← Torna a Codice della Strada
Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 206 C.d.S. – Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall’art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l’organo accertatore.

3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall’ente all’intendente di finanza competente, il quale dà in carico all’esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Regola la fase di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie stradali rimaste insolute.
  • Rinvia all'art. 27 della legge 689/1981 per le modalità operative di recupero delle somme dovute.
  • I ruoli esattoriali per i proventi spettanti allo Stato sono predisposti dal prefetto territorialmente competente.
  • Se i proventi spettano a un ente diverso dallo Stato, i ruoli sono predisposti dall'amministrazione da cui dipende l'organo accertatore.
  • I ruoli vengono trasmessi all'intendente di finanza (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione) per il recupero in unica soluzione.
  • La norma si attiva solo in caso di mancato pagamento entro i termini degli artt. 202 e 204 C.d.S.

L'art. 206 C.d.S. disciplina la riscossione coattiva delle sanzioni stradali non pagate nei termini, rinviando alla legge n. 689/1981.

Ratio

L'art. 206 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) costituisce la norma di chiusura del sistema sanzionatorio stradale per la fase patologica del rapporto: quella in cui il trasgressore non ottempera spontaneamente all'obbligo di pagamento. Il legislatore, anziché costruire un sistema autonomo di riscossione coattiva, ha operato un rinvio alla disciplina generale delle sanzioni amministrative pecuniarie contenuta nella legge 24 novembre 1981, n. 689, in particolare ai suoi artt. 22 e 27. Questa scelta di tecnica legislativa risponde a un'esigenza di uniformità e semplificazione: evitare la proliferazione di regimi procedurali differenziati per ogni settore dell'ordinamento che preveda sanzioni pecuniarie, garantendo invece un percorso unitario e conosciuto tanto dagli enti creditori quanto dai soggetti debitori. La ratio è dunque quella di assicurare l'effettività della pretesa punitiva dello Stato e degli enti locali, trasformando la sanzione rimasta insoluta in un credito azionabile coattivamente secondo le regole della riscossione esattoriale.

Analisi

Il comma 1 individua il presupposto applicativo della norma: il mancato pagamento nei termini previsti dagli artt. 202 e 204 C.d.S. L'art. 202 disciplina il pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, mentre l'art. 204 regola il procedimento di opposizione e il successivo obbligo di pagamento in caso di rigetto del ricorso. Decorsi inutilmente tali termini senza che il trasgressore abbia provveduto, si apre la fase della riscossione coattiva. Il richiamo all'ultimo comma dell'art. 22 della legge 689/1981 introduce un'eccezione: per le sanzioni di entità minore o in presenza di specifiche condizioni soggettive, è prevista la possibilità di dilazione o di particolari modalità di pagamento, che la norma fa salve rispetto al meccanismo generale. L'art. 27 della legge 689/1981, cui il comma 1 rinvia, prevede che le sanzioni amministrative pecuniarie si riscuotano mediante iscrizione a ruolo, con formazione di apposito titolo esecutivo, seguendo le norme in materia di riscossione delle imposte dirette. Il comma 2 attribuisce la competenza alla predisposizione dei ruoli in base alla natura del creditore: se i proventi spettano allo Stato, competente è il prefetto della provincia in cui è stata commessa la violazione; se invece i proventi spettano a un ente diverso — tipicamente un Comune o una Provincia — la competenza passa all'amministrazione da cui dipende l'organo accertatore (ad esempio la Polizia Municipale per le violazioni accertate in ambito comunale). Il comma 3 disciplina il passaggio successivo: i ruoli vengono trasmessi dal prefetto o dall'ente all'intendente di finanza competente — figura oggi sostituita funzionalmente dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) a seguito delle riforme della riscossione intervenute nel corso degli anni 2000 e 2010 — il quale li dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione. Quest'ultima previsione esclude la possibilità di rateizzare il debito nella fase esattoriale, salvo diversa disposizione normativa sopravvenuta.

Quando si applica

La norma trova applicazione ogni qualvolta un'infrazione al Codice della Strada sia stata regolarmente accertata e notificata al trasgressore, ma questi non abbia proceduto al pagamento volontario entro i termini di legge. In particolare, la disposizione opera nei seguenti scenari: (a) il trasgressore non paga in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica del verbale e non propone ricorso; (b) il trasgressore propone ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace che viene rigettato, e non provvede al pagamento della somma dovuta entro i termini conseguenti; (c) la sanzione è stata irrogata con ordinanza-ingiunzione divenuta definitiva rimasta insoluta. Non si applica, invece, quando il trasgressore abbia ottenuto la sospensione dell'esecuzione in via cautelare nell'ambito di un procedimento giurisdizionale ancora pendente, né nelle ipotesi in cui sia stata concessa una rateizzazione ai sensi delle normative speciali applicabili. Occorre inoltre ricordare che la norma si applica alle sole sanzioni pecuniarie, non alle sanzioni accessorie non pecuniarie (sospensione o revoca della patente, fermo o confisca del veicolo) che seguono procedure distinte.

Connessioni

L'art. 206 C.d.S. si inserisce in un sistema normativo articolato che coinvolge diverse disposizioni. In primo luogo, è strettamente connesso agli artt. 202, 203 e 204 C.d.S., che disciplinano rispettivamente il pagamento volontario in misura ridotta, il ricorso al Prefetto e il ricorso al Giudice di Pace: tali articoli definiscono i «termini previsti» il cui decorso infruttuoso attiva la procedura di cui all'art. 206. Il rinvio alla legge 689/1981 (art. 22 e art. 27) colloca la norma nel quadro generale del diritto sanzionatorio amministrativo, evidenziando la natura amministrativa — e non penale — delle sanzioni stradali pecuniarie. Rilevano inoltre le disposizioni in materia di riscossione coattiva contenute nel D.P.R. 602/1973 (riscossione delle imposte sul reddito), cui l'art. 27 della legge 689/1981 rinvia per le modalità operative, e il D.Lgs. 46/1999 in materia di riordino della riscossione mediante ruolo. Sul piano istituzionale, la norma va letta alla luce della riforma della riscossione attuata con il D.L. 203/2005 e successivi provvedimenti, che hanno trasferito le funzioni esattoriali all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rendendo superata la figura dell'intendente di finanza richiamata dal testo. Infine, l'art. 206 si coordina con la disciplina della prescrizione del credito sanzionatorio (art. 209 C.d.S.) e con le norme sul fermo amministrativo del veicolo (art. 214 C.d.S.), che può intervenire quale misura cautelare nell'ambito della riscossione coattiva.

Domande frequenti

Cosa succede se non pago una multa stradale entro 60 giorni?

Decorso il termine di 60 giorni per il pagamento volontario in misura ridotta (art. 202 C.d.S.) senza che si sia provveduto al pagamento né presentato ricorso, scatta la procedura di riscossione coattiva prevista dall'art. 206 C.d.S. Il prefetto o l'ente competente provvede all'iscrizione a ruolo della somma dovuta, con conseguente notifica di una cartella esattoriale da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. L'importo risulterà maggiorato rispetto alla sanzione originaria, con aggiunta di aggi, spese di notifica e interessi.

Quanto aumenta la multa con la cartella esattoriale?

Con l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 27 della legge 689/1981, la sanzione viene aumentata di una somma pari a un terzo dell'importo dovuto. A questa si aggiungono le spese di notifica della cartella, gli aggi di riscossione a favore dell'agente della riscossione (calcolati in percentuale sulla somma iscritta a ruolo) e gli eventuali interessi di mora maturati. Il costo complessivo può risultare significativamente superiore all'importo originario della sanzione.

Chi prepara il ruolo esattoriale per una multa del Comune?

Quando la violazione è accertata da organi di un ente locale (ad esempio la Polizia Municipale) e i proventi spettano al Comune, il ruolo esattoriale non è predisposto dal Prefetto ma dall'amministrazione da cui dipende l'organo accertatore, ossia dal Comune stesso o dall'ente locale competente, attraverso i propri uffici o un concessionario della riscossione locale. Il Prefetto è competente solo quando i proventi spettano allo Stato.

È possibile rateizzare il pagamento in fase di cartella esattoriale per una multa stradale?

L'art. 206 C.d.S. prevede espressamente la riscossione in unica soluzione tramite il ruolo esattoriale. Tuttavia, la normativa generale in materia di riscossione coattiva (D.P.R. 602/1973 e successive modifiche) ammette in taluni casi la possibilità di richiedere la rateizzazione del debito all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche per i carichi di natura sanzionatoria, alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti al momento della richiesta. È quindi consigliabile verificare la possibilità di rateizzazione direttamente presso l'agente della riscossione.

Entro quanto tempo si prescrive una multa stradale non pagata?

Il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria stradale si prescrive nel termine di cinque anni dalla data in cui la violazione è stata accertata, ai sensi dell'art. 209 C.d.S. La prescrizione può essere interrotta da atti formali di messa in mora, dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o della cartella esattoriale, il che fa decorrere un nuovo termine quinquennale. Anche la notifica della cartella di pagamento costituisce atto interruttivo della prescrizione.

Posso oppormi alla cartella esattoriale per una multa stradale?

L'opposizione alla cartella esattoriale emessa per una sanzione stradale è possibile, ma i motivi deducibili sono limitati. Non è più possibile rimettere in discussione la legittimità della multa originaria (già contestabile nei termini ordinari). Si possono invece far valere vizi propri della cartella, come l'intervenuta prescrizione del credito, l'inesistenza o la nullità della notifica, il mancato rispetto dei termini procedurali, ovvero l'avvenuto pagamento non registrato. La competenza spetta al Giudice di Pace per importi fino a 1.100 euro e al Tribunale per importi superiori.

Qual è il ruolo dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nelle multe stradali non pagate?

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) svolge il ruolo dell'agente della riscossione a cui fa riferimento l'art. 206 C.d.S., che nel testo originale del 1992 citava l'esattore e l'intendente di finanza. Dopo la riforma della riscossione degli anni 2000-2010, tali funzioni sono state accentrate nell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che riceve in carico i ruoli predisposti da Prefetture ed enti locali, notifica le cartelle di pagamento ai debitori e, in caso di inadempimento, avvia le procedure esecutive (pignoramento, fermo amministrativo del veicolo, ipoteca).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.