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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 310 c.p.p. – Appello

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Fuori dei casi previsti dall’art. 309 comma 1, il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi.

2. Si osservano le disposizioni dell’art. 309 commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell’appello è dato immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l’ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall’art. 127. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti.

3. L’esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l’appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva (588).

In sintesi

  • L'appello è un rimedio contro le ordinanze cautelari diverso dal riesame, proposto dal PM se la misura è ritenuta insufficiente o da imputato/difensore
  • L'appello segue gli stessi termini e procedure del riesame: 10 giorni, competenza tribunale, decisione entro 20 giorni
  • Se il PM ottiene l'appello, l'esecuzione della nuova misura cautelare è sospesa fino al passaggio in giudicato
  • Il procedimento si svolge in camera di consiglio come per il riesame

Il PM, l'imputato e il difensore possono appellare contro le ordinanze cautelari personali entro i termini previsti per il riesame.

Ratio

L'appello è il secondo strumento di impugnazione delle misure cautelari, distinto dal riesame. Mentre il riesame è proposto entro 10 giorni dalla esecuzione, l'appello è utilizzabile in altri momenti (es. il PM vuole una misura più grave). La norma assicura che tutte le parti (PM, imputato, difensore) abbiano pari diritto di criticare una misura ritenuta ingiusta, bilanciando esigenze punitive e libertà personale.

Analisi

Il comma 1 riconosce il diritto d'appello al PM e all'imputato/difensore in materia di misure cautelari personali (carcere, domiciliari, ecc.), fuori i casi già coperti da riesame (art. 309). Il comma 2 rinvia alle procedure del riesame: competenza, termini di 10 giorni per proporre appello, trasmissione atti entro il giorno successivo, camera consiglio, termini di 20 giorni per decisione. Il comma 3 aggiunge: se il PM ottiene appello (cioè vince e ottiene una misura più grave), l'esecuzione è sospesa fino a passaggio in giudicato della decisione di appello, proteggendo l'imputato da immediate restrizioni.

Quando si applica

Dopo ordinanze cautelari che il PM ritiene troppo leggere (es. giudice concede obbligo firma invece di custodia) oppure che imputato/difensore ritengono ingiuste (es. custodia non giustificata). È utilizzabile quando il riesame non sia più disponibile per decorso termini. Esempio: il giudice respinge il riesame confermando la custodia; il PM, ritenendo insufficiente, presenta appello motivando nuove esigenze.

Connessioni

Rimandi a art. 309 (riesame), art. 127 (procedure camera consiglio), art. 281-286 (tipologie misure), art. 274-275 (esigenze e presupposti cautelari), art. 311 (ricorso cassazione).

Domande frequenti

Qual è la differenza tra riesame e appello?

Il riesame è il primo rimedio, entro 10 giorni dall'esecuzione. L'appello è un secondo livello, quando il riesame non è più disponibile o il PM vuole una misura più grave. Entrambi vanno al tribunale.

Il PM può appellare una misura cautelare troppo leggera?

Sì. Se il giudice applica misure che il PM ritiene insufficienti (es. obbligo firma per reato grave), il PM può appellare chiedendo misure più severe.

Se il PM vince l'appello, la nuova misura mi viene subito applicata?

No. Per tua tutela, la legge sospende l'esecuzione della nuova misura fino al passaggio in giudicato della decisione di appello.

Quanto tempo ho per presentare l'appello?

Come per il riesame: 10 giorni dalla notificazione dell'ordinanza. Il tribunale decide entro 20 giorni, seguendo le forme della camera consiglio.

Dopo l'appello, posso fare ricorso in cassazione?

Sì. Se la decisione di appello è sfavorevole, puoi ricorrere in cassazione secondo l'art. 311 per violazione di legge.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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