← Torna a Codice di Procedura Penale
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 339 c.p.p. – Rinuncia alla querela

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. La rinuncia espressa alla querela è fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale (122), con dichiarazione sottoscritta, rilasciata all’interessato o a un suo rappresentante. La dichiarazione può anche essere fatta oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria (57) o a un notaio, i quali, accertata l’identità del rinunciante, redigono verbale. Questo non produce effetti se non è sottoscritto dal dichiarante.

2. La rinuncia sottoposta a termini o a condizioni non produce effetti.

3. Con la stessa dichiarazione può essere fatta rinuncia anche all’azione civile (74) per le restituzioni e per il risarcimento del danno.

In sintesi

  • Rinuncia espressa e personale, mediante dichiarazione scritta sottoscritto o orale davanti a autorità
  • Forme: dichiarazione diretta a interessato, verbale dinanza a ufficiale di polizia/notaio, sottoscrizione obbligatoria
  • La rinuncia sottoposta a termine o condizione è nulla
  • Può estendersi contemporaneamente all'azione civile per danni e restituzioni

La rinuncia alla querela è la dichiarazione con cui la persona offesa dismette volontariamente il diritto di procedere penalmente contro l'imputato.

Ratio

L'articolo 339 c.p.p. consente alla persona offesa di abbandonare il diritto di querela dopo averlo esercitato, oppure di rinunciare prima della querela stessa. La norma riflette il principio di autodeterminazione della vittima e la natura dispositiva dei reati di azione privata e privata su istanza. La rinuncia rappresenta una scelta libera e consapevole della persona offesa, che ha diritto di perdonare o dimenticare il torto subito.

Analisi

Il comma 1 stabilisce che la rinuncia deve essere espressa (non tacita) e personale (non per rappresentante ordinario, bensì esclusivamente per procuratore speciale nominato ad hoc). La forma può essere scritta sottoscritto o orale davanti a ufficiale di polizia giudiziaria o notaio. Nel caso verbale, il verbalizzante deve accertare identità del rinunciante e redigerà verbale, che non produce effetti senza sottoscrizione dell'interessato. Il comma 2 precisa che la rinuncia subordinata a termini o condizioni (es. «rinuncio a patto che...») è nulla, per assicurare sincerità della dichiarazione. Il comma 3 consente di rinunciare simultaenamente all'azione civile.

Quando si applica

La rinuncia ricorre per reati di azione privata (diffamazione, ingiuria) e reati di azione pubblica a istanza di parte (violenza sessuale non aggravata, lesioni). Produce effetto estintivo dell'azione penale: il reato rimane impunito. Non si applica ai crimini di azione pubblica d'ufficio, dove la rinuncia non è possibile. La rinuncia è efficace anche se presentata dopo la querela ed è irrevocabile (salvo nuova querela, se il termine ordinario non è scaduto).

Connessioni

Articolo 340 c.p.p. (remissione della querela); Articolo 122 c.p. (procuratore speciale); Articolo 337 c.p.p. (forme della querela); Articolo 152-156 c.p. (remissione della querela in diritto sostanziale); Articolo 74 c.p.p. (azione civile); Articolo 115 c.p.p. (proscioglimento per rinuncia).

Domande frequenti

La rinuncia alla querela è irrevocabile?

Sì, in linea generale. Una volta presentata, la rinuncia non può essere ritirata. Tuttavia, entro il termine ordinario di querela (3 mesi), la persona offesa potrebbe presentare una nuova querela se il reato non è stato prescritto.

Può rinunciare alla querela anche chi non l'ha presentata?

Sì. L'art. 339 disciplina sia la rinuncia espressa dopo querela che la rinuncia preventiva, cioè la manifestazione di non voler procedere prima di querelare.

Se la rinuncia è subordinata a una condizione, è valida?

No. L'articolo 339 comma 2 vieta espressamente rinunce sottposte a termini o condizioni. La rinuncia deve essere pura e semplice per produrre effetti.

La rinuncia alla querela vale anche per l'azione civile di risarcimento?

No, se non espressamente manifestata. La rinuncia alla querela estingue l'azione penale, ma l'azione civile rimane. Occorre dichiarazione separata per rinunciare anche a quest'ultima (art. 339 comma 3).

Se il procuratore speciale rinuncia alla querela, è valido?

Sì, se incaricato specificamente per la rinuncia. La rinuncia è personale, ma ammette procuratore speciale (non ordinario). L'incarico deve essere inequivocabile.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.