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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 286 c.p.p. – Custodia cautelare in luogo di cura

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero (73; 95 att.), adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non può essere mantenuto quando risulta che l’imputato non è più infermo di mente.

2. Si applicano le disposizioni dell’art. 285 commi 2 e 3.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Alternativa al carcere quando l'imputato è in stato di infermità di mente
  • Ricovero provvisorio presso struttura psichiatrica del servizio sanitario ospedaliero
  • Adozione di provvedimenti necessari per evitare pericolo di fuga
  • Revoca quando l'infermità di mente viene meno

La custodia cautelare in luogo di cura consente al giudice di disporre il ricovero in struttura psichiatrica ospedaliera invece che in carcere, quando l'imputato ha infermità mentale.

Ratio

L'articolo 286 riconosce un principio umanitario: il carcere ordinario è inadeguato e potenzialmente dannoso per chi soffre di infermità mentale grave. Ricoverare presso una struttura sanitaria specializzata offre sia la custodia cautelare (protezione processo) sia il trattamento terapeutico. La norma bilancia: se il ricovero è necessario per cura, il giudice può disporre questa modalità invece del carcere, ma adotta misure per evitare fuga.

Analisi

Il comma 1 prevede: se l'imputato da sottoporre a custodia mostra infermità di mente che esclude o diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice può disporre (invece della custodia in carcere) il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero. Questa decisione richiede una perizia medica che accerti lo stato mentale. Il giudice adotta provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga: non è custodia aperta, rimane un vincolo di libertà sebbene in contesto terapeutico. Il ricovero non può proseguire se l'infermità scompare o si stabilizza. Il comma 2 applica il medesimo regime della custodia carceraria (articoli 285 commi 2 e 3): il trasporto prevede limitazioni solo strettamente necessarie, e il tempo di ricovero si computa verso la pena finale.

Quando si applica

Un imputato per reato grave (omicidio) soffre di grave schizofrenia non trattata. Il giudice non lo ritiene idoneo al carcere ordinario, dove potrebbe autolesionarsi o essere vulnerabile. Dispone ricovero presso struttura psichiatrica ospedaliera con misure di vigilanza. Il ricovero dura 6 mesi, durante i quali il paziente riceve terapie. Successivamente, i medici stabilizzano il paziente, che recupera parte della lucidità. Il giudice rivaluta e revoca il ricovero, disponendo invece custodia carceraria ordinaria.

Connessioni

L'articolo 286 si collega all'articolo 285 (custodia ordinaria); all'articolo 280 (condizioni di applicabilità); all'articolo 73 codice di procedura penale (perizia psichiatrica); all'articolo 95 ordinanze d'appello (appello su custodia); all'articolo 279 (competenza del giudice); all'articolo 657 (conteggio custodia verso pena).

Domande frequenti

Se ho un disturbo mentale diagnosticato, sono automaticamente ricoverato invece che incarcerato?

No. Il giudice valuta se il disturbo raggiunge il livello di infermità che esclude o diminuisce grandemente capacità di intendere/volere. Non tutti i disturbi mentali qualificano. Serve perizia medica.

Il ricovero psichiatrico è una forma di custodia cautelare meno grave del carcere?

Sì, tecnicamente è custodia, ma in contesto terapeutico. Rimane una limitazione della libertà, però offre cure mediche. Non è una libertà condizionata o una misura alternative.

Se durante il ricovero guarisco, cosa succede?

Il giudice ordina rivalutazione medica. Se l'infermità viene meno, il ricovero non può essere mantenuto (articolo 286 comma 1). Il giudice decide se passare a custodia carceraria ordinaria o revocara la custodia.

Il tempo di ricovero psichiatrico conta come tempo di custodia verso la pena?

Sì. L'articolo 286 comma 2 applica le stesse regole dell'articolo 285: il ricovero si computa come custodia verso la pena eventualmente comminata.

Durante il ricovero posso ricevere visite della famiglia?

Dipende dalle modalità imposte dal giudice. Se il giudice non ha vietato, la struttura ospedaliera applica le regole di reparto psichiatrico ordinario. Consulta il tuo avvocato e la struttura.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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