Testo dell'articoloVigente
Art. 310 c.p.p. – A p p e l l o
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
A p p e l l o
1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 309 comma 1, il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi.
2. Si osservano le disposizioni dell’articolo 309 commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell ’appello è dato immediato avviso all’ autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l’ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda.
Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall’articolo 127. Fino al giorno dell’ udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione.
L’ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione.
2-bis.
I provvedimenti del tribunale che non confermano le ordinanze che dispongono misure cautelari personali nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i delitti di cui all’articolo 362, comma 1-ter, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore .
3. L’esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l’appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il PM, l'imputato e il difensore possono appellare contro le ordinanze cautelari personali entro i termini previsti per il riesame.
Ratio
L'appello è il secondo strumento di impugnazione delle misure cautelari, distinto dal riesame. Mentre il riesame è proposto entro 10 giorni dalla esecuzione, l'appello è utilizzabile in altri momenti (es. il PM vuole una misura più grave). La norma assicura che tutte le parti (PM, imputato, difensore) abbiano pari diritto di criticare una misura ritenuta ingiusta, bilanciando esigenze punitive e libertà personale.
Analisi
Il comma 1 riconosce il diritto d'appello al PM e all'imputato/difensore in materia di misure cautelari personali (carcere, domiciliari, ecc.), fuori i casi già coperti da riesame (art. 309). Il comma 2 rinvia alle procedure del riesame: competenza, termini di 10 giorni per proporre appello, trasmissione atti entro il giorno successivo, camera consiglio, termini di 20 giorni per decisione. Il comma 3 aggiunge: se il PM ottiene appello (cioè vince e ottiene una misura più grave), l'esecuzione è sospesa fino a passaggio in giudicato della decisione di appello, proteggendo l'imputato da immediate restrizioni.
Quando si applica
Dopo ordinanze cautelari che il PM ritiene troppo leggere (es. giudice concede obbligo firma invece di custodia) oppure che imputato/difensore ritengono ingiuste (es. custodia non giustificata). È utilizzabile quando il riesame non sia più disponibile per decorso termini. Esempio: il giudice respinge il riesame confermando la custodia; il PM, ritenendo insufficiente, presenta appello motivando nuove esigenze.
Connessioni
Rimandi a art. 309 (riesame), art. 127 (procedure camera consiglio), art. 281-286 (tipologie misure), art. 274-275 (esigenze e presupposti cautelari), art. 311 (ricorso cassazione).
Casi pratici
Caso 1: Sempronio è imputato di frode
Il giudice dispone obbligo firma 2 volte a settimana. Il PM ritiene la misura insufficiente (Sempronio ha passaporte e soldi all'estero, rischio fuga). Presenta appello al tribunale. Il tribunale accoglie l'appello del PM e, con decisione in camera consiglio, sostituisce l'obbligo firma con divieto espatrio e cauzione. L'esecuzione della nuova misura è sospesa fino al passaggio in giudicato per tutela di Sempronio.
Caso 2: Mevio è in custodia cautelare per un reato grave
Nel corso del processo presenta una richiesta di riesame che è stata rigettata. Tre mesi dopo, nuove prove di innocenza emergono; il difensore di Mevio presenta appello (non più riesame) al tribunale, allegando i nuovi elementi. Il tribunale, valutando nel merito, accoglie l'appello, riforma la custodia in domiciliari con monitoraggio, permettendo a Mevio di continuare il lavoro da casa.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra riesame e appello?
Il riesame è il primo rimedio, entro 10 giorni dall'esecuzione. L'appello è un secondo livello, quando il riesame non è più disponibile o il PM vuole una misura più grave. Entrambi vanno al tribunale.
Il PM può appellare una misura cautelare troppo leggera?
Sì. Se il giudice applica misure che il PM ritiene insufficienti (es. obbligo firma per reato grave), il PM può appellare chiedendo misure più severe.
Se il PM vince l'appello, la nuova misura mi viene subito applicata?
No. Per tua tutela, la legge sospende l'esecuzione della nuova misura fino al passaggio in giudicato della decisione di appello.
Quanto tempo ho per presentare l'appello?
Come per il riesame: 10 giorni dalla notificazione dell'ordinanza. Il tribunale decide entro 20 giorni, seguendo le forme della camera consiglio.
Dopo l'appello, posso fare ricorso in cassazione?
Sì. Se la decisione di appello è sfavorevole, puoi ricorrere in cassazione secondo l'art. 311 per violazione di legge.