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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 333 c.p.p. – Denuncia da parte di privati

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria (364 c.p.).

2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale (122), al pubblico ministero (51) o a un ufficiale di polizia giudiziaria (57); se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.

3. Delle denunce anonime (108 att.; 5 reg.) non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall’art. 240.

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In sintesi

  • Il diritto di denunciare è riconosciuto a ogni persona, non solo ai pubblici ufficiali, quando ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio
  • La denuncia può essere presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo procuratore speciale
  • Se è scritta, deve essere sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale, a meno che sia presentata oralmente (verbalizzata)
  • Denunce anonime non possono essere usate come base per l'azione penale, salvo eccezioni ristrette (art. 240 c.p.p.)
  • Per reati perseguibili a querela, l'iniziativa resta solo della parte privata

Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria. Denunce anonime non possono essere usate.

Ratio

L'art. 333 c.p.p. riconosce il diritto generale di ogni cittadino di denunciare reati al PM o alla polizia giudiziaria. Questo diritto è fondamentale per la funzione di polizia giudiziaria diffusa: non tutti i crimini avvengono davanti agli agenti di polizia, e la società civile è la prima linea di osservazione. La norma incentiva i cittadini a collaborare con la giustizia, eliminando le barriere procedurali e consentendo sia la forma orale che scritta.

La ratio tuttavia pone un limite: solo i reati perseguibili d'ufficio possono essere denunciati da privati. Per i reati perseguibili a querela (ad es., diffamazione, molestia), l'iniziativa rimane del querelante, non del PM. Questo bilancia l'interesse generale (pubblica sicurezza) con l'autonomia della parte privata (diritto di querela).

Analisi

Il comma 1 afferma: «Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia». Il verbo «può» connota una facoltà, non un obbligo (a differenza dei pubblici ufficiali, art. 331 c.p.p.). Anche il proprio familiare che ha commesso un reato può denunciare: non esiste privilegio di parentela che impedisca la denuncia (salvo il segreto professionale del difensore e del confessore). «La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria» — rinvia al diritto civile (art. 364 c.p., che stabilisce l'obbligo per pubblici ufficiali) e alle leggi speciali.

Il comma 2 disciplina le modalità: «La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale (122) [rinvia all'art. 122 c.p.c. sulla procura], al pubblico ministero (51) o a un ufficiale di polizia giudiziaria (57); se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale». Se il denunciante si reca verbalmente in questura, l'agente verbalizza e il denunciante non firma la carta (perché è orale). Se scrive una lettera, deve sottoscriverla. Se delega un procuratore, questi deve avere una procura speciale (non generica).

Il comma 3 affronta le denunce anonime: «Delle denunce anonime (108 att.; 5 reg.) non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'art. 240». Le denunce anonime, cioè senza identificazione del denunciante, non possono fondare l'azione penale. Tuttavia, l'art. 240 c.p.p. consente un'eccezione limitata: se una denuncia anonima indirizza gli investigatori verso una linea investigativa legittima, e gli investigatori sviluppano autonomamente prove, queste prove possono essere usate. Ma l'anonimato stesso non legittima un fascicolo.

Quando si applica

L'art. 333 si applica ogni volta che un cittadino, venuto a conoscenza di un reato perseguibile d'ufficio, decide di denunciarlo. Ad esempio, Tizio, durante una riunione condominiale, sente che il vicino Caio ha sottratto pacchi dal portone (furto, perseguibile d'ufficio). Tizio può presentarsi al PM o ai carabinieri e denunciare il fatto, verbalmente o per iscritto. Se verbalmente, l'agente verbalizza; se per iscritto, Tizio firma la lettera.

Un secondo esempio: Sempronio sa che il suo datore di lavoro Filano non versa i contributi previdenziali (reato di omesso versamento, art. 13 d.lgs. 124/2004). Sempronio presenta denuncia ai carabinieri. Nulla vieta a Sempronio di denunciare il suo stesso datore di lavoro, benché lavorino insieme. Se Sempronio preferisce rimanere anonimo, può inviare una lettera anonima o un'e-mail senza firma: la denuncia anonima non è nulla, ma non può essere base di indagini formali, salvo che non originii linee investigative autonome (art. 240).

Connessioni

L'art. 333 c.p.p. si collega ai suoi precedenti: art. 331 c.p.p. (obbligo per pubblici ufficiali), art. 330 c.p.p. (acquisizione notizie di reato), art. 369 c.p.p. (comunicazione della notizia di reato), art. 370 c.p.p. (denuncia calunniosa). Rimanda inoltre a: art. 364 c.p. (obbligo di denuncia per pubblici ufficiali), art. 365 c.p. (denuncia infedele), art. 368 c.p. (denuncia calunniosa), art. 240 c.p.p. (uso limitato di denunce anonime). Si radica nel diritto generale di accesso alla giustizia (art. 24 Cost.) e nei principi di legalità e separazione dei poteri (artt. 25, 101 Cost., L. 675/1996 su protezione dati).

Domande frequenti

Un cittadino straniero clandestino può denunciare un reato, oppure rischia l'espulsione?

Secondo la norma, «ogni persona» può denunciare. Tuttavia, se la persona è in posizione irregolare sul territorio, la denuncia stessa potrebbe esporre la sua situazione ai carabinieri. L'art. 333 non vieta a stranieri clandestini di denunciare, ma la pratica varia: alcuni prefetti hanno stipulato protocolli per proteggere le vittime di sfruttamento (art. 18 d.lgs. 286/1998), in modo da consentire la denuncia senza rischio immediato di espulsione. È consigliabile che lo straniero chieda consiglio a un avvocato o a un'organizzazione umanitaria prima di denunciare.

Se un figlio denuncia il padre per maltrattamenti, la denuncia è valida oppure esiste un privilegio di parentela?

La denuncia è assolutamente valida. Non esiste un privilegio di parentela che impedisca la denuncia di reati perseguibili d'ufficio. Anzi, spesso è il figlio, il coniuge o il fratello la prima persona a conoscere maltrattamenti privati. L'ordinamento consente e incoraggia questa denuncia, superando la fedeltà familiare. Non esiste alcuna scusante per non denunciare un parente reo di crimini gravi.

Se la denuncia è manifestamente palesemente calunniosa (il denunciante sa che è falsa), il PM la rifiuta o l'iscrive comunque?

Il PM iscrive il fascicolo su qualunque denuncia ricevuta, anche se sospetta calunnia. Tuttavia, durante le indagini, se emerge che il denunciante ha deliberatamente fornito false informazioni, il PM archivia il fascicolo a carico dell'imputato e procede contro il denunciante per denuncia calunniosa (art. 368 c.p.), che comporta reclusione fino a 12 anni. Questo sistema protegge sia i denuncianti in buona fede che gli indagati innocenti.

Una denuncia anonima per posta può essere accolta dal PM, oppure deve essere gettata via per il fatto di essere anonima?

La denuncia anonima non può essere il fondamento di un'azione penale formale (art. 333 comma 3). Tuttavia, se una denuncia anonima contiene indizi credibili, il PM può utilizzarla come punto di partenza per investigazioni autonome e indipendenti. Se queste indagini producono prove legittime e autonome, tali prove possono fondare l'azione penale. Ma la denuncia anonima di per sé non è insufficiente.

Un avvocato, sapendo per confidenza professionale che il suo cliente sta commettendo un reato, è obbligato a denunciare?

No. L'avvocato è coperto dal segreto professionale (art. 104 c.p.c.). Non è obbligato a denunciare neppure il client che confessa di aver commesso un reato. Questa protezione è essenziale per consentire al cliente di affidarsi al suo difensore. L'unico limite è che l'avvocato non può direttamente aiutare il client a commettere ulteriori crimini (ad es., fornire un luogo per nascondere la refurtiva): questo costituirebbe complicità.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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