Art. 207 c.p.p. – Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni renitenti
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Se nel corso dell’esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, il presidente o il giudice glielo fa rilevare rinnovandogli, se del caso, l’avvertimento previsto dall’art. 497 comma 2. Allo stesso avvertimento provvede se un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, se il testimone persiste nel rifiuto, dispone l’immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda a norma di legge (476).
2. Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato previsto dall’art. 372 c.p., ne informa il pubblico ministero trasmettendogli i relativi atti.
In sintesi
Testimoni che rendono dichiarazioni contraddittorie o rifiutano di deporre possono essere sottoposti ad avvertimento o segnalati al pubblico ministero.
Ratio
L'articolo garantisce l'efficacia della prova testimoniale contrastando comportamenti che ne compromettono l'affidabilità. Sia che il testimone menta consapevolmente, che sia reticente, che si rifiuti illegittimamente di deporre, la norma equipaggia il giudice di strumenti per incentivare la verità e sanzionare le violazioni.
Analisi
L'art. 207 c.p.p. si articola in due commi. Il primo affronta la falsa testimonianza e la reticenza: se il testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrarie alle prove già acquisite, il presidente o il giudice gliene fa rilevare l'incongruenza e rinnova l'avvertimento previsto dall'art. 497 comma 2 (avvertimento circa il reato di false dichiarazioni). Se il testimone rifiuta di deporre fuori dai casi legittimi, riceve lo stesso avvertimento. Se persiste nel rifiuto, il giudice ordina la trasmissione degli atti al PM per procedimenti relativi alla contumacia. Il comma 2 stabilisce che, alla conclusione della fase processuale in cui il testimone ha deposto, se il giudice ravvisa indizi del reato di falsa testimonianza (art. 372 cp), informa il PM e gli trasmette gli atti.
Quando si applica
La norma si applica durante l'esame testimoniale quando emergono comportamenti anomali: contraddizioni con le prove già acquisite, contraddizioni interne alle dichiarazioni, richiesta di riservatezza ingiustificata, rifiuto di rispondere. Esempi: testimone che nega ciò che ha dichiarato a polizia, testimone che cambia versione durante il cross-examination, testimone che si rifiuta di deporre senza invocare alcun privilegio.
Connessioni
L'articolo 207 si collega all'art. 497 cpp (avvertimento circa il reato di false dichiarazioni), all'art. 372 cp (falsa testimonianza), all'art. 476 cpp (contumacia nel deporre). Rimanda inoltre agli articoli che definiscono le cause legittime di rifiuto alla deposizione (artt. 200-204 cpp per i segreti), e all'art. 268 cpp sulla registrazione e trascrizione delle deposizioni testimoniali.
Domande frequenti
Se mi contraddico durante una deposizione, rischio conseguenze penali?
Se la contraddizione è inconsapevole o spiegabile, il rischio è basso. Se invece è intenzionale e consapevole (cioè state mentendo), potete essere segnalati al PM per falsa testimonianza ai sensi dell'art. 372 cp, che è reato.
Posso rifiutarmi di rispondere a una domanda durante il processo?
Solo se la domanda riguarda un segreto legittimo (segreto professionale, familiare, d'ufficio) come previsto dagli artt. 200-204 cpp. Altrimenti il rifiuto ingiustificato di deporre vi espone al procedimento per contumacia.
Cosa succede se mi rifiuto di deporre e il giudice mi avverte?
Se il giudice vi avverte una prima volta e spiegate il motivo legittimo del rifiuto, la questione si chiude. Se rifiutate ancora senza motivo, gli atti vengono trasmessi al PM per procedimento a vostro carico.
Se dico cose contrarie alle prove acquisite, devo aspettare una segnalazione?
Non è automatico. Il giudice valuta se la contraddizione è innocente o intenzionale. Se emergono indizi che state mentendo consapevolmente, il giudice può segnalarvi al PM.
Chi mi informa se il giudice mi ha segnalato per falsa testimonianza?
Il PM lo comunicherà quando aprirà un fascicolo contro di voi per falsa testimonianza. Nel frattempo, avrete ricevuto l'avvertimento del giudice durante il dibattimento.