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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 484 c.p.p. – Costituzione delle parti

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti.

2. Qualora il difensore dell’imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell’art. 97 comma 4.

2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies.

In sintesi

  • Controllo formale della costituzione di tutte le parti
  • Designazione automatica di sostituto difensore se assente
  • Applicazione disposizioni art. 420-bis e ss. su rappresentanza
  • Fondamentale per la validità del dibattimento

Prima dell'inizio del dibattimento, il presidente verifica la costituzione delle parti e designa sostituto difensore se necessario.

Ratio

La norma assicura che il dibattimento si svolga con la corretta rappresentanza di tutte le parti. Un processo senza la struttura soggettiva corretta è nullo ab origine. L'articolo riflette il principio della piena contraddittorietà processuale, pilastro della giustizia penale italiana.

Analisi

Il comma 1 impone al presidente un controllo preventivo sulla regolare costituzione delle parti. Il comma 2 disciplina l'ipotesi patologica di assenza del difensore dell'imputato: il presidente nomina direttamente un sostituto a norma dell'art. 97 comma 4. Il comma 2-bis estende l'applicazione delle norme sulle videoconferenze e collegamenti da remoto secondo i criteri degli artt. 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies.

Quando si applica

La verifica deve avvenire prima di qualunque attività dibattimentale. È prerequisito formale inderogabile per l'apertura della fase più delicata del procedimento penale. L'assenza di una parte legittimamente costituita comporta vizi procedurali salvo che non consentita volontariamente.

Connessioni

Rimandi: art. 97 c.p.p. (designazione difensore d'ufficio), art. 76-91 (costituzione parti civili, responsabile civile), art. 420-bis ss. (collegamento da remoto e videoconferenza), art. 491 (questioni preliminari), art. 492 (apertura dibattimento). La norma è propedeutica alle fasi dibattimentali vere e proprie.

Domande frequenti

Cosa succede se il mio difensore non si presenta in aula?

Il presidente nomina immediatamente un difensore sostituto d'ufficio. Il dibattimento non si interrompe. Se desideri comunque il tuo difensore originario, puoi richiedere un rinvio motivato, ma il giudice valuterà il merito della richiesta.

Come avviene il controllo della costituzione?

È un atto formale preliminare dove il presidente verifica l'identità e la legittimazione di imputato, difensore, pubblico ministero, parti civili. Se manca qualcuno, il processo può rinviarsi o, in certi casi, procedere con sostituti.

Posso partecipare da remoto al dibattimento?

Sì, secondo le disposizioni degli articoli 420-bis ss. c.p.p., il giudice può autorizzare la partecipazione da videoconferenza o collegamento telematico se opportuno per esigenze organizzative o di salute.

Se la parte civile non ha un difensore, cosa accade?

La parte civile deve costituirsi con proprio difensore. Se non lo fa prima del controllo previsto dall'art. 484, la sua costituzione diventa impossibile e decade dalla qualità processuale.

Il difensore sostituto ha gli stessi poteri del mio difensore originario?

Sì, il sostituto ha pieni poteri processuali per agire in tuo interesse. Tuttavia, se lo desideri, puoi chiedere il rinvio per la comparizione del difensore di fiducia, salvo valutazione del giudice sulla fondatezza della richiesta.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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