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Art. 420-bis c.p.p. – Rinnovazione dell’avviso
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovato l’avviso dell’udienza preliminare a norma dell’articolo 419, comma 1, quando è provato o appare probabile che l’imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli articoli 159, 161 comma 4, e 169.
2. La probabilità che l’imputato non abbia avuto conoscenza dell’avviso è liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.
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In sintesi
Il giudice rinova l'avviso dell'udienza preliminare quando l'imputato non ne ha avuto effettiva conoscenza e il fatto non è dovuto a sua colpa.
Ratio
La norma protegge il diritto di difesa dell'imputato garantendo che questi sia messo a conoscenza effettiva dell'udienza preliminare. La rinnovazione dell'avviso è uno strumento procedurale volto a sanare vizi formali che non dipendono dalla negligenza dell'imputato stesso. La regola si fonda sul principio costituzionale di cui all'art. 24 della Costituzione.
Analisi
Il comma 1 dispone che il giudice, anche d'ufficio, rinova l'avviso quando è provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto conoscenza effettiva, sempre che il fatto non sia dovuto a colpa dell'imputato. La rinnovazione non si applica nei casi di notificazione mediante consegna al difensore secondo gli artt. 159, 161 comma 4, e 169. Il comma 2 affida al giudice la valutazione libera della probabilità, escludendo discussioni successive e motivi di impugnazione.
Quando si applica
La rinnovazione dell'avviso è necessaria quando sussistono indizi che l'imputato non sia venuto a conoscenza della data e del luogo dell'udienza per cause che non gli sono attribuibili: per esempio, un vizio formale nella notificazione, un errore del cancelliere, un'omissione nella consegna al domicilio. Se invece l'assenza dipende dalla negligenza dell'imputato (cambiamento di domicilio non comunicato, accettazione errata), la rinnovazione non è possibile.
Connessioni
L'articolo è collegato agli artt. 419 (avviso dell'udienza), 420 (rinvio in caso di assenza), 420-ter (impedimento a comparire) e 424 (provvedimenti del giudice). Rinvia agli artt. 159, 161 e 169 relativi alle modalità di notificazione e consegna al difensore. Correlato all'art. 24 della Costituzione (diritto di difesa).
Domande frequenti
Che differenza c'è tra mancata conoscenza dell'avviso e negligenza dell'imputato?
Se l'imputato non conosce l'avviso per colpa propria (ad es. ha cambiato domicilio senza avvertire), la rinnovazione non è possibile. Se invece non lo conosce per vizi della notificazione (errore del cancelliere, mancato recapito nonostante i tentativi corretti), il giudice può rinnovare l'avviso.
Il giudice è obbligato a rinnovare l'avviso o ha discrezionalità?
Il giudice ha discrezionalità nel valutare se sussista la probabilità che l'imputato non abbia avuto conoscenza, ma questa valutazione non è impugnabile e non forma oggetto di discussione.
Se l'avviso è stato consegnato al difensore, la rinnovazione è sempre esclusa?
Sì. Se la notificazione è avvenuta regolarmente al difensore secondo le forme di legge (artt. 159, 161, 169), la rinnovazione non è possibile anche se l'imputato sostiene di non essere stato informato.
Quante volte il giudice può rinnovare l'avviso?
La norma non pone limiti al numero di rinnovazioni, ma l'eccesso di rinnovazioni potrebbe costituire un abuso procedurale. In pratica, il giudice rinova generalmente una o due volte prima di procedere alle altre soluzioni (rinvio, contumacia).
Cosa succede dopo la rinnovazione dell'avviso?
Dopo la rinnovazione, l'udienza preliminare è fissata a una nuova data. Se l'imputato non comparisce ancora, il giudice valuterà se applicare le regole sulla contumacia (art. 420-quater) o sull'impedimento (art. 420-ter).
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