Art. 183 C.d.S. – Circolazione dei veicoli a trazione animale
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere costantemente il controllo degli animali.
2. Un veicolo adibito al trasporto di persone o di cose non può essere trainato da più di due animali se a due ruote o da più di quattro se a quattro ruote. Fanno eccezione i trasporti funebri.
3. I veicoli adibiti al trasporto di cose, quando devono superare forti pendenze o per altre comprovate necessità, possono essere trainati da un numero di animali superiore a quello indicato nel comma 2 previa autorizzazione dell’ente proprietario della strada. Nei centri abitati l’autorizzazione è rilasciata in ogni caso dal sindaco.
4. I veicoli trainati da più di tre animali devono avere due conducenti.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 21 a euro 85.
In sintesi
L'art. 183 C.d.S. disciplina la circolazione dei veicoli a trazione animale: limiti al numero di animali trainanti, obbligo di conducente e sanzioni.
Ratio
La norma persegue un duplice obiettivo: garantire la sicurezza della circolazione stradale e tutelare il benessere degli animali. I veicoli a trazione animale, pur essendo una modalità di trasporto in forte declino, permangono nell'ordinamento con una disciplina specifica perché possono creare situazioni di pericolo per gli altri utenti della strada, specialmente in caso di perdita di controllo degli animali. Il legislatore del 1992 ha voluto codificare pratiche consolidate nell'uso agricolo e cerimoniale, fissando limiti oggettivi e prevedendo meccanismi autorizzatori flessibili per le situazioni eccezionali.
Analisi
Il comma 1 sancisce l'obbligo di presidio continuo da parte del conducente, analogamente a quanto previsto per i veicoli a motore. Il comma 2 introduce limiti quantitativi distinti in base al numero di ruote del veicolo, con un'eccezione espressa per i trasporti funebri, che per ragioni storiche e pratiche possono utilizzare cortei con più animali. I commi 3 e 4 introducono meccanismi di flessibilità: il primo affida all'ente proprietario della strada (ANAS, Regione, Provincia, Comune) o al sindaco per i centri abitati il potere di derogare ai limiti numerici; il secondo impone automaticamente un secondo conducente superata la soglia dei tre animali, indipendentemente dall'autorizzazione. Il comma 5 fissa la sanzione pecuniaria in misura relativamente contenuta, coerentemente con la marginalità statistica di questo tipo di infrazione.
Quando si applica
L'articolo si applica ogni volta che un veicolo — inteso come mezzo su ruote privo di motore — viene trainato da uno o più animali (cavalli, muli, asini, buoi) e circola su strade aperte al pubblico transito. Rientrano nell'ambito applicativo i carri agricoli, le carrozze per uso cerimoniale o turistico, i barrocci e qualsiasi altro mezzo assimilabile. Non si applica agli animali da soma condotti a mano, né ai veicoli a motore che per avaria vengano eccezionalmente trainati da animali, fattispecie non disciplinata espressamente da questa norma.
Connessioni
L'art. 183 si inserisce nel Titolo V del Codice della Strada dedicato alla circolazione dei veicoli. Va letto in combinato con l'art. 46 C.d.S. (definizione di veicolo), l'art. 47 (classificazione dei veicoli, tra cui i veicoli a trazione animale), l'art. 115 (requisiti per guidare veicoli a trazione animale) e con le norme del Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992) che specificano le caratteristiche costruttive di tali veicoli. Rilevano altresì le disposizioni del D.Lgs. 151/2022 (Codice della crisi) e le ordinanze locali dei sindaci che disciplinano le carrozze trainanti nei centri storici a fini turistici.
Domande frequenti
Cosa disciplina l'art. 183 del Codice della Strada?
L'art. 183 C.d.S. regola la circolazione dei veicoli a trazione animale: stabilisce l'obbligo di un conducente sempre presente, fissa il numero massimo di animali trainanti in base al tipo di veicolo, prevede deroghe autorizzate per casi particolari e determina la sanzione pecuniaria per le violazioni.
Quanti animali possono trainare un veicolo a due ruote e uno a quattro ruote?
Un veicolo a due ruote può essere trainato da un massimo di due animali. Un veicolo a quattro ruote può essere trainato da un massimo di quattro animali. Fanno eccezione i trasporti funebri, per i quali non si applicano tali limiti numerici.
È possibile superare il limite di animali previsto dall'art. 183 per forti pendenze?
Sì, ma solo previa autorizzazione. L'ente proprietario della strada (ad esempio ANAS, Provincia o Comune) può autorizzare un numero superiore di animali per forti pendenze o altre comprovate necessità. Nei centri abitati l'autorizzazione spetta esclusivamente al sindaco.
Quando è obbligatorio avere due conducenti su un veicolo a trazione animale?
L'obbligo di due conducenti scatta automaticamente quando il veicolo è trainato da più di tre animali, indipendentemente dal fatto che si tratti di una situazione ordinaria o autorizzata in deroga.
Qual è la sanzione per chi viola l'art. 183 del Codice della Strada?
Chi viola le disposizioni dell'art. 183 — ad esempio abbandonando la guida, superando il limite di animali senza autorizzazione o non avendo il secondo conducente obbligatorio — è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 21 a euro 85.
L'art. 183 C.d.S. si applica anche alle carrozze turistiche nei centri storici?
Sì. Le carrozze trainate da animali utilizzate a fini turistici nelle città sono veicoli a trazione animale a tutti gli effetti. Devono rispettare i limiti dell'art. 183 e, per eventuali deroghe al numero di animali, occorre l'autorizzazione del sindaco competente per il centro abitato.
Dove si trova la disciplina attuativa dell'art. 183 C.d.S.?
Le norme di attuazione si trovano nel Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), che specifica le caratteristiche costruttive e le dotazioni di sicurezza dei veicoli a trazione animale, integrando quanto previsto dall'art. 183 del D.Lgs. 285/1992.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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