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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 283 c.p.p. – Divieto e obbligo di dimora

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all’imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede.

2. Con il provvedimento che dispone l’obbligo di dimora, il giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi, senza l’autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale ovvero, al fine di assicurare un più efficace controllo o quando il comune di dimora abituale non è sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di un comune viciniore ovvero di una frazione di quest’ultimo. Se per la personalità del soggetto o per le condizioni ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze cautelari previste dall’art. 274, l’obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell’ambito della regione ove ubicato il comune di abituale dimora.

3. Quando dispone l’obbligo di dimora, il giudice indica l’autorità di polizia alla quale l’imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove fisserà la propria abitazione. Il giudice può prescrivere all’imputato di dichiarare all’autorità di polizia gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con obbligo di comunicare preventivamente alla stessa autorità le eventuali variazioni dei luoghi e degli orari predetti.

4. Il giudice può, anche con separato provvedimento, prescrivere all’imputato di non allontanarsi dall’abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro.

5. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice considera, per quanto è possibile, le esigenze di alloggio di lavoro e di assistenza de n’imputato. Quando si tratta di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell’ambito di una struttura autorizzata, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il programma di recupero prosegua.

6. Dei provvedimenti del giudice è data in ogni caso immediata comunicazione all’autorità di polizia competente, che ne vigila l’osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione (276).

In sintesi

  • Divieto di dimora: l'imputato non può dimorare né accedere a un luogo determinato
  • Obbligo di dimora: non può allontanarsi dal comune (o frazione/comune viciniore) di dimora abituale
  • Per esigenze rafforzate, l'obbligo può essere fissato in luogo diverso dalla dimora abituale
  • Possibili prescrizioni accessorie: reperibilità in orari, presentazione alla polizia, divieto di uscita in alcune ore
  • Misure interdittive intermedie: meno afflittive degli arresti domiciliari, più afflittive del divieto di espatrio

Il divieto di dimora impedisce all'imputato di stare in un luogo determinato; l'obbligo di dimora gli impone di non allontanarsi dal comune di abituale dimora, con possibili prescrizioni di reperibilità per controlli di polizia.

Ratio della norma

L'art. 283 c.p.p. disciplina due misure cautelari personali intermedie: il divieto e l'obbligo di dimora. Si collocano nella scala di gravità tra il divieto di espatrio (misura minima) e gli arresti domiciliari (misura privativa della libertà). La ratio è di proporzionalità: per molte esigenze cautelari (pericolo di fuga lieve, pericolo di reiterazione contenibile, pericolo per la prova localizzato) il vincolo geografico è sufficiente, senza necessità di privare l'imputato della libertà personale. Le misure consentono all'imputato di mantenere lavoro, vita familiare, contatti sociali, conformandosi al principio di proporzionalità (art. 275 c.p.p.) e alla giurisprudenza CEDU sulla proporzionalità della cautela.

Analisi del testo

Comma 1, divieto di dimora: l'imputato non può dimorare in un determinato luogo né accedervi senza autorizzazione del giudice. Il «luogo» è specifico: una città, un quartiere, talora un edificio. La misura tutela esigenze come la protezione della vittima (vietare la dimora nella stessa città), la prevenzione di reiterazione localizzata, la lontananza da contesti criminosi. Comma 2, obbligo di dimora: l'imputato non può allontanarsi dal territorio del comune di dimora abituale (o frazione, o comune viciniore). Per esigenze rafforzate (personalità, condizioni ambientali), l'obbligo può essere fissato in altro comune o frazione, preferibilmente nella stessa provincia o regione. La regola tutela la prossimità al territorio di vita ordinaria. Comma 3, controlli di polizia: il giudice indica l'autorità di polizia cui presentarsi per dichiarare l'abitazione; può prescrivere reperibilità in orari e luoghi predeterminati per controlli, con obbligo di comunicare variazioni. Comma 4, divieto di uscita: prescrizione accessoria di non allontanarsi dall'abitazione in determinate ore del giorno (esempio: divieto serale-notturno), salvo esigenze di lavoro. Comma 5: nel determinare i limiti territoriali, il giudice considera, per quanto possibile, le esigenze di alloggio, lavoro, assistenza dell'imputato.

Quando si applica

Divieto e obbligo di dimora si applicano quando le esigenze cautelari sono concrete ma non così gravi da richiedere arresti domiciliari o custodia in carcere. Esempi tipici: pericolo di reiterazione di reati territorialmente circoscritti (per esempio molestie verso una vittima specifica: divieto di dimora nella sua città); pericolo di fuga limitato (obbligo di dimora con presentazione alla polizia); imputato con lavoro stabile a cui mantenere accesso ma con vincoli geografici. Le misure operano in tutto il procedimento, fino alla sentenza definitiva (con possibili modifiche ex art. 299). Sono particolarmente rilevanti dopo la riforma del 2015 (L. 47/2015), che ha rafforzato la gradualità: spesso il GIP, applicando l'art. 275, comma 3, sceglie l'obbligo di dimora invece della custodia per il principio di extrema ratio.

Connessioni con altre norme

L'art. 283 si raccorda con: l'art. 275 (criteri di scelta, principio di adeguatezza e proporzionalità); l'art. 274 (esigenze cautelari); l'art. 282 (obbligo di presentazione alla polizia); l'art. 282-bis (allontanamento dalla casa familiare); l'art. 282-ter (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa); l'art. 284 (arresti domiciliari); gli artt. 285-286 (custodia in carcere). Per le violazioni dell'obbligo o del divieto, l'art. 276 c.p.p. consente l'aggravamento della misura, e l'art. 385 c.p. punisce l'evasione (per le misure più afflittive). La giurisprudenza ha sviluppato un consolidato orientamento sulla motivazione della scelta della misura: deve giustificare specificamente perché altre meno afflittive (presentazione, divieto di espatrio) sono inadeguate.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra divieto e obbligo di dimora?

Il divieto di dimora vieta all'imputato di dimorare e accedere a un determinato luogo (per esempio una città dove si trova la vittima). L'obbligo di dimora gli impone di non allontanarsi dal proprio comune di dimora abituale (o frazione, o comune viciniore). Il primo è una limitazione «negativa» (dove non andare), il secondo «positiva» (dove restare). Possono anche cumularsi: divieto di dimora a Roma e obbligo di dimora a Milano.

Quali prescrizioni accessorie può imporre il giudice?

Il giudice può prescrivere: presentazione periodica alla polizia (con cadenza giornaliera, settimanale, secondo le esigenze); reperibilità in orari predeterminati per controlli; divieto di uscita dall'abitazione in alcune fasce orarie (per esempio notturna), salvo esigenze di lavoro documentate; obbligo di comunicare variazioni di orari, luoghi e abitazione. Le prescrizioni vanno calibrate sulle esigenze cautelari concrete e sulle condizioni dell'imputato.

L'obbligo di dimora può essere disposto fuori dal comune di residenza?

Sì, in casi di esigenze rafforzate. L'art. 283, comma 2 c.p.p. consente di fissare l'obbligo in altro comune o frazione, «preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della regione». Si applica quando la permanenza nel comune di abituale dimora non garantisce le esigenze cautelari (per esempio per la pressione del contesto criminale locale o per la presenza di soggetti con cui l'imputato è in contatto delittuoso). La misura è più afflittiva e richiede motivazione rafforzata.

Cosa succede se l'imputato viola le prescrizioni?

L'art. 276 c.p.p. consente al giudice di aggravare la misura cautelare in caso di trasgressione delle prescrizioni: per esempio, da obbligo di dimora a domiciliari, da domiciliari a custodia in carcere. La trasgressione deve essere significativa, non episodica o di minima entità. Per le misure più afflittive (domiciliari, custodia), la violazione integra anche il delitto di evasione (art. 385 c.p.). Per il semplice obbligo di dimora la sanzione è di regola solo l'aggravamento.

Le esigenze di lavoro sono prese in considerazione?

Sì, espressamente. L'art. 283, comma 5 c.p.p. impone al giudice di considerare, per quanto possibile, le esigenze di alloggio, lavoro e assistenza dell'imputato nel determinare i limiti territoriali e gli orari. Se l'imputato ha lavoro fuori dal comune di dimora, il giudice può autorizzare gli spostamenti necessari, eventualmente con orari predefiniti. La regola realizza il principio di proporzionalità: la cautela deve essere efficace ma non sproporzionata rispetto alle esigenze di vita ordinaria.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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