Art. 350 c.p.p. – Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria (57) assumono, con le modalità previste dall’art. 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo a norma dell’art. 384.
2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a norma dell’art. 97 comma 3.
3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria dà tempestivo avviso. Il difensore ha l’obbligo di presenziare al compimento dell’atto.
4. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere a norma dell’art. 97 comma 4.
5. Sul luogo o nell’immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell’art. 384, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini.
6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l’assistenza del difensore sul luogo o nell’immediatezza del fatto a norma del comma 5 è vietata ogni documentazione e utilizzazione.
7. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall’art. 503, comma 3.
In sintesi
Gli ufficiali di polizia assumono sommarie informazioni dalla persona indagata non arrestata, con assistenza del difensore, secondo modalità dell'art. 64.
Ratio
L'art. 350 rappresenta il naturale sviluppo dell'identificazione (art. 349): una volta accertato « chi » è la persona, la polizia deve poter acquisire da essa informazioni circa il fatto. L'articolo bilancia l'esigenza investigativa (raccogliere notizie utili da chi potrebbe avere conoscenza direttamente dei fatti) con i diritti fondamentali della persona indagata: l'obbligatorietà dell'assistenza del difensore (salvo eccezioni di immediatezza sul luogo del fatto), la possibilità di nominare difensore di fiducia, il divieto di utilizzazione di dichiarazioni coatte. È il punto di massima protezione della persona indagata nella fase investigativa.
Analisi
Il comma 1 limita l'applicazione alle persone non arrestate né fermate, indicando che per coloro in stato di privazione della libertà valgono regole diverse (art. 64 c.p.p.). Il comma 2 impone l'invito a nominare un difensore; in mancanza, la designazione è operata secondo l'art. 97 comma 3 (d'ufficio). Il comma 3 obbliga il tempestivo avviso al difensore e l'obbligo di presenziare (« obbligo » significa che il difensore non può essere ignorato, anche se trova difficile la tempestività). Il comma 4 gestisce il caso in cui il difensore non sia reperibile: il PM è richiesto di provvedere alla designazione d'ufficio (art. 97 comma 4). Il comma 5 (eccezione cruciale) consente al PM di acquisire « sul luogo o nell'immediatezza del fatto » notizie e indicazioni utili « anche senza la presenza del difensore », addirittura se la persona è arrestata in flagranza. Questa eccezione si fonda sull'urgenza di assicurare i dati prima che si disperdano o siano alterati (es. indicazione di dove è nascosto il bottino appena commesso il furto). Il comma 6 nega categoricamente la documentazione e utilizzazione di tali notizie acquisite senza difensore. Il comma 7 consente di ricevere dichiarazioni spontanee, ma esclude la loro utilizzazione nel dibattimento (salvo art. 503 comma 3, per contraddittorio e impeachment).
Quando si applica
Si applica quando la persona indagata è libera (non in carcere, non in fermo) e la polizia vuole acquisire da lei informazioni circa il fatto. Ad esempio, Filano è indagato per sequestro di persona; la polizia lo identifica, lo invita a nominare un difensore (nomina l'avvocato Tizio), e quindi gli dice: « Lei afferma di non essere responsabile? Ci spieghi dove era il 10 maggio alle 15:00? ». Tutto ciò avviene in sede investigativa, con il difensore (Tizio) presente, e il verbale è redatto secondo l'art. 64.
Connessioni
Collegato all'art. 64 (modalità di interrogatorio e assunzione di informazioni), art. 61 c.p.p. (diritto all'assistenza del difensore), art. 97 (designazione del difensore d'ufficio), art. 349 (identificazione), art. 351 (sommarie informazioni da altri soggetti), art. 503 (impeachment mediante dichiarazioni precedenti), art. 61-bis (diritto al silenzio della persona indagata), artt. 384-386 (arresto e fermo).
Domande frequenti
La persona indagata può rifiutarsi di rispondere?
Sì. L'art. 61-bis c.p.p. (introdotto da sentenza Corte Costituzionale) riconosce il diritto al silenzio. La persona può dire « non intendo rispondere » e la polizia non può forzarla.
Se il difensore non arriva in tempo, la polizia può iniziare l'interrogatorio?
No, deve attendere il difensore. Se il difensore « non è stato reperito o non è comparso » (comma 4), la polizia richiede al PM di provvedere alla designazione d'ufficio, e l'atto è rinviato.
Le notizie acquisite sul luogo del fatto senza difensore possono essere usate in giudizio?
No. L'art. 350 comma 6 vieta « ogni documentazione e utilizzazione ». Se il carabiniere ha annotato la notizia in un rapporto, tale rapporto non può essere letto in dibattimento; l'indicazione è utilizzabile solo per guidare le indagini successive (ad es. trovare l'arma).
Qual è la differenza tra sommarie informazioni e interrogatorio?
L'interrogatorio è una forma più formale che avviene dopo il rinvio a giudizio davanti al giudice (art. 389). Le sommarie informazioni sono acquisite dal PM o dalla polizia nella fase investigativa preliminare, con modalità più snelle (art. 350-351).
Se la persona fa dichiarazioni spontanee, sono utilizzabili?
No in dibattimento, di principio. Tuttavia, l'art. 503 comma 3 consente il contraddittorio su dichiarazioni precedenti della parte, incluse quelle spontanee, se il dichiarante è disponibile; questo è un « impeachment » della coerenza.