Art. 226 C.d.S. – Organizzazione degli archivi e dell’anagrafe nazionale
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l’archivio nazionale delle strade, che comprende tutte le strade distinte per categorie, come indicato nell’art. 2.
2. Nell’archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilità anche da parte dei veicoli classificati mezzi d’opera ai sensi dell’art. 54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa stabiliti nell’art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell’art. 10, comma 8.
3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle singole strade, allo stato di percorribilità da parte dei veicoli classificati mezzi d’opera ai sensi dell’art. 54, comma 1, lettera n), nonché i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e attraverso il Dipartimento per i trasporti terrestri, che è tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti registrati nell’anagrafe di cui al comma 10.
4. In attesa della attivazione dell’archivio nazionale delle strade, la circolazione dei mezzi d’opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell’art. 62 potrà avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese negli elenchi delle strade non percorribili, che annualmente sono pubblicati a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle società concessionarie, per le autostrade in concessione, dall’A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle regioni, per la rimanente viabilità. Il regolamento determina i criteri e le modalità per la formazione, la trasmissione, l’aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi.
5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri è istituito l’archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui all’art. 47, comma 1, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).
6. Nell’archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all’emanazione della carta di circolazione e del certificato di proprietà, a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto. Previa apposita istanza, gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne abbia qualificato interesse, certificazione relativa ai dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a totale carico del richiedente e vengono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
7. L’archivio è completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dal P.R.A., dagli organi addetti all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri.
8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l’archivio nazionale dei veicoli.
9. Le modalità di accesso all’archivio sono stabilite nel regolamento.
10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri è istituita l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale.
11. Nell’anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della patente, nonché a tutti i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca, nonché i dati relativi alle violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che comportano l’applicazione delle sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida di un determinato veicolo, che comportano decurtazione del punteggio di cui all’articolo 126-bis agli incidenti che si siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni comminate.
12. L’anagrafe nazionale è completamente informatizzata; è popolata ed aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dalle prefetture, dagli organi addetti all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri.
13. Nel regolamento per l’esecuzione delle presenti norme saranno altresì specificati i contenuti, le modalità di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli archivi e dell’anagrafe di cui al presente articolo.
In sintesi
L'art. 226 C.d.S. istituisce l'archivio nazionale delle strade e l'anagrafe nazionale dei veicoli, disciplinando la raccolta e gestione dei dati stradali.
Ratio
L'articolo 226 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in vigore dal 1° gennaio 1993) rappresenta il cardine normativo della gestione informativa del sistema stradale e veicolare italiano. La sua ratio legis è duplice e strettamente interconnessa: da un lato, assicurare una conoscenza capillare e sistematica dello stato della rete stradale nazionale; dall'altro, garantire la tracciabilità completa di ogni veicolo circolante sul territorio.
La norma risponde a un'esigenza fondamentale di sicurezza pubblica: senza un sistema di archiviazione centralizzato e aggiornato, sarebbe impossibile pianificare interventi di manutenzione, regolare la circolazione dei veicoli pesanti, monitorare l'incidentalità e contrastare efficacemente le frodi in materia veicolare. La creazione di archivi nazionali unificati costituisce pertanto la precondizione tecnico-amministrativa per l'efficienza dell'intero sistema della mobilità.
La scelta del legislatore delegato di affidare i due archivi principali a soggetti istituzionali distinti — il Ministero delle infrastrutture per le strade e il Dipartimento per i trasporti terrestri per i veicoli — riflette la volontà di specializzare le funzioni amministrative, evitando concentrazioni eccessive di potere informativo e assicurando competenze tecniche specifiche a ciascun ente.
Il sistema degli archivi previsto dall'art. 226 si inserisce in un più ampio disegno di modernizzazione e informatizzazione della pubblica amministrazione, nel solco dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa che permeano l'ordinamento italiano.
Analisi
L'art. 226 C.d.S. si articola in una struttura complessa che istituisce e disciplina quattro principali banche dati pubbliche.
1. L'archivio nazionale delle strade (commi 1-4)
Istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'archivio nazionale delle strade costituisce il registro centralizzato di tutta la viabilità italiana, distinta per categorie secondo la classificazione dell'art. 2 C.d.S. (autostrade, strade extraurbane principali, secondarie, urbane di scorrimento, di quartiere, locali, vicinali, militari e comunali). Per ogni singola strada devono essere registrati: lo stato tecnico (pavimentazione, segnaletica, opere d'arte); lo stato giuridico (proprietà, classificazione, ente gestore); i dati sul traffico veicolare derivanti dai censimenti periodici; i dati sugli incidenti; lo stato di percorribilità, con particolare riguardo ai mezzi d'opera eccedenti i limiti di massa di cui agli artt. 62 e 10, comma 8, C.d.S.
La responsabilità della raccolta dati è ripartita tra gli enti proprietari delle strade (Comuni, Province, Regioni, ANAS, Concessionari autostradali), obbligati a trasmettere all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale le informazioni sullo stato tecnico-giuridico e sulla percorribilità, e il Dipartimento per i trasporti terrestri, tenuto a trasmettere i dati sugli incidenti registrati nell'anagrafe di cui al comma 10. Il mancato adempimento di tale obbligo trasmissivo configura una violazione di doveri d'ufficio rilevante sul piano disciplinare e amministrativo.
Il comma 4 introduce una disciplina transitoria di grande rilevanza pratica: nelle more dell'attivazione dell'archivio nazionale, la circolazione dei mezzi d'opera eccedenti i limiti di massa dell'art. 62 è consentita solo sulle strade non ricomprese negli elenchi annuali di strade non percorribili, pubblicati in Gazzetta Ufficiale a cura del Ministero. Tali elenchi vengono formati sulla base dei dati trasmessi dalle concessionarie autostradali (per le autostrade in concessione), da ANAS (per le autostrade e le strade statali) e dalle Regioni (per la viabilità rimanente). Il regolamento di esecuzione determina criteri e modalità di formazione, trasmissione, aggiornamento e pubblicazione degli elenchi.
2. L'archivio nazionale dei veicoli (commi 5-6)
Istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, l'archivio nazionale dei veicoli contiene i dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1, lettere e) attraverso n) del C.d.S., ossia: autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici, veicoli con caratteristiche atipiche, filoveicoli. Per ogni veicolo vengono registrati: i dati costruttivi e identificativi (marca, modello, numero di telaio, tipo di omologazione); i dati relativi all'emanazione della carta di circolazione e del certificato di proprietà; tutte le successive variazioni (cambio di proprietà, modifica delle caratteristiche, distruzione, esportazione).
L'archivio nazionale dei veicoli costituisce la banca dati centrale del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e del Dipartimento per i trasporti terrestri (ex Motorizzazione Civile), la cui integrazione è stata progressivamente realizzata attraverso il processo di informatizzazione avviato negli anni '90 e culminato nell'istituzione dell'archivio informatizzato nazionale (AIND). Esso consente il monitoraggio dell'intero ciclo di vita del veicolo, dall'immatricolazione alla radiazione.
3. L'anagrafe nazionale dei sinistri (comma 10)
Il comma 10, richiamato dal comma 3, prevede l'istituzione di un'anagrafe dedicata alla registrazione degli incidenti stradali. Questa banca dati assolve una funzione essenziale sia per la prevenzione degli incidenti (individuazione dei tratti stradali più pericolosi) sia per le analisi statistiche necessarie alla pianificazione della sicurezza stradale. I dati confluiscono nel sistema nazionale dell'ISTAT e dell'ACI nell'ambito della rilevazione statistica annuale sull'incidentalità stradale.
4. L'anagrafe degli abilitati alla guida
L'art. 226 prevede altresì la tenuta da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri di un'anagrafe degli abilitati alla guida, contenente i dati relativi alle patenti rilasciate, sospese, revocate o annullate. Tale anagrafe è strettamente collegata al sistema della patente a punti introdotto dal D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e costituisce il presupposto tecnico per la gestione del punteggio di ogni conducente.
Profili sanzionatori e responsabilità
La violazione degli obblighi di trasmissione dati da parte degli enti proprietari delle strade non è punita con sanzione amministrativa pecuniaria diretta ex art. 226, ma può rilevare sul piano della responsabilità erariale innanzi alla Corte dei Conti, ove l'omissione o il ritardo nella trasmissione cagioni un danno all'erario (ad esempio, per la circolazione non autorizzata di mezzi pesanti su strade non idonee con conseguente deterioramento del manto stradale). I responsabili degli uffici sono inoltre soggetti alle responsabilità disciplinari previste dall'ordinamento del pubblico impiego.
Il quadro regolamentare
L'art. 226 rinvia esplicitamente al regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato) per la determinazione dei criteri e delle modalità operative. Il Regolamento al C.d.S. dedica specifiche disposizioni alla tenuta degli archivi, alla trasmissione dei dati e alla pubblicazione degli elenchi in Gazzetta Ufficiale, completando il quadro normativo primario.
Quando si applica
L'art. 226 C.d.S. trova applicazione in una pluralità di contesti pratici e procedimentali.
Circolazione dei mezzi d'opera pesanti: ogni qual volta un'impresa intenda far circolare un mezzo d'opera eccedente i limiti di massa stabiliti dall'art. 62 C.d.S., deve verificare preventivamente se il percorso pianificato includa tratti di strade inseriti negli elenchi annuali di inidoneità pubblicati in Gazzetta Ufficiale (regime transitorio del comma 4). L'eventuale transito su strade non percorribili integra una violazione sanzionata dall'art. 10 C.d.S. e può comportare l'obbligo di risarcire il danno arrecato alla sede stradale.
Immatricolazione e passaggio di proprietà dei veicoli: ogni operazione che incide sullo stato giuridico di un veicolo (prima immatricolazione, passaggio di proprietà, iscrizione ipoteca, radiazione per esportazione o rottamazione) comporta l'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli da parte degli uffici della Motorizzazione Civile e del PRA, in applicazione del comma 6.
Controlli delle forze di polizia stradale: in sede di controllo su strada, la Polizia Stradale, i Carabinieri e la Polizia Municipale accedono in tempo reale all'archivio nazionale dei veicoli per verificare la regolarità documentale del veicolo e l'identità del proprietario, nonché per rilevare eventuali segnalazioni di furto, fermo amministrativo o sequestro.
Pianificazione della sicurezza stradale: le amministrazioni pubbliche utilizzano i dati dell'archivio nazionale delle strade e dell'anagrafe dei sinistri per individuare i tratti ad alta incidentalità (black spots), programmare interventi di messa in sicurezza e allocare le risorse del Fondo per la sicurezza stradale.
Procedimenti di omologazione e revisione: i costruttori e gli importatori di veicoli sono tenuti a comunicare al Dipartimento per i trasporti terrestri tutti i dati tecnici necessari all'alimentazione dell'archivio in sede di approvazione del tipo e di rilascio delle carte di circolazione.
Gestione della patente a punti: l'anagrafe degli abilitati alla guida costituisce il database sul quale opera il sistema della decurtazione dei punti patente; ogni infrazione accertata che preveda la decurtazione di punti viene registrata nell'anagrafe, aggiornando la posizione del conducente.
Accesso ai dati da parte di soggetti privati: nei limiti stabiliti dal Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.) e del GDPR (Reg. UE 2016/679), soggetti privati aventi un interesse legittimo (assicuratori, creditori ipotecari, notai) possono accedere ai dati dell'archivio nazionale dei veicoli attraverso procedure telematiche standardizzate.
Connessioni
L'art. 226 C.d.S. è sistematicamente collegato a numerose altre disposizioni del Codice e dell'ordinamento generale.
Connessioni interne al Codice della Strada:
— Art. 2 C.d.S.: definisce le categorie di strade cui fa riferimento il comma 1 per la classificazione delle strade nell'archivio nazionale.
— Art. 10 C.d.S.: disciplina la circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità; il comma 8 fissa i limiti di massa rilevanti per la percorribilità delle strade da parte dei mezzi d'opera.
— Art. 47 C.d.S.: classifica i veicoli per categorie, determinando l'ambito soggettivo dell'archivio nazionale dei veicoli di cui al comma 5.
— Art. 54, comma 1, lettera n), C.d.S.: definisce i mezzi d'opera, categoria di veicoli di particolare rilevanza per la percorribilità delle strade.
— Art. 62 C.d.S.: stabilisce i limiti di massa dei veicoli; il suo superamento da parte dei mezzi d'opera attiva le procedure di controllo della percorribilità previste dall'art. 226.
— Artt. 116-128 C.d.S.: disciplinano le patenti di guida e il sistema abilitativo, la cui gestione archivistica è demandata all'anagrafe degli abilitati alla guida di cui all'art. 226.
— Art. 226-bis C.d.S.: introdotto dal D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, disciplina specificamente l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e il collegamento con il sistema della patente a punti, in diretta continuità con l'art. 226.
Connessioni con la normativa speciale e di settore:
— D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento al C.d.S.): artt. 273-281, che disciplinano in dettaglio le modalità di tenuta degli archivi e le procedure di trasmissione dei dati.
— D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy) e Regolamento UE 2016/679 (GDPR): disciplinano le modalità di trattamento dei dati personali contenuti negli archivi nazionali, con particolare riferimento alle finalità di interesse pubblico che ne legittimano la raccolta massiva.
— D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9: ha introdotto la patente a punti e intensificato le funzioni dell'anagrafe degli abilitati alla guida come strumento di controllo del comportamento dei conducenti.
— Legge 7 agosto 1990, n. 241: i procedimenti di aggiornamento degli archivi devono rispettare i principi generali dell'azione amministrativa, inclusi quelli di tempestività e correttezza.
— D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale): la tenuta degli archivi in formato digitale e l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche trovano il loro fondamento normativo nel CAD, che impone alle pubbliche amministrazioni di gestire informaticamente i propri archivi.
— Normativa sull'anagrafe tributaria: i dati dell'archivio nazionale dei veicoli sono collegati all'anagrafe tributaria ai fini dell'applicazione della tassa automobilistica (bollo auto) e delle imposte di trascrizione (IPT), creando un sistema integrato di controllo fiscale.
Domande frequenti
Che cos'è l'archivio nazionale delle strade previsto dall'art. 226 C.d.S.?
L'archivio nazionale delle strade è una banca dati centralizzata istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 226, comma 1, C.d.S. Comprende tutte le strade del territorio italiano, classificate per categorie secondo l'art. 2 C.d.S. Per ogni strada devono essere indicati i dati sullo stato tecnico e giuridico, sul traffico veicolare, sugli incidenti e sulla percorribilità da parte dei veicoli pesanti. La raccolta dei dati avviene tramite gli enti proprietari delle strade (Comuni, Province, Regioni, ANAS, Concessionari), obbligati a trasmettere le informazioni all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
Un mezzo d'opera che supera i limiti di massa può circolare su qualsiasi strada?
No. Ai sensi dell'art. 226, comma 4, C.d.S., in regime transitorio (nelle more dell'attivazione dell'archivio nazionale delle strade), i mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti dall'art. 62 C.d.S. possono circolare solo sulle strade non incluse negli elenchi annuali delle strade non percorribili, pubblicati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella Gazzetta Ufficiale. È pertanto necessario verificare preventivamente tali elenchi prima di pianificare il percorso di un trasporto pesante.
Che differenza c'è tra art. 226 e art. 226-bis del Codice della Strada?
L'art. 226 C.d.S. è la norma generale che istituisce e disciplina i principali archivi nazionali (strade, veicoli, sinistri, abilitati alla guida). L'art. 226-bis C.d.S., introdotto dal D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, disciplina in modo specifico e dettagliato l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, con particolare riguardo al sistema della patente a punti: gestione del punteggio, comunicazione delle decurtazioni, esami di revisione e procedure di reintegro dei punti. I due articoli sono strettamente complementari e devono essere letti in combinato disposto.
Gli enti proprietari delle strade sono obbligati a trasmettere i dati al Ministero? Cosa accade se non lo fanno?
Sì, l'obbligo di trasmissione dei dati all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale è espressamente previsto dall'art. 226, comma 3, C.d.S. Gli enti proprietari devono comunicare i dati sullo stato tecnico-giuridico delle strade, sulla percorribilità da parte dei mezzi d'opera e sui risultati dei censimenti del traffico. Il mancato o ritardato adempimento di tale obbligo non è punito con una specifica sanzione pecuniaria dall'art. 226, ma può configurare una violazione dei doveri d'ufficio con possibili conseguenze disciplinari per i responsabili e, in presenza di danno erariale, responsabilità contabile innanzi alla Corte dei Conti.
Come si può verificare se un veicolo usato ha ipoteche o pignoramenti prima di acquistarlo?
Attraverso una visura sull'archivio nazionale dei veicoli istituito ai sensi dell'art. 226, comma 5, C.d.S. e gestito dalla Motorizzazione Civile, e una visura al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) gestito dall'ACI. Entrambe le banche dati riportano i gravami iscritti sul veicolo (ipoteche, fermi amministrativi, sequestri). La visura può essere richiesta direttamente dagli sportelli della Motorizzazione e del PRA, attraverso agenzie di pratiche auto abilitate oppure in via telematica tramite i portali istituzionali. Si tratta di un'operazione fortemente raccomandata prima di qualsiasi acquisto di veicolo usato.
I dati contenuti nell'archivio nazionale dei veicoli sono accessibili ai privati?
L'accesso ai dati dell'archivio nazionale dei veicoli da parte di soggetti privati è consentito nei limiti e con le modalità stabilite dal D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Hanno diritto di accesso, tra gli altri: il proprietario del veicolo, i creditori ipotecari, le compagnie assicuratrici per finalità di liquidazione sinistri, i notai per la stipula di atti di compravendita, le autorità giudiziarie e di polizia nell'esercizio delle loro funzioni. L'accesso indiscriminato o per finalità non consentite costituisce violazione della normativa sulla protezione dei dati personali.
Qual è il collegamento tra l'art. 226 C.d.S. e la sicurezza stradale?
Il collegamento è diretto e fondamentale. L'archivio nazionale delle strade consente di mappare i tratti ad alta incidentalità (black spots) attraverso i dati registrati nell'anagrafe dei sinistri di cui al comma 10, permettendo alle amministrazioni pubbliche di programmare interventi mirati di messa in sicurezza. L'archivio nazionale dei veicoli consente il monitoraggio della regolarità tecnica dei veicoli circolanti (revisioni, modifiche non autorizzate). L'anagrafe degli abilitati alla guida, tramite il sistema della patente a punti, incentiva comportamenti di guida responsabili. L'insieme di questi strumenti informativi costituisce pertanto l'infrastruttura dati dell'intero sistema nazionale di sicurezza stradale.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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