Art. 128 Cod. Consumo – Ambito di applicazione e definizioni
In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)
*1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
*2. Ai fini del presente capo si intende per:
**a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
***1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
***2) l’acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
***3) l’energia elettrica;
**b) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1;
**c) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità;
**d) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
*3. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa.
In sintesi
L'articolo 128 definisce i beni di consumo, il venditore e le garanzie convenzionali. Si applica a tutti i contratti di fornitura di beni di consumo, inclusi permuta, somministrazione, appalto e opera.
Ratio
L'articolo 128 è la norma definitoria che pone le fondamenta del capo sulle garanzie. Sua funzione è tracciare i confini dell'applicabilità: stabilisce cosa è un «bene di consumo», chi è un «venditore», cosa distingue una garanzia legale da una convenzionale ulteriore. La scelta di equiparare permuta, appalto e opera alla vendita ordinaria riflette l'intenzione di estendere la protezione a tutte le modalità di acquisizione di un bene di consumo a titolo gratuito o oneroso.
Le esclusioni (acqua sfusa, energia, vendite forzate) indicano i settori dove una disciplina speciale sostituisce il regime generale CDC, oppure dove i beni non hanno natura consumistica (beni giudiziari).
Analisi
Il comma 1 allarga il campo del CDC oltre la vendita semplice: equipara permuta (scambio), somministrazione (fornitura continuativa), appalto (contratto d'opera), opera (prestazione d'opera) e «tutti gli altri contratti comunque finalizzati» a beni di consumo. Questo linguaggio è volutamente ampio e inclusivo.
Il comma 2 lista le definizioni. Beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare (computer, mobili, apparecchiature). Le esclusioni tassative riguardano: (a) vendite forzate giudiziali; (b) acqua e gas non confezionati in volume delimitato (cioè gestiti dalla rete pubblica); (c) energia elettrica. Il venditore è qualsiasi persona (fisica o giuridica, pubblica o privata) che vende a titolo professionale. La garanzia convenzionale ulteriore è un impegno aggiuntivo gratuito (no costi extra al consumatore) di riparare, sostituire, rimborsare. La riparazione è il ripristino della conformità.
Il comma 3 estende le garanzie anche ai beni usati, ma con limite razionale: i difetti non derivanti da uso normale della cosa non sono tutelati. Un'auto usata con 200.000 km non è protetta da usura ordinaria della frizione, ma da difetti di fabbrica rimasti nascosti.
Quando si applica
Si applica a ogni acquisto (vendita, permuta) o fornitura (appalto, opera, somministrazione) di bene mobile che rientra nella definizione. Riguarda: abbigliamento, elettrodomestici, auto, mobili, computer, giocattoli, cibi confezionati, libri, tutto quanto sia bene mobile consumistico. Non si applica a immobili, arti, servizi puri, energie non confezionate, beni sottoposti a vincoli giudiziali.
Per beni usati, l'applicazione è limitata: la garanzia copre difetti occulti di fabbrica, non l'usura ordinaria. Una macchina con 10 anni di vita ha protezione ridotta rispetto a una nuova, e solo per difetti non riconducibili all'uso normale pluriennale.
Connessioni
L'art. 128 è il fondamento di tutti gli artt. 129-135 (conformità, diritti del consumatore, responsabilità del venditore, garanzia convenzionale, imperatività, tutele aggiuntive). Rinvia al codice civile per i contratti di permuta (art. 1552 cc), appalto (artt. 1655 cc), opera (art. 2222 cc), somministrazione (art. 1567 cc). Correlata alla definizione di consumatore (art. 3, comma 1, lett. a CDC), che assicura che il contraente sia una «persona fisica» e non un professionista.
La distinzione tra beni usati e nuovi riflette il principio di ragionevolezza e proporzionalità, già presente nel codice civile (art. 1495 cc su vizi della cosa).
Domande frequenti
Cosa si intende per «bene di consumo» secondo il CDC?
Qualsiasi bene mobile (tangibile), anche assemblato. Esclusioni: acqua e gas gestiti dalla rete (non confezionati), energia elettrica, beni sottoposti a vendita forzata giudiziale. Praticamente: vestiti, elettrodomestici, auto, mobili, computer, giocattoli.
La permuta è trattata come una vendita ordinaria?
Sì: l'art. 128, comma 1 equipara permuta, appalto, somministrazione e opera alla vendita ordinaria. Ricevi le medesime garanzie sulla conformità indipendentemente dalla modalità di acquisizione del bene.
Chi è il «venditore» secondo il CDC?
Qualsiasi persona (fisica, giuridica, pubblica, privata) che vende beni di consumo nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale. Rientra il negozio, l'e-commerce, l'artigiano che fa appalti, il distributore.
I beni usati hanno le stesse garanzie dei beni nuovi?
No: il comma 3 limita la protezione ai difetti non derivanti da uso ordinario. Un'auto usata con 200.000 km non è coperta per usura normale, ma lo è per difetti di fabbrica rimasti occulti non imputabili all'uso.
La garanzia convenzionale ulteriore è obbligatoria?
No: è facoltativa e ulteriore rispetto alle garanzie legali. Se offerta dal venditore, deve essere gratuita (nessun costo extra) e vincolante secondo i termini dichiarati.
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