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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 133 C.d.S. – Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, quando circolano in Italia, devono essere muniti posteriormente della sigla distintiva dello Stato di origine.

2. La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali.

3. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che stranieri che circolano in Italia è vietato l’uso di sigla diversa da quella dello Stato di immatricolazione del veicolo.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • I veicoli esteri (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) circolanti in Italia devono recare posteriormente la sigla distintiva del Paese di immatricolazione.
  • La sigla deve essere conforme alle convenzioni internazionali vigenti in materia di circolazione stradale.
  • Il divieto di usare sigle diverse da quella dello Stato di immatricolazione vale sia per i veicoli stranieri sia per quelli italiani circolanti in Italia.
  • La violazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 71 a 286 euro, senza previsione di sanzioni accessorie specifiche.

I veicoli stranieri in Italia devono esporre posteriormente la sigla dello Stato di immatricolazione. Vietato usare sigle diverse. Sanzione da 71 a 286 euro.

Ratio

La norma mira a garantire l'immediata identificabilità della provenienza di un veicolo in circolazione sul territorio italiano, facilitando i controlli delle autorità competenti e assicurando il rispetto degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sulla circolazione stradale, in particolare dalla Convenzione di Vienna del 1968 sul traffico stradale e dalla Convenzione di Ginevra del 1949.

Analisi

Il comma 1 impone l'obbligo esclusivamente ai veicoli immatricolati all'estero, con riferimento all'apposizione posteriore della sigla. Il comma 2 rinvia alle convenzioni internazionali per quanto riguarda la forma, le dimensioni e le caratteristiche grafiche della sigla stessa. Il comma 3 estende invece il divieto di uso di sigle non corrispondenti allo Stato di immatricolazione anche ai veicoli nazionali, impedendo qualsiasi forma di contraffazione o uso ingannevole. Il comma 4 stabilisce la misura sanzionatoria, collocata nella fascia medio-bassa delle sanzioni del Codice della Strada, coerentemente con la natura formale dell'infrazione.

Quando si applica

L'articolo si applica in tutti i casi in cui un veicolo immatricolato all'estero circola su strade italiane aperte al pubblico, indipendentemente dalla durata del soggiorno o dalla nazionalità del conducente. Si applica altresì quando un veicolo — italiano o straniero — esponga una sigla non corrispondente al proprio Stato di immatricolazione, ad esempio riportando una sigla di un Paese diverso da quello in cui il mezzo è registrato. Non si applica ai veicoli in sosta privata o comunque non in circolazione su suolo pubblico.

Connessioni

La disposizione si collega all'art. 132 C.d.S., che disciplina le condizioni generali di circolazione dei veicoli esteri in Italia, e agli artt. 93 e seguenti, relativi alla carta di circolazione e alla targa. A livello sovranazionale, il riferimento principale è la Convenzione di Vienna del 1968 (ratificata dall'Italia con L. 308/1995) e l'Accordo europeo del 1971 relativo alle sigle identificative dei veicoli a motore nel traffico internazionale. In ambito UE, il Regolamento (CE) n. 2411/98 consente ai veicoli degli Stati membri di circolare con la sola targa europea, esonerando dall'obbligo della sigla separata.

Domande frequenti

I veicoli degli Stati UE devono ancora esporre la sigla distintiva quando circolano in Italia?

In linea generale sì, salvo che il veicolo sia dotato di targa europea con la bandiera UE e il codice dello Stato membro (ad es. «I» per l'Italia, «F» per la Francia): in quel caso il Regolamento (CE) n. 2411/98 consente di circolare negli altri Stati UE senza l'apposizione separata della sigla ovale.

Dove deve essere collocata la sigla distintiva sul veicolo?

L'art. 133, comma 1, C.d.S. richiede che la sigla sia apposta posteriormente al veicolo. Le convenzioni internazionali specificano inoltre le caratteristiche grafiche (fondo bianco, bordo nero, lettere nere) e le dimensioni minime dell'adesivo ovale.

Quali sono le conseguenze della mancata apposizione della sigla per un veicolo estero in transito temporaneo?

La violazione comporta unicamente una sanzione amministrativa pecuniaria da 71 a 286 euro, ai sensi del comma 4 dell'art. 133 C.d.S. Non sono previste sanzioni accessorie (es. fermo o sequestro del veicolo) specificamente collegate a questa infrazione.

Un italiano che guida un'auto immatricolata in un Paese estero è soggetto all'obbligo della sigla?

Sì. L'obbligo non dipende dalla nazionalità del conducente ma dallo Stato di immatricolazione del veicolo. Se l'auto è immatricolata all'estero, deve recare la sigla corrispondente, indipendentemente da chi la conduce.

È sufficiente avere la sigla stampata sulla targa o è necessario un adesivo separato?

Dipende dal Paese di immatricolazione. Per i veicoli degli Stati UE dotati di targa europeizzata, la sigla è già integrata nella targa. Per i veicoli di altri Paesi, è generalmente richiesto l'adesivo ovale separato, secondo le disposizioni delle convenzioni internazionali richiamate dal comma 2 dell'art. 133 C.d.S.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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