Art. 305 c.p.p. – Proroga della custodia cautelare
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. In ogni stato e grado del procedimento di merito, quando è disposta perizia sullo stato di mente dell’imputato, i termini di custodia cautelare sono prorogati per il periodo di tempo assegnato per l’espletamento della perizia. La proroga è disposta con ordinanza dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, sentito il difensore. L’ordinanza è soggetta a ricorso per cassazione nelle forme previste dall’art. 311.
2. In ogni stato e grado del procedimento, il pubblico ministero può altresì chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare che siano prossimi a scadere, quando sussistono gravi esigenze cautelari che, in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi o a nuove indagini disposte ai sensi dell’articolo 415-bis, comma 4, rendano indispensabile il protrarsi della custodia. Il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, provvede con ordinanza appellabile a norma dell’art. 310. La proroga è rinnovabile una sola volta. I termini previsti dall’art. 303 comma 1 non possono essere comunque superati di oltre la metà.
[3. Qualora la proroga sia disposta dai giudice di primo grado, la sua durata non può essere superiore ad un terzo dei termini previsti dalle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell’articolo 303. In tal caso, i termini di cui alla lettera c) ed alla lettera d) si riducono rispettivamente della metà del termine della durata della proroga. Qualora la proroga sia disposta dal giudice di secondo grado, la sua durata non può essere superiore ad un terzo dei termini di cui all’articolo 303, comma 1, lettera d), ovvero ad un quarto nel caso in cui sia già stato emesso analogo provvedimento nel corso del giudizio di primo grado] Comma Abrogato..
In sintesi
Custodia cautelare si prorroga per perizia mental competence; per gravi esigenze probatorie rinnovabile una sola volta, max metà termini art. 303.
Ratio
L'articolo 305 introduce due tipi di prorga alla custodia cautelare, entrambe di natura eccezionale e rigorosamente regolate. Il primo tipo (comma 1) è la prorga per perizia psichiatrica: è quasi automatica, perché il tempo per gli esperti è prevedibile e necessario. Il secondo tipo (comma 2) è la prorga per gravi esigenze cautelari (accertamenti complessi come esami DNA, scavi archeologici, consulenze tecnico-specialistiche internazionali): è un'estensione della custodia oltre i termini massimi ordinari, concedibile solo se il PM dimostra che senza essa le indagini non possono completarsi. La ratio è: da una parte, le scienze forensi hanno bisogno di tempo; dall'altra, non si possono usare indagini complesse come scusa per custodia indefinita.
Analisi
Il comma 1 regola la prorga per perizia psichiatrica (art. 222 cp: valutazione della capacità di stare in giudizio, o della imputabilità, o del pericolo). Quando il giudice dispone perizia, i termini di custodia cautelare si prorogano automaticamente per il periodo che il giudice assegna per la perizia stessa (di solito 60-90 giorni). Non è un rinvio tacito: è una prorga vera e propria, ordinata dal giudice su richiesta del PM, sentito il difensore. L'ordinanza è ricorribile in cassazione (art. 311). Il comma 2 regola la prorga per «gravi esigenze cautelari»: il PM può chiedere prorga quando i termini ordinari stanno per scadere, ma sussistono ragioni di fatto che richiedono custodia continuata (es. test DNA non ancora completati, investigazioni all'estero in corso, sequestro di beni complesso). Il giudice, sentiti PM e difensore, ordina prorga. La prorga è rinnovabile una sola volta (non due, non tre: una). I termini dell'art. 303 comma 1 non possono comunque essere superati di più della metà (cioè: se il termine ordinario è 6 mesi, la prorga non può superare 9 mesi totali). Il comma 3 (abrogato, ma citato per completezza storica) regolava la diversa misura delle proroghe a seconda che fossero ordinate in primo grado o in appello: in primo grado, prorga non poteva superare 1/3 del termine di primo grado (e i termini di appello si riducevano proporzionalmente); in appello, prorga non poteva superare 1/3 del termine di appello. Sebbene abrogato, il principio di proporzionalità rimane: il giudice non concede proroghe generose.
Quando si applica
L'articolo si applica ogni volta che il PM chiede prorga oltre i termini ordinari. Tizio è in custodia dal 1° marzo per omicidio. Il termine ordinario di primo grado è 1 anno. Il 28 febbraio (un giorno prima della scadenza), il PM scrive: «Richiedo prorga: è pendente perizia psichiatrica del perito Rossi, che dovrà pronunciarsi sulla imputabilità di Tizio (malattia mentale). Il perito ha chiesto 60 giorni». Il giudice ordina ordinanza di prorga per 60 giorni (cioè fino al 27 aprile). Quando il 1° marzo il termine ordinario scade, è neutralizzato dalla prorga: Tizio rimane in custodia legittimamente fino al 27 aprile. Se il 26 aprile il PM non ha ancora terminato le indagini e non vi è stata perizia, il PM può chiedere ulteriore prorga per «gravi esigenze», ma una sola volta. Il giudice, sentito Tizio, ordina ulteriore prorga fino al 26 maggio (altri 30 giorni). Totale: 1 anno + 60 giorni + 30 giorni = 425 giorni. Il doppio del termine ordinario è 24 mesi (728 giorni), quindi la prorga è legittima. Nel caso di Caio, accusato di corruzione (reato minore, termine 3 mesi indagini), il PM il 2 marzo chiede prorga per perizia: «il perito dei conti bancari avrà 45 giorni». Il giudice ordina prorga di 45 giorni. Poi il 17 aprile il PM chiede di nuovo prorga per investigazione all'estero (Svizzera). Il giudice la concede, ma una sola volta e max metà del termine ordinario (3 mesi): quindi prorga al massimo di 45 giorni ulteriori. Caio rimane in custodia fino a circa fine maggio, poi deve essere liberato o il processo deve procedere.
Connessioni
L'articolo 305 si collega all'art. 292 comma 2 lett. d) (termini ordinari indagini), art. 303-ter (termini massimi), art. 304 (sospensione termini), art. 308 (limiti alle proroghe), art. 310 (impugnazione ordinanze di prorga), art. 311 (ricorso cassazione), art. 222 cp (perizia psichiatrica), art. 294 (interrogatorio), art. 415-bis (indagini supplementari).
Domande frequenti
Se il giudice ordina perizia psichiatrica, la custodia si allunga automaticamente?
Sì. La custodia si prorroga automaticamente per il tempo che il giudice assegna al perito (di solito 60-90 giorni). È quasi automatico, non discrezionale.
Il PM può chiedere prorga senza fine finché fa indagini?
No. Massimo una sola prorga ulteriore (oltre quella per perizia). E comunque non oltre la metà dei termini ordinari dell'art. 303. Dopo, basta.
Se il PM chiede prorga per indagini all'estero, la ottengo?
Il giudice la valuterà. Se le indagini estere sono concrete e necessarie (es. investigazioni bancarie in Svizzera), il giudice può concedere prorga. Ma una sola volta, e per il tempo strettamente necessario.
Contro l'ordinanza di prorga posso ricorrere?
Sì. La prorga è un'ordinanza ricorribile in cassazione secondo l'art. 310. Se ritieni che la prorga sia ingiustificata, il tuo avvocato può ricorrere.
Se il giudice mi ordina perizia per 90 giorni, ma il perito finisce in 30 giorni, esce prima la prorga?
In teoria, il giudice potrebbe revocare la prorga con ordinanza se la perizia è conclusa anticipatamente. Ma raramente accade. Di solito, il tempo assegnato è il tempo che scorre comunque.