← Torna a Codice di Procedura Penale
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 420-quinquies c.p.p. – Assenza e allontanamento volontario dell’imputato

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Le disposizioni degli articoli 420-bis e 420-ter non si applicano quando l’imputato, anche se impedito, chiede o consente che l’udienza preliminare avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L’imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.

2. L’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore.

In sintesi

  • Assenza volontaria richiesta dall'imputato esonera da rinnovazione dell'avviso
  • Imputato è sempre rappresentato dal difensore nelle udienze in sua assenza
  • Allontanamento dall'aula dopo comparsa iniziale equivale a presenza
  • Non si applica disciplina dell'impedimento a comparire

Se l'imputato chiede che l'udienza preliminare si svolga in sua assenza, non si applica rinnovazione avviso. Se si allontana dopo aver comparso, è considerato presente.

Ratio

L'articolo 420-quinquies regola il diritto dell'imputato di scegliere di non partecipare personalmente all'udienza preliminare, mantenendo tuttavia rappresentanza tramite difensore. Questo rispecchia il principio che la partecipazione personale non è un obbligo assoluto, bensì un diritto del quale l'imputato può avvalersi. La norma distingue tra assenza consaputa e volontaria (dove rinnovazione avviso non serve) e allontanamento successivo alla comparsa (equiparato a presenza). Ciò tutela la continuità del procedimento.

Analisi

Il comma 1 stabilisce che se l'imputato chiede o consente che l'udienza preliminare si svolga in sua assenza, non si applica la disciplina degli artt. 420-bis e 420-ter. L'imputato è rappresentato dal difensore. Questa deroga riguarda esclusivamente il procedimento in assenza volontaria. Il comma 2 precisa un'ipotesi diversa: se l'imputato, dopo aver comparso, si allontana dall'aula, è comunque considerato presente per gli effetti procedurali e rappresentato dal difensore.

Quando si applica

La norma si applica quando: (a) l'imputato dichiara o consente formalmente che l'udienza si svolga senza sua partecipazione; (b) il giudice accoglie tale richiesta. È frequente nel caso di imputati detenuti che declinano la partecipazione via videoconferenza, o liberi professionisti che chiedono al giudice di procedere tramite il solo difensore. Non si applica in caso di vero impedimento: se l'imputato è bloccato per malattia, la disciplina corretta è quella dell'art. 420-ter.

Connessioni

Collegato agli artt. 420, 420-bis, 420-ter, 420-quater sulla disciplina della comparsa in udienza preliminare. Rinvia implicitamente ai diritti difesa artt. 24 Costituzione e 109 cpp (diritto difensore). La scelta di non comparire non pregiudica il diritto a impugnare successivamente, salvo limitazioni di cognizione.

Domande frequenti

Se l'imputato chiede di assente, il difensore può comunque chiedere interrogatorio del pubblico ministero?

Sì. Il difensore dell'imputato assente può esercitare pienamente i diritti processuali (interrogatorio di testimoni, domande al PM, conclusioni) anche in assenza del suo cliente. L'assenza non limita i poteri difensivi.

L'imputato può cambiare idea durante l'udienza e decidere di assente dopo aver comparso?

Sì. Se l'imputato ha comparso, anche se successivamente decide di allontanarsi o non ascoltare, è considerato presente per gli effetti procedurali. Questa scelta non ridefine il suo status processuale.

La richiesta di assenza deve essere per iscritto o può essere verbale?

La norma non specifica forma. Può essere formale (lettera dell'avvocato) o verbale (dichiarazione in aula). L'importante è che sia chiara e comunicata al giudice prima dell'inizio dell'udienza.

Se l'imputato chiede assenza ma successivamente appare, cosa accade?

Se l'imputato comparisce nonostante abbia chiesto assenza, il giudice accoglie la partecipazione. L'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere interrogatorio regolarmente, secondo l'art. 421 cpp.

L'assenza volontaria ha effetti sulla sentenza finale?

No direttamente. Tuttavia, in sentenza il giudice annota che il procedimento si è svolto in assenza volontaria. Questo non incide sulla fondatezza della sentenza, ma documenta la dinamica processuale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.