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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 74 c.p.c. – [Abrogato]

Articolo abrogato.

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In sintesi

  • L'art. 74 c.p.c. disciplinava originariamente la capacità processuale del minore emancipato, riconoscendogli la facoltà di stare in giudizio per gli atti relativi alla propria attività commerciale o professionale.
  • La norma si inseriva nel sistema previgente che distingueva nettamente tra minore non emancipato, minore emancipato e maggiorenne, attribuendo al primo categoria una capacità processuale limitata ma autonoma in specifici ambiti.
  • L'articolo è stato abrogato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, recante la riforma della filiazione, che ha ridisegnato l'intera disciplina della capacità giuridica e processuale dei minori.
  • La riforma del 2013 ha uniformato lo status giuridico dei figli (eliminando la distinzione tra figli legittimi e naturali) e ha contestualmente rivisto le norme sulla capacità, rendendo superflua la disposizione speciale sull'emancipato.
  • La materia è ora regolata in via sistematica dagli artt. 390 ss. c.c. (emancipazione) in combinato con i principi generali sulla rappresentanza processuale dei minori.

Art. 74 c.p.c. abrogato dal D.Lgs. n. 154/2013: disciplinava la capacità processuale del minore emancipato, ora regolata dall'art. 75 c.p.c.

Ratio della norma

L'art. 74 c.p.c., nella sua formulazione originaria, rispondeva all'esigenza di raccordare la disciplina processuale con il regime civilistico dell'emancipazione. Il codice civile del 1942 prevedeva che il minore di età, una volta emancipato (tipicamente attraverso il matrimonio, ai sensi dell'art. 390 c.c.), acquisisse una capacità di agire parziale, che gli consentiva di compiere autonomamente atti eccedenti l'ordinaria amministrazione solo con l'assistenza del curatore. In tale quadro, la norma processuale era funzionale a riflettere questa capacità parziale sul piano del diritto d'azione: il minore emancipato poteva stare in giudizio, nei limiti della propria capacità sostanziale, senza necessità di rappresentanza genitoriale.

Analisi del testo

Il testo originario dell'art. 74 c.p.c. stabiliva che il minore emancipato aveva capacità processuale per gli atti che poteva compiere da solo, ovvero per quelli rientranti nell'esercizio dell'impresa commerciale a lui autorizzata ai sensi dell'art. 397 c.c. La disposizione si coordinava con il regime di assistenza del curatore per gli atti eccedenti, richiedendo in tali ipotesi la presenza di quest'ultimo in giudizio. Si trattava di una norma di raccordo tecnico, priva di autonomia precettiva significativa al di là del rinvio al sistema civilistico.

Quando si applica

L'articolo non trova più applicazione dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 154/2013 (7 febbraio 2014). Per le controversie instaurate prima di tale data e ancora pendenti, i principi intertemporali orientano in linea generale verso l'applicazione della disciplina processuale vigente al momento dei singoli atti. Nei rarissimi procedimenti ultrattivi soggetti alla vecchia normativa, si fa tipicamente riferimento alle disposizioni generali sulla rappresentanza e sull'assistenza processuale, oggi confluite negli artt. 75 e 78 c.p.c. in combinato con le norme del codice civile sull'emancipazione ancora in vigore.

Connessioni con altre norme

Il quadro normativo attuale di riferimento è costruito attorno all'art. 75 c.p.c., che regola la capacità processuale in generale, e agli artt. 390-397 c.c., che disciplinano l'emancipazione e i suoi effetti sostanziali. Il D.Lgs. n. 154/2013 ha poi novellato numerose disposizioni del codice civile relative alla potestà (ora responsabilità genitoriale, artt. 316 ss. c.c.) e alla filiazione, eliminando le distinzioni di status che giustificavano la frammentazione delle regole sulla capacità processuale. L'art. 78 c.p.c. sul curatore speciale e l'art. 79 c.p.c. completano il sistema attuale di protezione processuale del minore.

Domande frequenti

Cosa disciplinava l'art. 74 c.p.c. prima della sua abrogazione?

L'art. 74 c.p.c. regolava la capacità processuale del minore emancipato, stabilendo che quest'ultimo potesse stare autonomamente in giudizio per gli atti rientranti nella propria capacità di agire, in particolare per le controversie legate all'esercizio dell'impresa commerciale autorizzata.

Chi ha abrogato l'art. 74 c.p.c. e quando?

L'articolo è stato abrogato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, la cosiddetta riforma della filiazione, entrata in vigore il 7 febbraio 2014. La riforma ha profondamente modificato la disciplina codicistica della capacità, della responsabilità genitoriale e dello stato filiale.

Perché il D.Lgs. n. 154/2013 ha reso necessaria l'abrogazione di questa norma?

La riforma del 2013 ha unificato lo status giuridico di tutti i figli, eliminando le distinzioni tra filiazione legittima e naturale, e ha riorganizzato sistematicamente la disciplina della responsabilità genitoriale. In questo nuovo quadro, le norme processuali speciali sull'emancipato risultavano ridondanti o incompatibili con il sistema riformato, giustificandone la soppressione.

Quale norma disciplina oggi la capacità processuale dei minori in luogo dell'abrogato art. 74 c.p.c.?

La materia è oggi regolata dall'art. 75 c.p.c. in combinato con le disposizioni del codice civile sull'emancipazione (artt. 390 ss. c.c.) e sulla responsabilità genitoriale (artt. 316 ss. c.c.). Per i minori non emancipati, la rappresentanza processuale spetta in linea generale ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

L'istituto dell'emancipazione esiste ancora nell'ordinamento italiano?

Sì, l'emancipazione è ancora prevista dal codice civile agli artt. 390 ss. e si produce tipicamente con il matrimonio del minore che abbia compiuto i sedici anni, previa autorizzazione del tribunale. Tuttavia, la sua rilevanza pratica è oggi molto limitata, anche per effetto delle restrizioni introdotte dalla L. n. 120/2019 che ha elevato a diciotto anni l'età minima per contrarre matrimonio, di fatto svuotando l'istituto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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