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Art. 137 C.d.S. – Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli Stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, previa esibizione dei documenti di circolazione nazionali.
2. I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente.
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In sintesi
Disciplina il rilascio dei certificati internazionali per veicoli e dei permessi internazionali di guida da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri.
Ratio
L'art. 137 C.d.S. risponde all'esigenza di garantire la mobilità internazionale degli utenti della strada italiani in quegli Stati che, pur non essendo obbligati a riconoscere automaticamente i titoli nazionali, aderiscono a convenzioni che prevedono un formato documentale standardizzato. La norma attua sul piano interno gli impegni internazionali assunti dall'Italia, creando il canale amministrativo attraverso cui i privati possono ottenere i documenti richiesti all'estero.
Analisi
Il comma 1 riguarda i certificati per i veicoli: si tratta del cosiddetto «carnet de passages en douane» e del certificato internazionale di circolazione previsto dalle convenzioni. Il presupposto è l'esibizione dei documenti nazionali (carta di circolazione e, ove previsto, certificato di proprietà), così da garantire la corrispondenza biunivoca tra documento nazionale e internazionale. Il comma 2 disciplina invece il permesso internazionale di guida (IDP), un libretto plurilingue che traduce il contenuto della patente nazionale nelle lingue delle convenzioni di riferimento. La patente originale deve restare sempre in possesso del titolare e non può essere sostituita dall'IDP: i due documenti circolano congiuntamente. La competenza è attribuita al Dipartimento per i trasporti terrestri, funzione oggi esercitata dagli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) territorialmente distribuiti sul territorio nazionale.
Quando si applica
L'articolo si applica ogni volta che un cittadino italiano — o un residente abilitato alla guida in Italia — intenda recarsi con il proprio veicolo o guidare in uno Stato estero che richieda, in forza di convenzioni internazionali, la presentazione di un certificato di circolazione internazionale o di un permesso internazionale di guida. Sono tipicamente interessati i viaggi verso Paesi extraeuropei non appartenenti all'area di mutuo riconoscimento automatico delle patenti UE/SEE, nonché verso alcuni Paesi che aderiscono alla sola Convenzione di Ginevra del 1949 anziché a quella di Vienna del 1968. Anche per la circolazione in certi Paesi del Medio Oriente, dell'Asia e dell'America Latina il permesso internazionale è richiesto o fortemente consigliato.
Connessioni
L'art. 137 C.d.S. va letto in combinato disposto con: l'art. 135 C.d.S. (patenti di guida straniere e loro conversione), l'art. 136 C.d.S. (validità internazionale della patente italiana), nonché con il D.P.R. 495/1992 (Regolamento di attuazione al C.d.S.), che all'art. 401 e seguenti disciplina nel dettaglio le modalità di rilascio dei permessi internazionali. Sul piano sovranazionale, la norma si ricollega alla Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale dell'8 novembre 1968 (ratificata dall'Italia con L. 146/1977) e alla Convenzione di Ginevra del 19 settembre 1949 (ratificata con L. 175/1952). Vanno altresì considerate le disposizioni del Codice del Consumo per la tutela dell'utente in caso di mancato rilascio nei termini, e le norme ministeriali che aggiornano periodicamente i Paesi per i quali il documento è obbligatorio o raccomandato.
Domande frequenti
Cos'è il permesso internazionale di guida e quando serve?
Il permesso internazionale di guida (IDP, International Driving Permit) è un documento plurilingue che traduce il contenuto della patente nazionale italiana nelle lingue delle principali convenzioni internazionali (Vienna 1968 e Ginevra 1949). È necessario per guidare in quei Paesi che non riconoscono automaticamente la patente italiana, come Giappone, Stati Uniti, Australia, molti Paesi del Medio Oriente e dell'Africa. Non sostituisce la patente nazionale: i due documenti devono sempre essere portati insieme.
Dove si richiede il permesso internazionale di guida in Italia?
Ai sensi dell'art. 137 C.d.S., i permessi internazionali di guida sono rilasciati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) presenti in ogni capoluogo di provincia. È sufficiente recarsi allo sportello con la patente di guida in corso di validità, un documento d'identità e una fototessera; in alcune province è possibile prenotare l'appuntamento online.
Qual è la differenza tra il certificato internazionale per il veicolo e il libretto di circolazione?
La carta di circolazione (o libretto) è il documento nazionale che attesta l'immatricolazione del veicolo in Italia. Il certificato internazionale per autoveicoli è un documento aggiuntivo, previsto dalle convenzioni internazionali, che riporta le stesse informazioni in formato standardizzato e plurilingue, riconoscibile dalle autorità dei Paesi firmatari. Nei Paesi UE/SEE il libretto italiano è di norma sufficiente; negli altri Paesi esteri può essere richiesto il certificato internazionale.
Il permesso internazionale di guida ha una scadenza?
Sì. Il permesso internazionale di guida rilasciato in Italia ai sensi della Convenzione di Vienna del 1968 ha validità di 3 anni, mentre quello rilasciato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1949 ha validità di 1 anno. In ogni caso la validità dell'IDP non può eccedere quella della patente nazionale sottostante: se la patente scade prima, l'IDP perde validità contestualmente.
Serve il permesso internazionale per guidare in Europa?
No. All'interno dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (SEE) le patenti di guida nazionali sono reciprocamente riconosciute in virtù della direttiva 2006/126/CE. Il permesso internazionale di guida non è richiesto né utile per circolare nei Paesi UE/SEE. Può invece tornare utile come documento ausiliare in Paesi non UE che abbiano aderito alla sola Convenzione di Ginevra.
Cosa succede se si guida all'estero senza il permesso internazionale richiesto?
Le conseguenze dipendono dall'ordinamento del Paese straniero. In genere si rischiano sanzioni amministrative (multa), il fermo del veicolo e, nei casi più gravi, il sequestro del mezzo o il divieto di proseguire la guida. Sul piano assicurativo, alcuni contratti di polizza prevedono limitazioni di copertura in caso di guida in violazione delle norme locali, il che può avere rilevanza in caso di sinistro. È quindi fortemente consigliato munirsi dell'IDP prima di partire verso Paesi che lo richiedono.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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