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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 168 C.d.S. – Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le prescrizioni relative all’etichettaggio, all’imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali ed alla sicurezza del trasporto delle merci pericolose ammesse al trasporto in base agli allegati all’accordo di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può altresì prescrivere, con propri decreti, particolari attrezzature ed equipaggiamenti dei veicoli che si rendano necessari per il trasporto di singole merci o classi di merci pericolose di cui al comma 1. Per le merci che presentino pericolo di esplosione o di incendio le prescrizioni di cui al primo ed al secondo periodo sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno. Gli addetti al carico ed allo scarico delle merci pericolose, con esclusione dei prodotti petroliferi degli impianti di rifornimento stradali per autoveicoli, debbono a ciò essere abilitati; il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, le necessarie misure applicative.

3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada, all’interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l’obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.

4. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della salute, possono essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi fra quelli di cui al comma 1 ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili a quelle di cui al comma 3 può altresì essere imposto l’obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l’autorità competente, nonché i criteri e le modalità da seguire.

5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell’art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e successive modifiche.

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede con propri decreti al recepimento delle direttive comunitarie riguardanti la sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose.

7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione, è soggetto alle sanzioni amministrative previste nell’art. 167, comma 2, in misura doppia.

8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.693 a euro 6.774.

8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni accessorie della sospensione della carta di circolazione e della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi. In caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

9. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all’idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.

9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell’equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.

9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis, viola le altre prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.

10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dell’art. 167, comma 9.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Materiali pericolosi: sono quelli classificati negli allegati all'accordo ADR (legge n. 1839/1962), recepito nell'ordinamento italiano con successivi aggiornamenti.
  • Prescrizioni tecniche: etichettatura, imballaggio, carico, scarico e stivaggio sono regolati da decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; per esplosivi e merci incendiarie serve il concerto con il Ministro dell'interno.
  • Abilitazione degli addetti: chi effettua operazioni di carico e scarico di merci pericolose deve essere in possesso di apposita abilitazione professionale.
  • Trasporto interno ed internazionale: le merci ammesse al trasporto internazionale ADR possono circolare anche su strade italiane alle stesse condizioni; per esplosivi e gas tossici restano obbligatori licenze e permessi specifici.
  • Classificazione integrativa: con decreti interministeriali possono essere assimilate alle merci pericolose anche sostanze non espressamente previste dall'ADR ma ad esse equiparabili.
  • Sanzioni: la violazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 413 a 1.658 euro e il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni.

L'art. 168 C.d.S. disciplina il trasporto su strada di materiali pericolosi secondo l'accordo ADR, fissando obblighi di etichettatura, imballaggio e abilitazione degli addetti.

Ratio

L'art. 168 del Codice della Strada persegue un duplice obiettivo: uniformare la disciplina italiana agli standard internazionali fissati dall'ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) e garantire la sicurezza pubblica nella circolazione di sostanze che, per la loro natura chimica, fisica o biologica, possono causare danni gravi a persone, cose e ambiente. La norma rappresenta il punto di raccordo tra il diritto interno e il diritto internazionale dei trasporti.

Analisi

Il primo comma individua il perimetro oggettivo della norma, ancorando la definizione di «materiale pericoloso» alle classi ADR: si tratta di un rinvio dinamico che consente all'ordinamento italiano di aggiornarsi automaticamente ad ogni revisione dell'accordo internazionale. Il secondo comma attribuisce alla fonte regolamentare ministeriale la disciplina delle modalità operative (etichettatura, imballaggio, carico, scarico, stivaggio), introducendo anche l'obbligo di abilitazione per gli addetti al carico e allo scarico — requisito che presuppone una formazione certificata secondo i criteri fissati dai decreti attuativi e dalla normativa ADR. Il terzo comma sancisce il principio di equivalenza tra trasporto internazionale e trasporto nazionale per le merci ammesse dall'ADR, con l'eccezione rafforzata per esplosivi e gas tossici, per i quali la pericolosità elevata impone autorizzazioni ulteriori. Il quarto comma introduce una clausola di chiusura del sistema, affidando a decreti interministeriali la possibilità di estendere la disciplina a materie non espressamente coperte dall'ADR ma assimilabili per pericolosità. Il comma 9, infine, chiude il sistema sanzionatorio: la sanzione pecuniaria (da 413 a 1.658 euro) si cumula con il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni, misura accessoria automatica che incide direttamente sull'operatività dell'impresa di trasporto.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che un veicolo stradale — autocarri, furgoni, cisterne, semirimorchi — trasporta sostanze o oggetti rientranti nelle classi ADR: esplosivi (classe 1), gas (classe 2), liquidi infiammabili (classe 3), sostanze tossiche (classe 6), materiali radioattivi (classe 7), sostanze corrosive (classe 8) e altri. L'obbligo di abilitazione riguarda gli addetti alle operazioni di carico e scarico, indipendentemente dal fatto che il trasporto sia effettuato a titolo professionale o privato. Le sanzioni scattano per qualsiasi violazione dell'articolo o dei decreti ministeriali attuativi, incluse irregolarità documentali, assenza di etichettatura ADR, uso di imballaggi non omologati o mancanza di abilitazione del personale.

Connessioni

L'art. 168 C.d.S. si collega direttamente all'accordo ADR, periodicamente aggiornato in sede UNECE, e ai relativi decreti di recepimento italiano. Sul piano interno, la norma si coordina con il D.Lgs. 35/2010 (attuazione della direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose), con le norme del Codice della Strada in materia di veicoli adibiti al trasporto (artt. 58, 62 C.d.S.) e con la disciplina penale per i casi più gravi (artt. 449, 674 c.p. per disastro colposo e getto pericoloso di cose). Rilevante è anche il raccordo con la normativa sul patentino ADR per autisti (D.M. 30 settembre 2003) e con i controlli su strada effettuati dalla Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 C.d.S.

Domande frequenti

Cosa disciplina l'articolo 168 del Codice della Strada?

L'art. 168 C.d.S. regolamenta il trasporto su strada di materiali pericolosi, definendo quali sostanze rientrano nella disciplina (quelle classificate dall'accordo ADR), le prescrizioni tecniche per il trasporto sicuro e le sanzioni per chi viola le norme.

Quali sono le sanzioni previste dall'art. 168 comma 9 del Codice della Strada?

Il comma 9 dell'art. 168 C.d.S. prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 413 a 1.658 euro per chiunque violi le disposizioni dell'articolo o dei decreti ministeriali attuativi. A questa si aggiunge, in modo automatico, il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni come sanzione accessoria.

Cosa si intende per accordo ADR e come si collega all'art. 168 C.d.S.?

L'ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) è l'accordo internazionale che classifica le merci pericolose in apposite classi di rischio. L'art. 168 C.d.S. rinvia alle classi ADR per definire quali materiali sono soggetti alla disciplina speciale di trasporto su strada in Italia.

Gli addetti al carico e allo scarico di merci pericolose devono avere un'abilitazione specifica?

Sì. L'art. 168, comma 2, C.d.S. prevede espressamente che gli addetti al carico e allo scarico delle merci pericolose debbano essere abilitati. I requisiti e le modalità per ottenere tale abilitazione sono stabiliti dai decreti ministeriali attuativi e dalla normativa ADR.

Esiste un articolo 168-bis del Codice della Strada?

L'art. 168-bis non è una norma codificata nel testo vigente del D.Lgs. 285/1992. Le disposizioni integrative sul trasporto di merci pericolose sono contenute principalmente nei decreti ministeriali attuativi dell'art. 168 e nel D.Lgs. 35/2010 che recepisce la direttiva europea 2008/68/CE.

Le merci pericolose trasportate internazionalmente possono circolare anche sulle strade italiane?

Sì, ai sensi del comma 3 dell'art. 168 C.d.S., le merci pericolose ammesse al trasporto internazionale dall'ADR possono circolare su strade italiane alle medesime condizioni previste per il trasporto internazionale. Per gli esplosivi e i gas tossici, tuttavia, restano obbligatori licenze e permessi di trasporto specifici.

Il fermo amministrativo di 60 giorni è sempre automatico in caso di violazione dell'art. 168?

Sì. Il comma 9 dell'art. 168 C.d.S. stabilisce che dalla violazione «consegue» il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni come sanzione accessoria obbligatoria, senza margini di discrezionalità per l'autorità accertante.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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