Art. 91 c.p.c. – Condanna alle spese
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma
dell’articolo 92 [1].
Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall’ufficiale giudiziario con nota in margine all’originale e alla copia notificata.
I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli artt. 287 e 288 dal capo dell’ufficio a cui appartiene il cancelliere o l’ufficiale giudiziario.
Nelle cause previste dall’articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda [2].
La Corte Costituzionale, con la sentenza 19 aprile 2018 n. 77, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 92, secondo comma, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
[1] Periodo così sostituito dall’art. 45, comma 10, L. 18 giugno 2009, n. 69.
[2] Comma aggiunto dal’art. 13, D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, convertito con L. 17 febbraio 2012, n. 10.
In sintesi
Il soccombente rimborsa spese e onorari; chi rifiuta una proposta conciliativa paga le spese successive alla proposta.
Ratio della norma
L'art. 91 c.p.c. traduce il principio della soccombenza: chi perde la lite deve sopportare il costo economico del processo, così da scoraggiare controversie temerarie e garantire alla parte vittoriosa il ristoro integrale del danno processuale. Il secondo periodo del primo comma introduce un correttivo premiale alla proposta conciliativa, incentivando la deflazione del contenzioso.
Analisi del testo
Il primo comma distingue due fattispecie: la condanna ordinaria alle spese, legata alla soccombenza, e la condanna punitiva a carico di chi rifiuta senza giustificato motivo una proposta conciliativa, limitata alle spese maturate dopo la formulazione della proposta. Il secondo comma affida la liquidazione delle spese di sentenza al cancelliere e quelle di notificazione all'ufficiale giudiziario, mediante nota in margine. Il terzo comma prevede un rimedio impugnatorio semplificato (artt. 287-288 c.p.c.) davanti al capo dell'ufficio competente. Il quarto comma introduce un tetto quantitativo nelle cause di valore modesto ex art. 82, primo comma: le spese liquidate non possono eccedere il valore della domanda.
Quando si applica
La norma si applica in linea generale ogni volta che il giudice pronuncia una sentenza che chiude il processo davanti a lui, sia in primo grado sia in grado di appello. La regola della soccombenza opera automaticamente; il giudice può derogarvi soltanto nei casi tassativi previsti dall'art. 92 c.p.c. (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, gravi ed eccezionali ragioni). La disposizione punitiva sul rifiuto della proposta conciliativa si attiva quando il soccombente aveva ricevuto una proposta e l'ha rifiutata, e l'esito del giudizio risulta uguale o meno favorevole rispetto alla proposta stessa.
Connessioni con altre norme
L'art. 91 va letto insieme all'art. 92 c.p.c. (compensazione delle spese), all'art. 96 c.p.c. (responsabilità aggravata per lite temeraria), all'art. 82 c.p.c. (cause di valore modesto e patrocinio facoltativo) e agli artt. 287-288 c.p.c. (correzione di errori materiali e reclami). In ambito tariffario il riferimento è al d.m. 55/2014 sui parametri forensi. In chiave deflattiva, la norma dialoga con la mediazione obbligatoria (d.lgs. 28/2010) e con la negoziazione assistita (d.l. 132/2014).
Domande frequenti
Chi paga le spese processuali quando si perde una causa civile?
In linea generale, la parte soccombente è condannata a rimborsare all'avversario tutte le spese del processo, compresi gli onorari del suo avvocato, come stabilisce l'art. 91 c.p.c.
Il giudice può non condannare alle spese anche se una parte perde?
Sì, ma solo nei casi tassativi previsti dall'art. 92 c.p.c.: soccombenza reciproca, questioni di diritto di assoluta novità o mutamento della giurisprudenza, oppure altre gravi ed eccezionali ragioni.
Cosa succede se rifiuto una proposta conciliativa del giudice e poi ottengo meno in sentenza?
Se la sentenza mi è favorevole in misura uguale o inferiore alla proposta rifiutata senza giustificato motivo, il giudice mi condanna a pagare le spese processuali maturate dopo la formulazione della proposta, secondo l'art. 91, primo comma.
Chi stabilisce l'importo delle spese di notifica della sentenza?
Le spese di notificazione della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia notificata, ai sensi dell'art. 91, secondo comma.
Esiste un tetto massimo alle spese legali nelle piccole cause?
Sì: nelle cause di valore modesto previste dall'art. 82, primo comma, c.p.c., le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda proposta.
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