Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 86 c.p.c. – Difesa personale della parte

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

In sintesi

  • La parte può difendersi personalmente se è avvocato abilitato presso il giudice adito.
  • Lo stesso vale per chi rappresenta o assiste la parte (es. procuratore).
  • L'abilitazione deve essere specifica per quel grado e ufficio giudiziario.
  • In caso contrario, la rappresentanza tecnica di un altro difensore resta obbligatoria.
Indice dei contenuti

La parte abilitata come difensore può rappresentarsi da sola davanti al giudice competente, senza nominare un altro avvocato.

Ratio della norma

L'articolo 86 c.p.c. costituisce un'eccezione al principio generale del patrocinio obbligatorio stabilito dall'art. 82 c.p.c. La norma riconosce che, quando la parte (o chi la rappresenta o assiste) possiede già le qualifiche professionali richieste per difendere terzi davanti a quel medesimo giudice, il ricorso a un ulteriore difensore sarebbe un formalismo privo di utilità pratica. La ratio è dunque quella di evitare duplicazioni inutili e di rispettare il principio di economia processuale, senza per questo abbassare il livello tecnico della difesa, garantito dall'abilitazione professionale del soggetto agente.

Analisi del testo

Il testo individua tre categorie di soggetti che possono avvalersi della difesa personale: la parte stessa, la persona che la rappresenta (ad esempio un procuratore speciale) e la persona che la assiste. In tutti i casi, il presupposto indefettibile è il possesso della qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito. Ciò significa che non è sufficiente essere iscritti all'albo degli avvocati in generale: occorre l'abilitazione specifica per quel determinato ufficio giudiziario (es. abilitazione al patrocinio in Cassazione per le controversie innanzi alla Suprema Corte). L'espressione «senza il ministero di altro difensore» chiarisce che la norma non elimina la difesa tecnica, ma consente che essa sia svolta personalmente dal titolare dell'abilitazione, senza la necessità di nominare un soggetto terzo.

Quando si applica

In linea generale, la norma trova applicazione ogniqualvolta un avvocato iscritto all'albo (o, per i giudizi di legittimità, iscritto nell'apposito albo speciale) sia anche la parte del giudizio, il suo rappresentante legale o il suo assistente. È orientamento prevalente che la verifica dell'abilitazione debba essere compiuta con riferimento al momento in cui la parte si costituisce o compie l'atto processuale rilevante. Qualora l'abilitazione venga meno nel corso del giudizio (es. sospensione dall'albo), tipicamente la parte deve provvedere alla nomina di un nuovo difensore. La disposizione non si applica invece nei procedimenti in cui è esclusa per legge la rappresentanza tecnica (es. giudice di pace per cause di valore minimo ex art. 82, comma 1, c.p.c.), poiché in tali casi non vi è l'obbligo che la norma deroga.

Connessioni con altre norme

L'art. 86 c.p.c. si collega sistematicamente con: art. 82 c.p.c. (patrocinio obbligatorio, regola generale di cui l'art. 86 è eccezione); art. 83 c.p.c. (procura alle liti, che disciplina le modalità di conferimento del mandato difensivo); art. 84 c.p.c. (facoltà e limiti del difensore); art. 85 c.p.c. (revoca e rinuncia alla procura). Sul piano ordinistico, rileva il R.D. 1578/1933 (ordinamento della professione forense, oggi sostituito dalla L. 247/2012) e, per i giudizi di cassazione, l'art. 365 c.p.c. che impone la difesa di un avvocato iscritto nell'apposito albo speciale.

Casi pratici

Caso 1: L'avvocato che agisce in proprio

Tizio, avvocato iscritto all'albo del Foro di Milano con studio in quella città, subisce un sinistro stradale e decide di agire in giudizio contro il responsabile davanti al Tribunale di Milano. In virtù dell'art. 86 c.p.c., Tizio può costituirsi personalmente, sottoscrivere atti e memorie e comparire alle udienze senza dover conferire procura a un collega. Egli riveste contestualmente la qualità di parte e di difensore di sé stesso, nel rispetto della norma.

Caso 2: Il rappresentante legale avvocato di una società

Caio è amministratore unico di una S.r.l. ed è altresì avvocato abilitato al patrocinio presso il Tribunale competente per la controversia. La società viene convenuta in giudizio per un inadempimento contrattuale. Caio, in quanto legale rappresentante della parte e contestualmente avvocato abilitato presso quel giudice, può stare in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c., difendendo la società senza dover nominare un difensore esterno.

Caso 3: Il caso del giudizio di Cassazione

Sempronia, avvocato iscritta all'albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, è parte di una controversia giunta in Cassazione. Poiché possiede l'abilitazione specifica richiesta dall'art. 365 c.p.c., può avvalersi dell'art. 86 c.p.c. e redigere e depositare personalmente il ricorso per cassazione, senza la necessità di conferire incarico a un ulteriore avvocato cassazionista. Se invece Sempronia non fosse iscritta all'albo speciale, l'eccezione non opererebbe e la nomina di un cassazionista sarebbe obbligatoria.

Domande frequenti

Un avvocato può sempre difendersi da solo in giudizio?

No. L'art. 86 c.p.c. consente la difesa personale solo se l'avvocato ha la qualità necessaria per esercitare il patrocinio con procura presso il giudice specificamente adito. Un avvocato non iscritto all'albo speciale, ad esempio, non può difendersi personalmente in Cassazione.

La norma si applica anche al rappresentante della parte, oltre che alla parte stessa?

Sì. L'art. 86 c.p.c. ricomprende espressamente anche la persona che rappresenta o assiste la parte, purché anch'essa possieda l'abilitazione richiesta per esercitare l'ufficio di difensore con procura davanti al giudice adito.

Cosa succede se l'abilitazione viene meno durante il giudizio?

In linea generale, se l'avvocato-parte perde l'abilitazione (es. per sospensione o cancellazione dall'albo) nel corso del processo, il presupposto dell'art. 86 c.p.c. viene meno e la parte deve provvedere alla nomina di un nuovo difensore per non incorrere in una situazione di difetto di rappresentanza tecnica.

L'art. 86 c.p.c. si applica anche davanti al giudice di pace?

Davanti al giudice di pace, per le cause di valore non superiore alla soglia prevista dall'art. 82, comma 1, c.p.c., le parti possono stare in giudizio personalmente senza alcuna abilitazione. L'art. 86 c.p.c. rileva invece per le cause in cui il patrocinio è obbligatorio, come eccezione a quella regola generale.

È necessaria una procura alle liti anche quando la parte si difende personalmente ex art. 86 c.p.c.?

Orientamento prevalente ritiene che, quando la parte si difende personalmente, non sia necessaria una procura in senso tecnico conferita a sé stessa. Tuttavia, la parte deve comunque dichiarare la propria qualità professionale e la propria abilitazione presso quel giudice negli atti processuali in cui si costituisce.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.