in via equitativa. Il terzo comma, invece, consente al giudice di condannare d'ufficio al pagamento di una somma equitativa anche senza prova specifica del danno subito.
Qual è la differenza tra mala fede e colpa grave nell'articolo 96 primo comma?
La mala fede implica la consapevolezza dell'infondatezza della propria posizione processuale: la parte sa di avere torto ma agisce o resiste comunque. La colpa grave è invece una negligenza talmente macroscopica da risultare inescusabile, pur senza dolo.
Il giudice può condannare d'ufficio ai sensi del terzo comma senza che nessuna parte lo chieda?
Sì. Il terzo comma dell'articolo 96 c.p.c. attribuisce espressamente al giudice il potere di pronunciare la condanna anche d'ufficio, senza necessità di istanza di parte, ogni volta che provvede sulla regolazione delle spese processuali.
La condanna ai sensi dell'articolo 96 si cumula con la condanna alle spese?
Sì. La condanna al risarcimento del danno o alla somma equitativa si aggiunge alla condanna alle spese di lite (articolo 91 c.p.c.) e non la sostituisce. Si tratta di una conseguenza ulteriore e autonoma rispetto alla ordinaria soccombenza.
Il secondo comma dell'articolo 96 si applica solo al creditore che ha promosso l'esecuzione?
Il secondo comma si applica all'attore che ha fatto iscrivere un'ipoteca giudiziale o trascritto una domanda giudiziale poi risultata infondata, nonché al creditore procedente che ha avviato un'esecuzione forzata priva di fondamento. Non riguarda quindi soltanto l'esecuzione, ma anche le misure conservative.
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