Art. 420-quater c.p.p. – Contumacia dell’imputato
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Se l’imputato, libero o detenuto, non compare all’udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli articoli 420 comma 2, 420-bis e 420-ter, commi 1 e 2, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia.
2. L’imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato dal suo difensore.
3. Se l’imputato compare prima che il giudice adotti i provvedimenti di cui al comma 1 dell’articolo 424, il giudice revoca l’ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal caso l’imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.
4. L’ordinanza dichiarativa di contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l’assenza dell’imputato è dovuta a mancata conoscenza dell’avviso a norma dell’articolo 420-bis ovvero ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore od altro legittimo impedimento.
5. Se la prova dell’assenza indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia dell’ordinanza prevista dal comma 1, ma prima dei provvedimenti cui al comma 1 dell’articolo 424, il giudice revoca l’ordinanza medesima e, se l’imputato non è comparso, rinvia anche d’ufficio l’udienza. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l’imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l’assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini dei provvedimenti di cui al comma 1 dell’articolo 424.
6. Quando si procede a carico di più imputati, si applicano le disposizioni dell’articolo 18, comma 1, lettere c) e d).
7. L’ordinanza dichiarativa della contumacia è allegata al decreto che dispone il giudizio. Nel decreto è in ogni caso indicato se l’imputato è contumace o assente.
In sintesi
Se l'imputato non compare all'udienza e non ricorrono scuse legittime, il giudice dichiara contumacia. L'imputato è rappresentato dal difensore.
Ratio
La contumacia è dichiarazione giudiziale dello stato di non comparsa ingiustificata dell'imputato. A differenza della semplice assenza, la contumacia ha effetti procedurali rilevanti: comporta limitazioni alla difesa (no interrogatorio diritto-spontaneo) e alla successiva impugnazione. Il principio sottostante è che l'imputato che assolutamente non compare, senza scusa, non merita la pienezza delle garanzie di chi coopera con la procedura. Tuttavia, la contumacia non è irreversibile: il diritto di difesa residuo è tutelato dal difensore obbligatorio.
Analisi
Il comma 1 pone la dichiarazione di contumacia come conseguenza dell'assenza ingiustificata. Il comma 2 ribadisce l'obbligatorietà della rappresentanza del difensore. Il comma 3 consente la revoca se l'imputato compare ante sentenza. Il comma 4 dichiara nulla l'ordinanza di contumacia se coesistono prove di mancata conoscenza dell'avviso o di impedimento. Il comma 5 regola la revoca posteriore con possibilità di rinnovazione degli atti. Il comma 6 applica regole multimputato. Il comma 7 precisa che l'ordinanza va allegata al decreto.
Quando si applica
La contumacia si applica quando: (a) l'imputato non comparisce all'udienza preliminare, (b) non ricorrono le situazioni di cui agli artt. 420 comma 2, 420-bis, 420-ter commi 1 e 2, ossia assenza dovuta a semplice negligenza o mancanza di scusa valida. È dichiarata dal giudice sentite le parti (il difensore ha diritto di parola). Riguarda sia imputato libero che detenuto. Non si applica se il giudice accerta tardivamente scuse lecite.
Connessioni
Collegato ai precedenti artt. 420 (rinvio generico), 420-bis (rinnovazione avviso), 420-ter (impedimento). Rinvia all'art. 424 comma 1 per i provvedimenti successivi (sentenza non luogo a procedere o decreto giudizio). Connesso all'art. 18 commi 1 c) e d) per regola multimputato. Rilevante per approfondire impugnabilità della contumacia in appello, secondo le regole di rito.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra assenza semplice e contumacia?
L'assenza semplice è il mancato comparimento all'udienza. La contumacia è la dichiarazione giudiziale di assenza ingiustificata, fatta dal giudice dopo valutazione. Ha effetti più gravi sulla difesa e sulla successiva impugnabilità.
Se l'imputato è contumace, perde il diritto a un difensore?
No. L'imputato contumace è sempre rappresentato dal difensore. Quello che perde è il diritto a rendere dichiarazioni spontanee e a chiedere interrogatorio al momento della dichiarazione di contumacia. Può però recuperare questi diritti se comparisce prima della sentenza.
L'imputato contumace può presentarsi a una udienza successiva e far revocare la contumacia?
Sì, se si presenta prima che il giudice adotti i provvedimenti finali (sentenza di non luogo a procedere o decreto di rinvio a giudizio). Dopo tali provvedimenti, la contumacia non è revocabile in udienza preliminare, ma può essere contestata in appello.
Se emerga prova di impedimento dopo la dichiarazione di contumacia, è sempre revocabile?
Sì, purché la prova sia acquisita prima del provvedimento finale (comma 5). Se la prova arriva dopo la sentenza di primo grado, la contumacia è revocabile solo in appello o ricorso.
La contumacia su un imputato non blocca il procedimento degli altri?
No. Se sono imputati più soggetti, il giudice dichiara contumacia solo per chi non ha comparso ingiustificatamente. Il procedimento continua per gli altri imputati presenti.