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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 86 c.p.c. – Difesa personale della parte

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

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In sintesi

  • La parte può difendersi personalmente se è avvocato abilitato presso il giudice adito.
  • Lo stesso vale per chi rappresenta o assiste la parte (es. procuratore).
  • L'abilitazione deve essere specifica per quel grado e ufficio giudiziario.
  • In caso contrario, la rappresentanza tecnica di un altro difensore resta obbligatoria.

La parte abilitata come difensore può rappresentarsi da sola davanti al giudice competente, senza nominare un altro avvocato.

Ratio della norma

L'articolo 86 c.p.c. costituisce un'eccezione al principio generale del patrocinio obbligatorio stabilito dall'art. 82 c.p.c. La norma riconosce che, quando la parte (o chi la rappresenta o assiste) possiede già le qualifiche professionali richieste per difendere terzi davanti a quel medesimo giudice, il ricorso a un ulteriore difensore sarebbe un formalismo privo di utilità pratica. La ratio è dunque quella di evitare duplicazioni inutili e di rispettare il principio di economia processuale, senza per questo abbassare il livello tecnico della difesa, garantito dall'abilitazione professionale del soggetto agente.

Analisi del testo

Il testo individua tre categorie di soggetti che possono avvalersi della difesa personale: la parte stessa, la persona che la rappresenta (ad esempio un procuratore speciale) e la persona che la assiste. In tutti i casi, il presupposto indefettibile è il possesso della qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito. Ciò significa che non è sufficiente essere iscritti all'albo degli avvocati in generale: occorre l'abilitazione specifica per quel determinato ufficio giudiziario (es. abilitazione al patrocinio in Cassazione per le controversie innanzi alla Suprema Corte). L'espressione «senza il ministero di altro difensore» chiarisce che la norma non elimina la difesa tecnica, ma consente che essa sia svolta personalmente dal titolare dell'abilitazione, senza la necessità di nominare un soggetto terzo.

Quando si applica

In linea generale, la norma trova applicazione ogniqualvolta un avvocato iscritto all'albo (o, per i giudizi di legittimità, iscritto nell'apposito albo speciale) sia anche la parte del giudizio, il suo rappresentante legale o il suo assistente. È orientamento prevalente che la verifica dell'abilitazione debba essere compiuta con riferimento al momento in cui la parte si costituisce o compie l'atto processuale rilevante. Qualora l'abilitazione venga meno nel corso del giudizio (es. sospensione dall'albo), tipicamente la parte deve provvedere alla nomina di un nuovo difensore. La disposizione non si applica invece nei procedimenti in cui è esclusa per legge la rappresentanza tecnica (es. giudice di pace per cause di valore minimo ex art. 82, comma 1, c.p.c.), poiché in tali casi non vi è l'obbligo che la norma deroga.

Connessioni con altre norme

L'art. 86 c.p.c. si collega sistematicamente con: art. 82 c.p.c. (patrocinio obbligatorio, regola generale di cui l'art. 86 è eccezione); art. 83 c.p.c. (procura alle liti, che disciplina le modalità di conferimento del mandato difensivo); art. 84 c.p.c. (facoltà e limiti del difensore); art. 85 c.p.c. (revoca e rinuncia alla procura). Sul piano ordinistico, rileva il R.D. 1578/1933 (ordinamento della professione forense, oggi sostituito dalla L. 247/2012) e, per i giudizi di cassazione, l'art. 365 c.p.c. che impone la difesa di un avvocato iscritto nell'apposito albo speciale.

Domande frequenti

Un avvocato può sempre difendersi da solo in giudizio?

No. L'art. 86 c.p.c. consente la difesa personale solo se l'avvocato ha la qualità necessaria per esercitare il patrocinio con procura presso il giudice specificamente adito. Un avvocato non iscritto all'albo speciale, ad esempio, non può difendersi personalmente in Cassazione.

La norma si applica anche al rappresentante della parte, oltre che alla parte stessa?

Sì. L'art. 86 c.p.c. ricomprende espressamente anche la persona che rappresenta o assiste la parte, purché anch'essa possieda l'abilitazione richiesta per esercitare l'ufficio di difensore con procura davanti al giudice adito.

Cosa succede se l'abilitazione viene meno durante il giudizio?

In linea generale, se l'avvocato-parte perde l'abilitazione (es. per sospensione o cancellazione dall'albo) nel corso del processo, il presupposto dell'art. 86 c.p.c. viene meno e la parte deve provvedere alla nomina di un nuovo difensore per non incorrere in una situazione di difetto di rappresentanza tecnica.

L'art. 86 c.p.c. si applica anche davanti al giudice di pace?

Davanti al giudice di pace, per le cause di valore non superiore alla soglia prevista dall'art. 82, comma 1, c.p.c., le parti possono stare in giudizio personalmente senza alcuna abilitazione. L'art. 86 c.p.c. rileva invece per le cause in cui il patrocinio è obbligatorio, come eccezione a quella regola generale.

È necessaria una procura alle liti anche quando la parte si difende personalmente ex art. 86 c.p.c.?

Orientamento prevalente ritiene che, quando la parte si difende personalmente, non sia necessaria una procura in senso tecnico conferita a sé stessa. Tuttavia, la parte deve comunque dichiarare la propria qualità professionale e la propria abilitazione presso quel giudice negli atti processuali in cui si costituisce.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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