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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 376 c.p.p. – Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l’accompagnamento coattivo (46 att.) è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice (328).

In sintesi

  • Accompagnamento coattivo per interrogatorio o confronto è atto coercitivo che sottrae libertà personale indagato durante compimento atto investigativo specifico
  • Richiede autorizzazione preventiva di giudice (giudice per le indagini preliminari secondo art. 328 c.p.p.), non è decisione discrezionale sola del pubblico ministero
  • Si applica quando indagato non comparisce all'invito senza legittimo impedimento o quando pubblico ministero ritiene cooperazione spontanea improbabile
  • Accompagnamento deve essere proporzionato, esercitato da polizia giudiziaria secondo norme su uso forza minimale e tutela dignità persona

Accompagnamento coattivo per interrogatorio o confronto: pubblico ministero può ordinare su autorizzazione giudice di accompagnare coattivamente indagato in procura per compiere atti.

Ratio

L'accompagnamento coattivo è extrema ratio fra diritti dell'indagato (libertà personale) e esigenze investigative (esigenza di presenza per interrogatorio completo). La norma richiede autorizzazione preventiva di giudice per limitare arbitrio pubblico ministero. L'interrogatorio o confronto richiedono presenza di indagato per verificare reazioni spontanee, valutare credibilità, porre domande chiarificatrici: il legislatore riconosce che queste esigenze giustificano coercizione, ma solo previa autorizzazione giudiziaria che ponderi proporzionalità.

Analisi

Art. 376 contiene una norma breve e rimanda ad art. 46 att. (c.p.p. artt. 46-49 attuazione) per disciplina tecnica accompagnamento coattivo. Pubblico ministero presenta richiesta al giudice per le indagini preliminari (art. 328 c.p.p.), indicando: 1) atto specifico per cui accompagnamento è necessario (interrogatorio ex art. 364, confronto ex art. 367), 2) motivi per cui cooperazione spontanea è insufficiente (assenze precedenti, ostilità), 3) proporzionalità fra coercizione e esigenza investigativa. Giudice autorizza solo se motivato: assenza ingiustificata precedente, rischio fuga, esigenza di immediatezza. Accompagnamento è affidato a polizia giudiziaria, che deve esercitare forza minimale e rispettare dignità (no violenza, umiliazioni, catene senza necessità).

Quando si applica

Si applica: 1) quando indagato non comparisce all'invito pur essendo stato regolarmente notificato e non ha legittimo impedimento, 2) quando pubblico ministero, valutando specifiche circostanze (ostilit precedente, tentata fuga, deposizione testimone fondamentale che solo interrogatorio contradditorio può verificare), ritiene indispensabile compelledere indagato. NON si applica per atti diversi (perquisizioni, sequestri): per quelli non serve autorizzazione giudice e indagato non è coercitivamente portato in procura, bensì accompagnato sul luogo atto in via amministrativa.

Connessioni

Integra art. 364 c.p.p. (interrogatorio), art. 367 c.p.p. (confronto), art. 375 c.p.p. (invito a presentarsi), art. 328 c.p.p. (giudice per le indagini preliminari), art. 46-49 att. c.p.p. (modalità accompagnamento). Correlato con art. 13 Cost. (inviolabilità libertà personale) e art. 4 CPD (proporzionalità). Rilevante anche per doctrinal su coercizione e presumption of innocence.

Domande frequenti

Il pubblico ministero può ordinare accompagnamento coattivo direttamente o serve autorizzazione?

Serve autorizzazione preventiva del giudice per le indagini preliminari (art. 328 c.p.p.). Pubblico ministero non può autonomamente ordinare; deve richiedere motivatamente, giudice valuta e autorizza o nega. È controllo fondamentale su esercizio potere coercitivo.

Cosa conta come 'legittimo impedimento' per non presentarsi?

Malattia grave con certificazione medica, morte familiare stretta, catastrofe naturale impedente viaggio, cause di forza maggiore. Non contano: smarrimento invito, dimenticanza, preferenza per altro impegno, stanchezza. Se invoco impedimento, devo provarlo documentalmente.

Durante accompagnamento coattivo mi possono far male o umiliare?

No, accompagnamento deve rispettare dignità persona. Polizia giudiziaria deve usare forza minimale, proporzionata alla resistenza. Violenze, insulti, umiliazioni pubbliche sono illegittime e possono invalidare atto. Se subisci abuso, denuda con denuncia contro agenti.

Se sono accompagnato coattivamente e mi rifiuto di rispondere, cosa succede?

Puoi esercitare diritto di non rispondere (art. 64 c.p.p. se imputato), anche se fisicamente present. Non puoi essere costretto a parlare. Però presenza tua è comunque rilevante: il pubblico ministero potrebbe valutare il silenzio come elemento contro di te (non probatorio, ma fattore valutativo).

L'accompagnamento coattivo lascia traccia nei miei precedenti penali?

No, accompagnamento coattivo è misura processuale, non penale. Non entra nei precedenti. Però il fatto che sei stato accompagnato è registrato in fascicolo giudiziale e potrebbe essere considerato dal giudice in valutazione complessiva (es. rischio reiterazione se discussa misura cautelare).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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