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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 187 C.d.S. – Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell’articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all’esito dell’esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell’articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell’articolo 186.

8. In caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui all’articolo 186, comma 2.

In sintesi

  • È vietato guidare dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope che alterano le capacità psico-fisiche.
  • La polizia può effettuare test rapidi non invasivi (es. saliva) per rilevare l'uso di droghe.
  • In caso di test positivo o fondato sospetto, il conducente viene accompagnato in struttura sanitaria per prelievo biologico e visita medica.
  • Chi guida sotto effetto di stupefacenti rischia un'ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l'arresto da 3 mesi a 1 anno.
  • La patente è revocata in caso di recidiva entro due anni o se si guida un autobus o mezzo pesante.
Divieto di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti

L'art. 187 C.d.S. disciplina uno dei divieti più gravi in materia di circolazione stradale: guidare in stato di alterazione psico-fisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. La norma tutela l'incolumità pubblica, sanzionando chi mette a rischio la sicurezza stradale a causa dell'assunzione di droghe.

Accertamenti e procedura

La legge prevede una procedura articolata: gli agenti possono prima effettuare test preliminari non invasivi, come analisi della saliva tramite dispositivi portatili. Solo in caso di esito positivo, o di ragionevole sospetto fondato su elementi obiettivi, il conducente è accompagnato presso una struttura sanitaria per accertamenti più approfonditi, tra cui prelievo di liquidi biologici e visita medica.

Sanzioni

Le conseguenze sono severe: ammenda da 1.500 a 6.000 euro e arresto da tre mesi a un anno. La revoca della patente scatta automaticamente in caso di recidiva nel biennio o quando il veicolo condotto è un autobus o un mezzo pesante, settori in cui la sicurezza collettiva impone standard più rigorosi.

Domande frequenti

Quali sostanze rientrano nel divieto dell'art. 187 C.d.S.?

Tutte le sostanze stupefacenti o psicotrope (cannabis, cocaina, oppiacei, amfetamine, ecc.) che alterano le capacità di guida.

Come fanno le forze dell'ordine a capire se ho assunto droghe?

Possono usare test rapidi non invasivi, come tamponi salivari con dispositivi portatili, prima di procedere ad accertamenti medici.

Cosa succede se il test preliminare è positivo?

Vengo accompagnato in una struttura sanitaria per prelievo di liquidi biologici e visita medica per confermare l'assunzione di sostanze.

Rischio di perdere la patente anche alla prima infrazione?

Alla prima infrazione la patente è sospesa. La revoca scatta solo in caso di recidiva nel biennio o se guido un mezzo pesante o autobus.

Le sanzioni sono uguali per tutti i veicoli?

L'ammenda e l'arresto sono uguali, ma la revoca della patente è automatica per chi guida autobus o mezzi pesanti, anche alla prima violazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-06
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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