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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 202 C.d.S. – Pagamento in misura ridotta

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.

2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l’amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario. All’uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario.

3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all’invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall’identificazione.

3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma *6. Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Il trasgressore può pagare la sanzione in misura ridotta (pari al minimo edittale) entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione.
  • Il pagamento può avvenire presso l'ufficio dell'agente accertatore, tramite conto corrente postale o bancario (se previsto dall'amministrazione).
  • La facoltà è esclusa se il trasgressore non si è fermato all'invito dell'agente o ha rifiutato di esibire i documenti di circolazione o la patente.
  • Il pagamento in misura ridotta è inoltre precluso per un elenco tassativo di violazioni gravi specificamente richiamate dal comma 3-bis.
  • L'istituto è applicabile a tutte le violazioni per cui il Codice della Strada prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo le eccezioni espressamente indicate.
  • Le sanzioni accessorie (sospensione patente, fermo del veicolo, ecc.) rimangono applicabili indipendentemente dal pagamento in misura ridotta.

L'art. 202 C.d.S. disciplina il pagamento in misura ridotta delle sanzioni stradali: il trasgressore può pagare il minimo entro 60 giorni.

Ratio

L'articolo 202 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) persegue un duplice obiettivo di politica sanzionatoria: da un lato, incentivare il trasgressore ad adempiere tempestivamente all'obbligazione pecuniaria derivante dalla violazione, evitando il procedimento di iscrizione a ruolo e la riscossione coattiva; dall'altro, alleggerire il carico amministrativo degli uffici pubblici preposti alla gestione delle infrazioni stradali. Il pagamento in misura ridotta rappresenta, in sostanza, un'agevolazione deflattiva del contenzioso: chi sceglie di pagare entro 60 giorni rinuncia implicitamente a proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, ottenendo in cambio la possibilità di definire la propria posizione versando l'importo minimo previsto dalla norma violata. La logica è analoga a quella dell'oblazione nel diritto penale, pur restando distinta sul piano dogmatico: si tratta di un istituto tipico del diritto amministrativo sanzionatorio, che trova il suo fondamento sistematico nella Legge 689/1981 (legge di depenalizzazione), alla quale il Codice della Strada si raccorda.

Analisi

Il comma 1 fissa i presupposti essenziali dell'istituto. La sanzione pagabile in misura ridotta è pari al minimo edittale stabilito dalla singola norma violata, non alla metà dell'importo massimo come talvolta erroneamente si ritiene. Il termine per esercitare questa facoltà è di sessanta giorni decorrenti dalla contestazione immediata (effettuata sul posto dall'agente) ovvero dalla notificazione del verbale di accertamento. È fondamentale distinguere questi due momenti: nel caso di contestazione immediata, il termine decorre dal giorno stesso; nel caso di notificazione (tipicamente a mezzo posta), decorre dal giorno in cui l'atto perviene al destinatario. La disposizione precisa che l'applicazione delle sanzioni accessorie rimane ferma: il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta non neutralizza automaticamente la sospensione della patente, il fermo o la confisca del veicolo, ove previsti dalla norma violata.

Il comma 2 individua le modalità di pagamento ammesse: lo sportello fisico dell'ufficio da cui dipende l'agente accertatore (ad esempio, il Comando della Polizia Municipale o il Distaccamento della Polizia Stradale), il versamento su conto corrente postale, oppure il bonifico su conto corrente bancario, quest'ultima opzione subordinata alla scelta discrezionale dell'amministrazione procedente. Nella prassi odierna, molti enti locali e corpi di polizia hanno attivato sistemi di pagamento digitale (PagoPA), che si affiancano ai canali tradizionali nel rispetto dello spirito della norma.

Il comma 3 introduce la prima causa di esclusione: il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore abbia tenuto condotte ostruttive nei confronti dell'agente accertatore. Segnatamente, il beneficio è precluso se il soggetto non si è fermato all'invito di fermarsi ovvero — trattandosi di conducente di veicolo a motore — si è rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento richiesto. La ratio di questa esclusione è chiara: chi ostacola l'attività di accertamento non merita il trattamento di favore previsto per chi collabora lealmente con le forze dell'ordine.

Il comma 3-bis, aggiunto in sede di successive modifiche legislative, elenca in modo tassativo una serie di violazioni per le quali il pagamento in misura ridotta è escluso a prescindere dal comportamento del trasgressore. Si tratta di fattispecie connotate da particolare gravità: tra le altre, violazioni relative alla circolazione con veicoli non immatricolati o privi di copertura assicurativa, circolazione in autostrada in condizioni vietate, guida senza patente. L'elenco è da considerarsi chiuso (numerus clausus), non suscettibile di interpretazione analogica.

Quando si applica

L'art. 202 C.d.S. si applica ogni volta che una norma del Codice della Strada commina una sanzione amministrativa pecuniaria e la violazione non rientra nelle eccezioni dei commi 3 e 3-bis. Il meccanismo scatta automaticamente: non è necessario che il verbale contenga un'espressa indicazione della facoltà di pagamento in misura ridotta, anche se nella prassi i modelli di verbale riportano sempre l'importo ridotto pagabile. L'istituto non si applica, invece, alle sanzioni penali (es. guida in stato di ebbrezza grave ex art. 186, comma 2, lett. c), né alle infrazioni per le quali il Codice rinvia esclusivamente alla sanzione massima o non prevede un minimo edittale distinto. Occorre altresì ricordare che il pagamento in misura ridotta non equivale ad ammissione di responsabilità in senso tecnico-giuridico, ma costituisce una definizione agevolata della controversia che preclude solo la proposizione di ricorso avverso quella specifica violazione.

Connessioni

L'art. 202 C.d.S. si inserisce in un sistema normativo più ampio. È strettamente connesso con l'art. 203 C.d.S. (ricorso al Prefetto), in quanto la scelta tra pagamento in misura ridotta e ricorso è alternativa: il trasgressore che paga rinuncia al ricorso. Si collega altresì all'art. 204 C.d.S. (ricorso al Giudice di Pace) e all'art. 206 C.d.S. (pagamento delle sanzioni pecuniarie). Sul piano sistematico, la norma dialoga con gli artt. 16 e ss. della Legge 689/1981, che costituiscono la disciplina generale del pagamento in misura ridotta per le violazioni amministrative: il Codice della Strada, in quanto legge speciale, deroga a quella disciplina nei limiti espressamente previsti. Vanno inoltre considerate le disposizioni sull'autotutela degli enti locali e i regolamenti comunali che possono incidere sulle modalità operative di pagamento, nonché la normativa in materia di PagoPA (D.Lgs. 82/2005, CAD) per i pagamenti digitali.

Domande frequenti

Quanto tempo ho per pagare la multa in misura ridotta?

Hai 60 giorni di tempo dalla contestazione immediata (se l'agente ti ha fermato sul posto) oppure dalla notificazione del verbale (se la multa ti è stata inviata per posta). Il termine decorre dal giorno successivo alla contestazione o alla ricezione dell'atto.

A quanto ammonta il pagamento in misura ridotta?

Il pagamento in misura ridotta è pari al minimo della sanzione edittale prevista dalla specifica norma violata, non alla metà dell'importo massimo. Ogni articolo del Codice della Strada che prevede una sanzione pecuniaria indica il proprio minimo edittale: è quell'importo che puoi pagare in misura ridotta.

Se pago in misura ridotta, evito anche la sospensione della patente?

No. Il pagamento in misura ridotta estingue solo la sanzione pecuniaria (la multa in denaro). Le sanzioni accessorie, come la sospensione della patente, il fermo del veicolo o la decurtazione dei punti, rimangono applicabili indipendentemente dal pagamento. L'art. 202 comma 1 C.d.S. lo precisa esplicitamente.

Posso pagare in misura ridotta se non mi sono fermato all'alt della polizia?

No. Il comma 3 dell'art. 202 C.d.S. esclude espressamente questa possibilità. Chi non si ferma all'invito dell'agente accertatore, o rifiuta di esibire la patente o il documento di circolazione, perde il diritto al pagamento in misura ridotta per tutte le violazioni accertate in quella circostanza.

Per quali violazioni il pagamento in misura ridotta non è mai consentito?

Il comma 3-bis dell'art. 202 C.d.S. elenca in modo tassativo le violazioni escluse, tra cui quelle relative agli artt. 83 comma 6, 88 comma 3, 97 comma 9, 100 comma 12, 113 comma 5, 114 comma 7, 116 comma 13, 124 comma 4, 136 comma 6, 168 comma 8, 176 comma 19, 216 comma 6, 217 comma 6 e 218 comma 6 del Codice della Strada. Si tratta in genere di violazioni particolarmente gravi.

Se pago in misura ridotta posso comunque fare ricorso?

No. Il pagamento in misura ridotta e il ricorso (al Prefetto o al Giudice di Pace) sono due strade alternative e incompatibili. Chi sceglie di pagare entro i 60 giorni definisce la propria posizione in via agevolata e non può più impugnare il verbale per quella violazione.

Come posso pagare la multa in misura ridotta?

Puoi pagare presso lo sportello dell'ufficio da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione (es. Comando Polizia Municipale, Distaccamento Polizia Stradale), tramite versamento su conto corrente postale, oppure tramite conto corrente bancario se l'amministrazione lo prevede. Molti enti oggi accettano anche pagamenti digitali tramite PagoPA.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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