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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 85 c.p.c. – Revoca e rinuncia alla procura

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore.

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In sintesi

  • La procura alle liti può essere revocata dal cliente in qualsiasi momento.
  • Il difensore può rinunciarvi in qualunque fase del processo.
  • Revoca e rinuncia non operano verso la controparte finché non avviene la sostituzione.
  • La continuità della difesa è garantita fino alla nomina del nuovo difensore.

La revoca della procura e la rinuncia del difensore non producono effetto verso la controparte finché il difensore non sia sostituito.

Ratio della norma

L'art. 85 c.p.c. bilancia due esigenze contrarie: da un lato la libertà della parte di revocare in qualsiasi momento il mandato difensivo e del difensore di rinunciarvi, dall'altro la tutela del contraddittorio e della controparte processuale. Il legislatore ha risolto il conflitto introducendo una condizione di efficacia esterna: revoca e rinuncia spiegano effetti solo all'interno del rapporto cliente-avvocato finché non sia designato un sostituto. In tal modo si evita che la parte avversa sia esposta a improvvise lacune difensive che potrebbero compromettere l'ordinato svolgimento del processo.

Analisi del testo

La norma si apre con una duplice affermazione di libertà: la procura «può essere sempre revocata» e il difensore «può sempre rinunciarvi». L'avverbio sempre sottolinea che non esistono preclusioni temporali né di fase processuale. Il fulcro della disposizione è tuttavia la clausola di inefficacia relativa: «la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore». Si tratta di un'efficacia differita di tipo soggettivamente limitato: nei rapporti interni tra cliente e avvocato l'atto è immediatamente operativo, mentre verso i terzi processuali rimane inerte. Il termine «sostituzione» va inteso come effettiva nomina e costituzione in giudizio del nuovo difensore, non come mera dichiarazione di intento.

Quando si applica

La disposizione si applica a ogni processo civile in cui la parte sia rappresentata da un difensore munito di procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c. In via prevalente si ritiene che la norma operi sia nel giudizio di cognizione di primo grado, sia in appello e in cassazione, sia nelle fasi sommarie e cautelari. È tipicamente richiamata nei casi di: conflitto tra cliente e avvocato durante la lite; cambio di studio legale in corso di causa; rinuncia del difensore per mancato pagamento degli onorari; revoca per perdita di fiducia. La parte che revoca la procura o l'avvocato che vi rinuncia deve in linea generale assicurare che il passaggio di consegne avvenga senza soluzione di continuità, pena la possibile violazione del diritto di difesa dell'assistito.

Connessioni con altre norme

L'art. 85 va letto in stretto coordinamento con l'art. 83 c.p.c., che disciplina le forme e i requisiti della procura alle liti, e con l'art. 84 c.p.c., che definisce i poteri del difensore. Rileva altresì l'art. 301 c.p.c., che regola l'interruzione del processo per morte o impedimento del procuratore. Sul piano deontologico, la rinuncia del difensore è disciplinata dal Codice deontologico forense (art. 32), che impone di tutelare la parte assistita nella fase di transizione. In materia di spese, l'art. 93 c.p.c. coordina la posizione del difensore con l'istituto della distrazione degli onorari.

Domande frequenti

La revoca della procura può avvenire in qualsiasi momento del processo?

Sì. L'art. 85 c.p.c. stabilisce espressamente che la procura «può essere sempre revocata», senza limitazioni di fase o di grado del giudizio.

Quando la revoca o la rinuncia producono effetto verso la controparte?

Solo dal momento in cui avviene la sostituzione del difensore, ossia quando il nuovo avvocato si costituisce formalmente in giudizio. Prima di tale momento, la revoca o la rinuncia operano soltanto nel rapporto interno tra cliente e difensore.

Il difensore che ha rinunciato è ancora tenuto a ricevere le notifiche della controparte?

In linea generale sì, fino alla sostituzione effettiva. L'orientamento prevalente considera il difensore rinunciante ancora titolare della rappresentanza processuale agli effetti esterni finché non sia nominato e costituito un sostituto.

Quali obblighi ha il difensore che rinuncia alla procura?

Sul piano deontologico, il difensore rinunciante è tipicamente tenuto ad avvisare tempestivamente il cliente e ad assicurare la continuità della difesa, evitando che la rinuncia arrechi pregiudizio agli interessi della parte assistita, specie in presenza di termini processuali imminenti.

L'art. 85 c.p.c. si applica anche ai processi in cassazione?

Sì. La norma non distingue tra gradi o fasi del giudizio. Si ritiene prevalentemente applicabile anche al giudizio di legittimità, fermo restando che la procura speciale per il ricorso in cassazione ha requisiti formali propri ai sensi dell'art. 365 c.p.c.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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