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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 223 C.d.S. – Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di cui all’articolo 222, commi 2 e 3, l’agente o l’organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro trasmette, entro dieci giorni, copia del rapporto e del verbale della violazione contestata, tramite il proprio comando o ufficio, al prefetto del luogo della commessa violazione. Copia dello stesso rapporto è trasmessa, contestualmente, all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.

2. Il prefetto appena ricevuti gli atti, sentito il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (602), che deve esprimere il parere entro quindici giorni dalla ricezione del rapporto, dispone, ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente fino ad un massimo di un anno ed ordina all’intestatario di consegnare la patente, entro cinque giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, presso il proprio ufficio; il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. Nelle altre ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l’agente od organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di un anno. Il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (602). Se il ritiro immediato non è possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione è trasmesso, senza indugio, al prefetto che ordina all’autore della violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, presso il proprio ufficio.

4. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 3.

5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 2, è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine di venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza stessa. Il Ministro provvede nei quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento del Ministro è comunicato all’interessato ed ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all’interessato. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 3, è ammessa opposizione, ai sensi dell’articolo 205.

224. Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente.

1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il prefetto, se è previsto dal presente codice che da esso consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita dall’autorità giudiziaria e ne dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

2. Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca comunicandolo all’interessato e all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

4. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione della patente all’intestatario. L’ordinanza di estinzione è comunicata all’interessato e all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Essa è iscritta nella patente.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Nelle ipotesi di reato che prevedono le sanzioni accessorie di cui all'art. 222 commi 2 e 3, l'agente accertatore trasmette entro 10 giorni copia del rapporto al prefetto del luogo della violazione.
  • Il prefetto, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri (parere entro 15 giorni), può disporre la sospensione provvisoria della patente fino a un massimo di un anno ove sussistano fondati elementi di evidente responsabilità.
  • Nelle altre ipotesi di reato con sanzione accessoria di sospensione o revoca, l'agente ritira immediatamente la patente e la trasmette al prefetto, che dispone la sospensione provvisoria fino a un anno.
  • Se il ritiro immediato non è possibile, il verbale è trasmesso senza indugio al prefetto, che ordina la consegna della patente entro 5 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.
  • Il cancelliere trasmette al prefetto copia autentica della sentenza o del decreto divenuti irrevocabili entro 15 giorni.
  • Avverso la sospensione provvisoria è ammesso ricorso al TAR; l'autorità giudiziaria penale può revocare o modificare il provvedimento prefettizio in qualsiasi momento.

L'art. 223 C.d.S. disciplina il ritiro e la sospensione provvisoria della patente da parte del prefetto a seguito di ipotesi di reato stradale.

Ratio

L'articolo 223 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) si inserisce nel sistema delle sanzioni accessorie previste per le violazioni di maggiore gravità, in particolare per quelle che integrano fattispecie di reato. La norma risponde a una duplice esigenza ordinamentale: da un lato, garantire la sicurezza della circolazione stradale rimuovendo tempestivamente dalla strada soggetti che abbiano dimostrato, attraverso condotte penalmente rilevanti, una pericolosità concreta per l'incolumità pubblica; dall'altro, coordinare l'intervento amministrativo del prefetto con il procedimento penale in corso, evitando che i tempi della giustizia penale lascino il conducente responsabile libero di circolare per anni prima della pronuncia definitiva.

Il legislatore ha quindi costruito un meccanismo bifasico: una fase cautelare e provvisoria, rimessa al prefetto, che interviene nella pendenza del procedimento penale sulla base di un giudizio probabilistico circa la responsabilità del soggetto; e una fase definitiva, ancorata all'esito del giudizio penale, che può comportare la sospensione o la revoca definitiva della patente ai sensi dell'art. 222 C.d.S. La sospensione provvisoria non è, dunque, una sanzione, ma una misura cautelare amministrativa finalizzata alla prevenzione di ulteriori pericoli nelle more del processo penale.

Questa impostazione è coerente con il principio di presunzione di innocenza: il provvedimento prefettizio non presuppone la condanna, ma solo la sussistenza di fondati elementi di una evidente responsabilità, formula che richiede qualcosa di più del semplice fumus, ma qualcosa di meno della prova piena richiesta in sede penale. Si tratta di un bilanciamento tra diritti individuali (libertà di circolazione, diritto al lavoro) e interessi collettivi (sicurezza stradale), che la Corte Costituzionale ha ritenuto conforme ai principi costituzionali.

Analisi

Il comma 1 disciplina il primo segmento procedimentale: il flusso documentale dall'agente accertatore al prefetto. La trasmissione deve avvenire entro dieci giorni tramite il comando o ufficio di appartenenza dell'agente. Contestualmente, copia del rapporto è inviata all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (oggi Motorizzazione Civile, nell'ambito del MIT), organo tecnico che svolge un ruolo consultivo obbligatorio nel procedimento.

Il comma 2 regola il procedimento prefettizio nelle ipotesi di reato di cui all'art. 222 commi 2 e 3 (tipicamente omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, ora disciplinate dalla L. 41/2016). Il prefetto, ricevuti gli atti, deve sentire il Dipartimento per i trasporti terrestri, al quale è assegnato un termine di quindici giorni per esprimere il parere. Il termine per il parere è ordinatorio e non perentorio: il suo mancato rispetto non paralizza il procedimento prefettizio, che può comunque proseguire. Ove sussistano i fondati elementi di evidente responsabilità, il prefetto dispone la sospensione provvisoria della validità della patente per un periodo non superiore a un anno. Il titolare della patente è quindi obbligato a consegnarla entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il provvedimento deve essere iscritto sulla patente e comunicato alla Motorizzazione.

La formula fondati elementi di una evidente responsabilità merita un approfondimento. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che tale standard richiede elementi oggettivi e gravi, desumibili dalla documentazione trasmessa (verbale, rapporto, rilievi del sinistro), tali da far ritenere altamente probabile la responsabilità penale del soggetto. Non è sufficiente la mera contestazione del reato, ma non è neppure necessaria la prova oltre ogni ragionevole dubbio. Il prefetto esercita un potere discrezionale tecnico, suscettibile di sindacato giurisdizionale da parte del TAR sotto il profilo dell'eccesso di potere, del difetto di motivazione e della manifesta illogicità.

Il comma 3 regola un'ipotesi diversa: le violazioni per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione o revoca della patente, ma che si configurano come reati di minore gravità rispetto a quelli del comma precedente (si pensi, ad esempio, alla guida in stato di ebbrezza alcolica oltre la soglia di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) C.d.S., che costituisce reato). In questi casi il meccanismo è più rapido e automatico: l'agente accertatore ritira immediatamente la patente sul posto e la trasmette con il rapporto entro dieci giorni al prefetto. Quest'ultimo, a differenza di quanto previsto dal comma 2, dispone la sospensione provvisoria senza necessità di valutare i fondati elementi di responsabilità, poiché il ritiro immediato è già di per sé indice della flagranza della violazione. Anche in questo caso il limite massimo è di un anno. Se il ritiro immediato non è possibile per qualsiasi motivo (es. la patente non è in possesso del conducente al momento dell'accertamento), il verbale è trasmesso senza indugio al prefetto, che ingiunge la consegna entro cinque giorni.

Il comma 4 regola il raccordo con la fase del giudicato penale: il cancelliere del giudice che ha pronunciato sentenza o decreto irrevocabili (ai sensi dell'art. 648 c.p.p.) trasmette copia autentica al prefetto entro quindici giorni. Questo adempimento è funzionale all'avvio del procedimento per la determinazione della sanzione definitiva ex art. 222 C.d.S., poiché la sospensione provvisoria prefettizia cessa con il passaggio in giudicato della pronuncia penale, che determina l'applicazione della sanzione accessoria definitiva.

Il comma 5, nel testo troncato, prevede la possibilità di ricorso avverso il provvedimento prefettizio di sospensione al Tribunale Amministrativo Regionale, nel rispetto delle ordinarie regole di riparto della giurisdizione. È inoltre previsto il potere dell'autorità giudiziaria penale di revocare o modificare il provvedimento prefettizio in qualsiasi momento del procedimento penale, con ciò mantenendo il primato della giurisdizione penale sull'intervento amministrativo cautelare.

Sotto il profilo procedurale, è rilevante notare che la sospensione provvisoria prefettizia è computata nella determinazione della durata complessiva della sospensione definitiva irrogata con la sentenza penale: in forza del principio di non duplicazione della sanzione, il periodo già sofferto in via cautelare deve essere detratto da quello definitivo. Questa regola, desumibile in via sistematica, è confermata dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza.

Con riferimento all'interazione con la L. 23 marzo 2016, n. 41 (legge sull'omicidio stradale), occorre evidenziare che l'introduzione degli artt. 589-bis e 590-bis c.p. ha ampliato significativamente la casistica dei reati stradali soggetti alla procedura dell'art. 223 C.d.S. In particolare, per l'omicidio stradale aggravato (es. guida in stato di ebbrezza oltre 1,5 g/l o sotto l'influenza di stupefacenti) è prevista la revoca obbligatoria della patente in sede penale definitiva, mentre in sede prefettizia cautelare si applica la sospensione provvisoria fino a un anno.

Quando si applica

L'art. 223 C.d.S. si applica in tutte le ipotesi in cui la condotta del conducente integri, oltre alla violazione amministrativa del codice della strada, anche una fattispecie di reato per la quale sia prevista la sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente. Le ipotesi più frequenti nella prassi sono le seguenti:

Omicidio stradale (art. 589-bis c.p.): è il caso più grave. Quando un conducente, per colpa, provoca la morte di una persona e la condotta è riconducibile a una violazione del codice della strada che integra il reato, scatta immediatamente la procedura di cui all'art. 223. In caso di omicidio stradale aggravato (ebbrezza oltre 1,5 g/l, droghe, omissione del soccorso) la sospensione provvisoria è pressoché automatica, salvo casi eccezionali.

Lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis c.p.): anche in questo caso, quando le lesioni sono conseguenza di una violazione stradale penalmente rilevante, si attiva la procedura prefettizia. La gravità delle lesioni (art. 583 c.p.) incide sulla qualificazione del reato e sull'entità della sanzione accessoria definitiva.

Guida in stato di ebbrezza alcolica (art. 186 comma 2 lett. c) C.d.S.): il tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l integra un reato (e non una mera violazione amministrativa), con conseguente applicazione dell'art. 223 e ritiro immediato della patente da parte dell'agente accertatore.

Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.): configura reato fin dalla prima ipotesi, con ritiro immediato della patente e procedura prefettizia.

Fuga dopo incidente con danni alle persone (art. 189 commi 6 e 7 C.d.S.): l'omissione di soccorso e la fuga dopo sinistro con lesioni o morte integrano reato e comportano l'applicazione dell'art. 223.

La norma non si applica, invece, alle violazioni meramente amministrative del codice della strada, anche se gravi: ad esempio, il superamento dei limiti di velocità, il passaggio con semaforo rosso o l'uso del cellulare alla guida senza incidente sono illeciti amministrativi cui si applicano le diverse procedure di cui agli artt. 218 e seguenti C.d.S.

Dal punto di vista territoriale, la competenza è del prefetto del luogo della commessa violazione, anche se il conducente è residente in un'altra provincia. Il procedimento si svolge davanti al prefetto del luogo del fatto, indipendentemente dalla residenza del titolare della patente.

Connessioni

L'art. 223 C.d.S. si collega sistematicamente a numerose altre disposizioni, sia del codice della strada che dell'ordinamento penale e amministrativo:

Art. 222 C.d.S.: è la norma madre sulle sanzioni accessorie in caso di reato. L'art. 223 ne costituisce il naturale completamento procedurale per la fase cautelare ante-giudicato. I commi 2 e 3 dell'art. 222 definiscono le ipotesi di reato che attivano il procedimento dell'art. 223 comma 1 e 2.

Artt. 589-bis e 590-bis c.p. (L. 41/2016): le norme sull'omicidio stradale e le lesioni stradali gravi interagiscono direttamente con l'art. 223, individuando le fattispecie penali più gravi per le quali il procedimento prefettizio è pressoché ineludibile.

Art. 186 e art. 187 C.d.S.: disciplinano rispettivamente la guida in stato di ebbrezza e la guida sotto l'influenza di stupefacenti. Le ipotesi di reato ivi previste (tasso alcolemico > 1,5 g/l per l'art. 186; qualsiasi ipotesi per l'art. 187) attivano il ritiro immediato della patente e la procedura del comma 3 dell'art. 223.

Art. 189 commi 6 e 7 C.d.S.: la fuga e l'omissione di soccorso dopo sinistro sono fattispecie di reato autonome che rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 223.

Art. 218 C.d.S.: regola la sospensione della patente in via amministrativa per violazioni non costituenti reato. Si affianca all'art. 223 per completare il quadro delle misure cautelari sulla patente.

Art. 648 c.p.p.: definisce l'irrevocabilità della sentenza penale, momento che fa scattare l'obbligo di trasmissione al prefetto da parte del cancelliere (comma 4 dell'art. 223) e che determina la trasformazione della sospensione provvisoria in sanzione accessoria definitiva ex art. 222.

D.Lgs. 150/2011 (Codice del processo amministrativo): le controversie avverso i provvedimenti prefettizi di sospensione della patente rientrano nella giurisdizione del TAR, con la possibilità di richiedere la sospensiva cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a.

L. 689/1981 (legge depenalizzazione): per quanto riguarda i procedimenti sanzionatori amministrativi connessi, i principi generali della l. 689/1981 trovano applicazione residuale laddove il codice della strada non disponga diversamente.

Domande frequenti

Cosa succede concretamente alla patente dopo un incidente che configura un reato stradale?

Dipende dal tipo di reato. Nelle ipotesi più gravi (es. omicidio stradale, lesioni stradali gravi di cui all'art. 222 commi 2 e 3 C.d.S.), l'agente accertatore non ritira subito la patente, ma trasmette il rapporto al prefetto entro 10 giorni. Il prefetto, sentita la Motorizzazione Civile, valuta se esistono fondati elementi di evidente responsabilità e può disporre la sospensione provvisoria fino a un anno, ordinando la consegna della patente entro 5 giorni. Per gli altri reati stradali (es. guida in stato di ebbrezza grave, fuga dopo incidente), la patente viene ritirata immediatamente sul posto e la sospensione provvisoria è disposta automaticamente dal prefetto, senza necessità di valutare gli elementi di responsabilità.

Il prefetto può sospendere la patente anche se non c'è ancora una condanna penale?

Sì. La sospensione prefettizia è una misura cautelare provvisoria e non una sanzione definitiva: presuppone la pendenza di un procedimento penale, non una condanna. Per disporla, il prefetto non deve attendere la sentenza del giudice penale, ma deve valutare — sulla base della documentazione trasmessa dall'agente accertatore — se sussistono fondati elementi di una evidente responsabilità. La misura cautelare cessa e viene sostituita dalla sanzione definitiva solo quando la sentenza penale diviene irrevocabile ai sensi dell'art. 648 c.p.p.

Quanto dura la sospensione provvisoria della patente disposta dal prefetto?

La durata massima è di un anno, sia nelle ipotesi disciplinate dal comma 2 (reati gravi come l'omicidio stradale) sia in quelle del comma 3 (altri reati stradali con sanzione accessoria). Il prefetto determina la durata concreta in base alla gravità degli elementi acquisiti. Il periodo di sospensione provvisoria deve essere computato e detratto dalla durata della sospensione definitiva irrogata con la sentenza penale, per evitare che il conducente subisca una doppia sanzione per lo stesso fatto.

È possibile impugnare il provvedimento prefettizio di sospensione della patente?

Sì. Il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria è un atto amministrativo e può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio. In sede di ricorso è possibile chiedere anche la sospensione cautelare del provvedimento (ai sensi dell'art. 55 del Codice del processo amministrativo), che il giudice può accordare in presenza di gravi motivi. Inoltre, l'autorità giudiziaria penale ha il potere di revocare o modificare il provvedimento prefettizio in qualsiasi momento del procedimento penale, con ciò prevalendo sulla decisione amministrativa.

Cosa succede alla sospensione prefettizia quando il procedimento penale si conclude con una sentenza?

Quando la sentenza penale (o il decreto penale di condanna) diviene irrevocabile ai sensi dell'art. 648 c.p.p., il cancelliere del giudice è tenuto a trasmettere copia autentica al prefetto entro 15 giorni. A quel punto: se il giudice penale ha applicato la sanzione accessoria della sospensione o revoca della patente (ai sensi dell'art. 222 C.d.S.), la sospensione provvisoria prefettizia cessa e viene sostituita dalla sanzione definitiva. Se invece il procedimento si conclude con una sentenza di assoluzione, il titolare della patente ha diritto alla restituzione della stessa e la sospensione provvisoria cessa senza ulteriori effetti.

La guida in stato di ebbrezza comporta sempre il ritiro immediato della patente ai sensi dell'art. 223 C.d.S.?

No, non sempre. L'art. 223 si applica solo quando la guida in stato di ebbrezza integra un reato e non una mera violazione amministrativa. Ai sensi dell'art. 186 C.d.S.: il tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l (comma 2 lett. a) e tra 0,8 e 1,5 g/l (comma 2 lett. b) comportano sanzioni amministrative, con sospensione della patente in via amministrativa secondo la procedura ordinaria; il tasso superiore a 1,5 g/l (comma 2 lett. c) integra invece un reato, con ritiro immediato della patente e procedura prefettizia ex art. 223 comma 3. Per la guida sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 C.d.S.), qualsiasi ipotesi integra un reato e comporta il ritiro immediato.

Qual è la differenza tra la procedura del comma 2 e quella del comma 3 dell'art. 223 C.d.S.?

Le due procedure si differenziano per gravità del reato, modalità di ritiro e presenza del parere preventivo: Comma 2 (reati gravi ex art. 222 commi 2 e 3, es. omicidio stradale): la patente non viene ritirata immediatamente dall'agente accertatore; il rapporto è trasmesso al prefetto entro 10 giorni; il prefetto deve sentire la Motorizzazione (parere entro 15 giorni) e valutare i fondati elementi di responsabilità prima di disporre la sospensione. Comma 3 (altri reati stradali con sanzione accessoria): la patente viene ritirata immediatamente sul posto; il prefetto dispone la sospensione provvisoria senza necessità di parere preventivo né di valutazione degli elementi di responsabilità, in quanto il ritiro in flagranza costituisce già elemento sufficiente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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