Art. 170 C.d.S. – Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente. (1)
3. Sui veicoli di cui al comma 1 l’eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo. (2)
4. È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. (2)
7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.(3)
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2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un’età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l’aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.
In sintesi
L'art. 170 C.d.S. regola il trasporto di persone e oggetti su moto e ciclomotori, vietando manovre pericolose e fissando sanzioni fino a 275 euro.
Ratio
L'art. 170 C.d.S. risponde all'esigenza di ridurre i rischi legati alla guida di veicoli a due ruote motorizzati, categoria notoriamente esposta a un tasso di incidentalità elevato. Il legislatore ha voluto garantire che il conducente mantenga sempre il pieno controllo del mezzo, che il passeggero non comprometta la stabilità della guida e che il carico trasportato non costituisca un pericolo per la circolazione.
Analisi
Il comma 1 disciplina la postura di guida: le braccia e le gambe devono essere libere per consentire interventi immediati su freni e acceleratore. Il divieto di sollevare la ruota anteriore («tentato decollo» nel gergo degli agenti) mira a reprimere condotte acrobatiche incompatibili con la sicurezza stradale. Il comma 2 limita il trasporto di passeggeri sui ciclomotori a situazioni in cui il veicolo sia omologato allo scopo e il conducente sia maggiorenne, a tutela dei soggetti più vulnerabili. Il comma 3 impone al passeggero una posizione stabile, coerente con le attrezzature di serie. Il comma 4 vieta il traino, pratica pericolosa perché riduce drasticamente la capacità di manovra. Il comma 5 fissa le misure massime di sporgenza del carico (50 cm longitudinali) e impone il contenitore per gli animali, evitando sia ostacoli alla visibilità sia rischi di caduta del carico. Il regime sanzionatorio (commi 6 e 7) si articola su una sanzione pecuniaria base cui si aggiunge, per le infrazioni più gravi, il fermo amministrativo, che diventa più lungo (90 giorni) in caso di recidiva nel biennio.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che un veicolo a motore a due ruote — motociclo o ciclomotore — circola su strada aperta al pubblico. Riguarda tanto il conducente (postura, manubrio, trasporto) quanto il passeggero (posizione stabile). Si applica anche al trasporto di animali e oggetti su questi veicoli. Le sanzioni aggravate del comma 7 scattano in caso di violazione del comma 1 o, se commessa da minorenne, del comma 2; la recidiva biennale porta il fermo da 60 a 90 giorni. Non si applica ai veicoli a tre o quattro ruote, disciplinati da altre disposizioni del codice.
Connessioni
L'art. 170 va letto in combinato con l'art. 171 C.d.S. (obbligo del casco su motocicli e ciclomotori), con l'art. 169 C.d.S. (trasporto di persone sui veicoli in generale) e con l'art. 172 C.d.S. (uso delle cinture di sicurezza), che insieme formano il sistema di tutela del conducente e dei passeggeri. Rilevano anche l'art. 214 C.d.S. sul fermo amministrativo del veicolo e gli artt. 196-197 C.d.S. sulla responsabilità solidale del proprietario del mezzo. Il D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) costituisce la fonte primaria, mentre il D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione) integra le disposizioni tecniche sulle attrezzature per il passeggero e sul fissaggio del carico.
Domande frequenti
Che cosa disciplina l'art. 170 del Codice della Strada?
L'art. 170 C.d.S. regola il trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote (motocicli e ciclomotori), stabilendo obblighi di postura per il conducente, limiti al trasporto di passeggeri sui ciclomotori, regole per il carico di oggetti e animali, il divieto di traino e le relative sanzioni.
Quali sono le sanzioni previste dall'art. 170 C.d.S. (comma 6)?
Chi viola l'art. 170 C.d.S. è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 68,25 a 275,10 euro. Per le violazioni del comma 1 (postura e manubrio, incluso il tentato decollo) e del comma 2 se commesse da minorenne, si aggiunge il fermo amministrativo del veicolo di 60 giorni, elevabili a 90 in caso di recidiva nel biennio.
Cosa si intende per 'tentato decollo' e come viene sanzionato dall'art. 170 C.d.S.?
Il 'tentato decollo' è il sollevamento della ruota anteriore del motociclo o del ciclomotore durante la marcia. È espressamente vietato dal comma 1 dell'art. 170 C.d.S. La violazione comporta la sanzione pecuniaria da 68,25 a 275,10 euro e il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni (90 in caso di recidiva nel biennio).
Un ciclomotore può trasportare un passeggero? Cosa prevede il comma 2 dell'art. 170 C.d.S.?
Sì, ma solo a due condizioni cumulative: il posto per il passeggero deve essere espressamente indicato nel certificato di circolazione del ciclomotore e il conducente deve avere più di 18 anni. In assenza anche di una sola di queste condizioni, il trasporto di passeggeri sul ciclomotore è vietato.
Quali oggetti si possono trasportare su un motociclo o ciclomotore secondo l'art. 170 comma 5 C.d.S.?
Gli oggetti devono essere solidamente assicurati al veicolo, non devono sporgere lateralmente rispetto all'asse del veicolo e non possono sporgere longitudinalmente oltre 50 cm rispetto alla sagoma del mezzo. È inoltre vietato trasportare oggetti che impediscano o limitino la visibilità del conducente. Gli animali sono ammessi solo se custoditi in apposita gabbia o contenitore.
Esiste l'art. 170 bis del Codice della Strada?
No, attualmente il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) non contiene un art. 170 bis. L'art. 170 è l'unica disposizione che disciplina il trasporto di persone e oggetti sui veicoli a motore a due ruote. È possibile che la ricerca sia generata da aggiornamenti normativi successivi: si consiglia di verificare sempre il testo ufficiale aggiornato del Codice della Strada.
L'art. 170 C.d.S. è stato aggiornato di recente?
L'art. 170 è in vigore nella sua struttura essenziale dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992). Gli importi delle sanzioni pecuniarie sono stati aggiornati nel tempo per effetto di rivalutazioni periodiche. Per il testo ufficiale vigente si raccomanda di consultare il portale Normattiva o la Gazzetta Ufficiale, poiché eventuali riforme del Codice della Strada possono modificare importi e modalità applicative.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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