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Art. 43 c.p.c. – Regolamento facoltativo di competenza
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il provvedimento [1] che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito può essere impugnato con l’istanza di regolamento di competenza oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito.
La proposizione dell’impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facoltà di proporre l’istanza di regolamento.
Se l’istanza di regolamento è proposta prima dell’impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dalla comunicazione dell’ordinanza [2] che regola la competenza; se è proposta dopo, si applica la disposizione dell’articolo 48.
[1] La parola «sentenza» è sostituita con «provvedimento» dall’art. 45, comma 5a, L. 18 giugno 2009, n. 69.
[2] La parola «sentenza» è sostituita con «ordinanza» dall’art. 45, comma 5b, L. 18 giugno 2009, n. 69.
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In sintesi
Regola come impugnare il provvedimento che decide su competenza e merito insieme, con facoltà di scegliere tra regolamento e impugnazione ordinaria.
Ratio della norma
L'art. 43 c.p.c. risolve un problema pratico di coordinamento processuale: quando il giudice pronuncia contestualmente sulla competenza e sul merito della causa, occorre stabilire quale strumento impugnatorio utilizzare e come evitare che decisioni parallele — il regolamento di competenza davanti alla Cassazione e l'impugnazione ordinaria davanti al giudice superiore — producano esiti contrastanti. La norma persegue un equilibrio tra l'interesse alla certezza della competenza (tutelato dal regolamento) e il diritto di impugnare nel merito (tutelato dall'appello o dal ricorso ordinario), garantendo a ciascuna parte la piena libertà di scelta senza pregiudicare le altre.
Analisi del testo
Il primo comma enuncia il principio della facoltatività: la parte interessata può alternativamente ricorrere al regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. oppure impugnare il provvedimento con i mezzi ordinari (appello, ricorso per cassazione), quando con la competenza viene impugnata anche la pronuncia sul merito. Non vi è obbligo di seguire una strada piuttosto che l'altra.
Il secondo comma introduce una garanzia plurisoggettiva: la scelta di una parte di percorrere la via ordinaria non preclude alle altre parti di proporre il regolamento di competenza. In tal modo la norma impedisce che la decisione unilaterale di un litigante comprima le facoltà processuali degli altri.
Il terzo comma disciplina il coordinamento temporale tra i due rimedi. Se il regolamento precede l'impugnazione ordinaria, i termini per proporre quest'ultima restano sospesi e riprendono a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione che regola la competenza. Se invece il regolamento è successivo all'impugnazione ordinaria già proposta, si applica l'art. 48 c.p.c., che prevede la sospensione del processo di merito nelle more della definizione del regolamento.
Quando si applica
La norma trova applicazione esclusivamente quando il giudice pronuncia nello stesso provvedimento sulla competenza e sul merito: tipicamente si tratta di sentenze che, pur dichiarando la propria incompetenza, decidono anche nel merito (ipotesi eccezionale) oppure, più frequentemente, di pronunce che definiscono questioni di competenza unitamente ad altre questioni processuali o di merito trattate congiuntamente. La disposizione non si applica quando il giudice si limita a statuire sulla sola competenza (caso in cui opera il regolamento necessario ex art. 42 c.p.c.) né quando la questione di merito è trattata in un separato procedimento.
Connessioni con altre norme
L'art. 43 c.p.c. si collega sistematicamente all'art. 42 c.p.c. (regolamento necessario di competenza), di cui rappresenta la variante facoltativa per i casi di pronuncia cumulativa. Il rinvio espresso all'art. 48 c.p.c. disciplina la sospensione del processo di merito durante la pendenza del regolamento proposto successivamente. Rilevano inoltre l'art. 44 c.p.c. (termini per il regolamento), l'art. 45 c.p.c. (procedimento davanti alla Cassazione) e le norme generali sulle impugnazioni (artt. 323 e ss. c.p.c.). Sul piano costituzionale, la disposizione si raccorda con l'art. 111 Cost. in tema di giusto processo e ragionevole durata.
Domande frequenti
Quando si applica l'art. 43 c.p.c. anziché l'art. 42 c.p.c.?
L'art. 43 si applica quando il giudice pronuncia nello stesso provvedimento sia sulla competenza sia sul merito della causa. Se invece il giudice si limita a statuire sulla sola competenza, opera il regolamento necessario previsto dall'art. 42 c.p.c.
La parte che sceglie l'impugnazione ordinaria perde il diritto al regolamento di competenza?
Sì, la parte che propone l'impugnazione ordinaria non può poi proporre anche il regolamento di competenza per lo stesso capo. Tuttavia, le altre parti del processo conservano autonomamente la facoltà di proporre il regolamento, come chiarisce il secondo comma dell'articolo.
Cosa succede ai termini per l'appello se viene proposto prima il regolamento di competenza?
I termini per proporre l'impugnazione ordinaria (ad esempio l'appello) si sospendono e riprendono a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza della Cassazione che regola la competenza, evitando che la parte decada dal diritto di impugnare nel merito.
Cosa accade se il regolamento di competenza è proposto dopo che è già stata avviata l'impugnazione ordinaria?
In tal caso si applica l'art. 48 c.p.c., che prevede la sospensione del processo di merito (ad esempio il giudizio di appello) fino alla definizione del regolamento da parte della Cassazione, per evitare decisioni contraddittorie.
Il regolamento facoltativo ex art. 43 c.p.c. sospende automaticamente il processo di merito?
Non automaticamente in tutti i casi. Se il regolamento è proposto prima dell'impugnazione ordinaria, operano le regole sui termini del terzo comma. Se è proposto dopo, scatta la sospensione ex art. 48 c.p.c. In ogni caso, orientamento prevalente ritiene che la sospensione miri a coordinare le due procedure e prevenire conflitti decisori.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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