← Torna a Codice di Procedura Penale
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 132 c.p.p. – Accompagnamento coattivo dell’imputato

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. L’accompagnamento coattivo (375, 376, 399, 490; 31 min.) è disposto, nei casi previsti dalla legge, con decreto motivato, con il quale il giudice ordina di condurre l’imputato (60, 61, 2102) alla sua presenza, se occorre anche con la forza (46 att.).

2. La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell’atto previsto e di quelli conseguenziali per i quali perduri la necessità della sua presenza. In ogni caso la persona non può essere trattenuta oltre le ventiquattro ore.

In sintesi

  • L'accompagnamento coattivo dell'imputato è ordinato con decreto motivato dal giudice
  • La persona non può essere trattenuta oltre il compimento dell'atto e dei conseguenziali
  • Limite massimo di ventiquattro ore di trattenimento
  • Applicazione in casi previsti dalla legge: assenza ingiustificata, esigenza di comparizione, ecc.

L'accompagnamento coattivo dell'imputato è disposto con decreto motivato dal giudice quando necessario.

Ratio

L'accompagnamento coattivo è una misura coercitiva che garantisce la comparizione forzata dell'imputato quando questi non si presenta volontariamente nonostante la citazione regolare. È una deroga al principio della libertà personale, giustificata dall'esigenza di garantire il corretto svolgimento del processo penale e la parità di trattamento processuale (se testimone non viene, è accompagnato; così per imputato). La limitazione alle ventiquattro ore è una garanzia contro arbitrio.

Analisi

L'articolo prescrive: (1) l'accompagnamento coattivo è disposto nei casi previsti dalla legge (assenza senza giustificazione, necessità comparizione personale), con decreto motivato; (2) il decreto ordina di condurre l'imputato alla presenza del giudice, se occorre anche con la forza; (3) la persona sottoposta ad accompagnamento non può essere trattenuta oltre il compimento dell'atto previsto e degli atti conseguenziali durante i quali persista la necessità della sua presenza; (4) limite massimo assoluto: ventiquattro ore. Se passato questo termine senza conclusione, il giudice deve ordinare il rilascio.

Quando si applica

Situazioni concrete: imputato citato che non si presenta all'udienza preliminare senza legittimo impedimento, imputato in dibattimento che assente e il giudice ritiene necessaria la sua comparizione, imputato che non partecipa a udienza in camera di consiglio dove la sua partecipazione è stata ritenuta essenziale. Non si applica se imputato è regolarmente presente in carcerazione preventiva (è già nella disponibilità del giudice).

Connessioni

Rimandi agli artt. 375-376 c.p.p. (accompagnamento coattivo generico), 399 c.p.p. (accompagnamento in fase preliminare), 490 c.p.p. (accompagnamento in dibattimento), 31 minuto (disposizioni transitorie), artt. 60-61 c.p.p. (competenza nel disporre misure di coazione), art. 46 att. (ordinamento giudiziario), art. 2102 c.c. (responsabilità per danni), art. 133 c.p.p. (accompagnamento testimoni).

Domande frequenti

Qual è la differenza tra accompagnamento coattivo e custodia cautelare?

Accompagnamento coattivo: misura temporanea per una sola comparizione, massimo 24 ore, disposto per assenza ingiustificata. Custodia cautelare: misura privativa della libertà per l'intera durata del procedimento, disposta per esigenze investigative o di sicurezza, decisione del GIP.

Se durante le 24 ore non termina l'udienza, cosa succede?

Scadute le 24 ore, il giudice deve ordinare il rilascio della persona accompagnata. Se l'atto non è concluso, si rinvia l'udienza a data successiva e si ripete la procedura se ancora necessario.

Posso oppormi all'accompagnamento coattivo?

L'accompagnamento è un'esecuzione di provvedimento giudiziario. Puoi contestare il decreto (ricorso per cassazione) ma durante l'esecuzione devi ubbidire. Resistenza attiva è reato (resistenza a p.u.).

Il decreto deve indicare il motivo dell'accompagnamento?

Sì. L'articolo prescrive che sia disposto con decreto motivato. La motivazione deve spiegare perché la comparizione è necessaria e perché non vi sono altri mezzi idonei (es. citazione ripetuta).

Se soffro di patologia grave, posso evitare l'accompagnamento?

Puoi certificare un legittimo impedimento (patologia grave che impedisce la comparizione). Il giudice valuterà se è fondato. Se riconosciuto, l'accompagnamento non viene disposto; rimane un obbligo alternativo (es. videoconferenza) se possibile.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.