Art. 301 c.p.p. – Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Le misure disposte per le esigenze cautelari previste dall’art. 274 comma 1 lett. a) perdono immediatamente efficacia se alla scadenza del termine previsto dall’art. 292 comma 2 lett. d) non ne è ordinata la rinnovazione.
2. La rinnovazione è disposta dal giudice con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero, anche per più di una volta, entro i limiti previsti dagli artt. 305 e 308.
2-bis. Salvo il disposto dell’art. 292, comma 2, lettera d), quando si procede per reati diversi sia da quelli previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1 a 6, sia da quelli per il cui accertamento sono richieste investigazioni particolarmente complesse per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l’elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese, ovvero per reati per il cui accertamento è richiesto il compimento di atti di indagine all’estero, la custodia cautelare in carcere disposta per il compimento delle indagini previste dall’articolo 274 comma 1 lett. a), non può avere durata superiore a trenta giorni.
2-ter. La proroga della medesima misura è disposta, per non più di due volte ed entro il limite complessivo di novanta giorni, dal giudice con ordinanza, su richiesta inoltrata dal pubblico ministero prima della scadenza, valutate le ragioni che hanno impedito il compimento delle indagini per le cui esigenze la misura era stata disposta e previo interrogatorio dell’imputato.
In sintesi
Misure per esigenze probatorie si estinguono se non rinnovate entro il termine; il PM può chiedere rinnovazione più volte entro limiti stabiliti.
Ratio
L'articolo 301 governa le misure cautelari disposte non per il rischio di fuga o inquinamento della prova (esigenze generiche di cui all'art. 274 comma 1 lett. b e c), bensì per esigenze probatorie specifiche (art. 274 comma 1 lett. a): quando cioè la misura è utile al PM per compiere determinate indagini (pedinamenti, intercettazioni, captazioni ambientali ecc.). Queste misure hanno durata naturalmente limitata: una volta completate le indagini, la misura non ha più ragione di sussistere. La ratio è evitare indefinite proroghe: il sistema stabilisce un termine massimo oltre il quale il PM non può più chiedere la rinnovazione, anche se le indagini continuano. È un limite alle cosiddette «custodie da investigazione».
Analisi
Il comma 1 stabilisce l'automatica estinzione: se il giudice, alla scadenza del termine previsto per le indagini, non ordina la rinnovazione della misura probatoria, la misura cessa per legge. Il termine-base è fissato dall'art. 292 comma 2 lett. d) (30 giorni per reati ordinari, 6 mesi per reati di mafia e terrorismo). Il comma 2 disciplina la procedura di rinnovazione: il PM chiede al giudice di prorogare il termine per continuare le indagini; il giudice dispone con ordinanza. La rinnovazione è concedibile più volte, ma entro i limiti previsti dagli artt. 305 e 308 (non è illimitata). Il comma 2-bis introduce una novazione critica per i reati ordinari non-mafiosi con indagini complesse: custodia cautelare disposta per esigenze probatorie non può durare più di 30 giorni in prima istanza, nemmeno se il reato è grave. Se si tratta di reati minori oppure indagini all'estero, il limite è 30 giorni. Se il PM ha bisogno di più tempo, deve dimostrare investigazioni particolarmente complesse (molteplicità di fatti, molti soggetti, indagini estere); anche in questo caso, primo limite è 30 giorni. Il comma 2-ter introduce il meccanismo di proroga (dopo la prima scadenza): il PM può chiedere proroga (estensione del termine già scaduto), ma massimo 2 volte, per complessivi 90 giorni addizionali, al di là dei 30 giorni iniziali. Quindi: primo periodo 30 giorni (fine art. 292 comma 2 lett. d), proroga 1 fino a 45 giorni, proroga 2 fino a 45 giorni, totale 120 giorni. Per ogni proroga, il giudice valuta le ragioni per cui le indagini non furono completate e procede obbligatoriamente con interrogatorio dell'imputato (non può concedere proroga senza ascoltare l'imputato).
Quando si applica
L'articolo si applica ogni volta che il PM chiede una custodia cautelare (o altre misure) esplicitamente per finalità di indagine, non per paura di fuga. Tizio è arrestato il 5 marzo per traffico di droga. Le esigenze sono probatorie: il PM vuole completare le indagini sull'organizzazione criminale (pedinamenti, intercettazioni). Il giudice lo mette in custodia cautelare per 30 giorni (termine massimo art. 292 comma 2 lett. d) per l'indagine). Il 4 aprile, il PM chiede proroga: «ho quasi identificato tutti i fornitori della droga». Il giudice ascolta Tizio (interrogatorio), valuta se le ragioni sono fondate, e concede proroga fino al 18 maggio (massimo 45 giorni di proroga). Se il 18 maggio il PM chiede di nuovo proroga («manca un ulteriore accertamento tecnico al laboratorio»), il giudice può concedere una sola seconda proroga, fino al 2 luglio. Dopo il 2 luglio, nessuna proroga ulteriore è possibile per le esigenze probatorie; se il PM vuole ancora custodia, deve dimostrare nuove esigenze di fuga (art. 274 comma 1 lett. b).
Connessioni
L'articolo 301 si collega direttamente all'art. 274 comma 1 lett. a) (esigenze probatorie), art. 292 comma 2 lett. d) (termine per indagini), art. 305 (prorga della custodia per perizia), art. 308 (limiti alle proroghe), art. 294 (interrogatorio obbligatorio), art. 406 (proroga termine indagini preliminari), art. 393 (incidente probatorio), art. 407 comma 2 lett. a) (reati specifici per cui è consentita custodia probatoria più lunga).
Domande frequenti
Se mi mettono in custodia per «finire le indagini», quanto a lungo possono tenermi?
Massimo 30 giorni in partenza (art. 292 comma 2 lett. d). Se il PM vuole altri tempi, può chiedere proroga: massimo 2 volte, 45 giorni ciascuna, per un totale di 120 giorni. Dopo, basta.
Possono prorogare la custodia all'infinito finché non finiscono le indagini?
No. La legge dice massimo 2 proroghe aggiuntive. Se il PM non finisce le indagini in 120 giorni totali per esigenze probatorie, deve rilasciare a meno che non provi esigenze diverse (rischio di fuga).
Prima di darmi proroga, il giudice deve parlarmi?
Sì. Per ogni proroga, il giudice deve sentire la tua difesa o procedere a interrogatorio. Non può concedere proroga senza ascoltarti almeno una volta.
Se le indagini sono molto complicate (mafia, terrorismo), i tempi aumentano?
Sì. Nei reati di mafia e terrorismo il termine base è 6 mesi (non 30 giorni), e le proroghe sono ancora più lunghe. Ma il principio resta: non è illimitato.
Che differenza c'è tra custodia «per indagine» e custodia «per fuga»?
La custodia «per indagine» dura al massimo 120 giorni totali (art. 301). La custodia «per fuga» (rischio di evasione o inquinamento) è soggetta a termini massimi diversi stabiliti dall'art. 303-ter, molto più lunghi. Sono regime completamente diversi.