← Torna a Codice della Strada
Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 128 C.d.S. – Revisione della patente di guida

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dall’art. 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica. L’esito della visita medica o dell’esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.

2. Chiunque circoli senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami previsti dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286. Alla stessa sanzione soggiace chiunque circoli nonostante sia stato dichiarato, a seguito dell’accertamento sanitario effettuato ai sensi del comma 1, temporaneamente inidoneo alla guida.

3. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.

129. Sospensione della patente di guida.

1. La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.

2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell’art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all’art. 11*9. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l’interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.

3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare e per le patenti rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del luogo dove è stato commesso il fatto di cui al comma 1 e agli articoli 222 e seguenti. Quest’ultimo segnala il provvedimento all’autorità competente dello Stato che ha rilasciato la patente e lo annota, ove possibile, sul documento di guida. Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri e della Direzione generale dell’amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell’interno.

4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo.

In sintesi

  • Gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri e il prefetto possono disporre visite mediche o esami di idoneità per i titolari di patente quando sorgono dubbi sui requisiti fisici, psichici o tecnici.
  • L'esito degli accertamenti è comunicato agli uffici competenti per eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.
  • Chi circola senza essersi sottoposto agli accertamenti previsti rischia una sanzione amministrativa pecuniaria da 71 a 286 euro.
  • La stessa sanzione si applica a chi guida nonostante sia stato dichiarato temporaneamente inidoneo a seguito di accertamento sanitario.
  • Le violazioni comportano la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida.

L'art. 128 CdS disciplina la revisione della patente di guida per accertare la persistenza dei requisiti fisici, psichici e tecnici del conducente.

Ratio

La norma risponde all'esigenza di tutelare la sicurezza della circolazione stradale, garantendo che i conducenti mantengano nel tempo i requisiti di idoneità fisica, psichica e tecnica necessari per la guida. Il legislatore ha ritenuto che il conseguimento della patente non costituisca un titolo definitivo e immutabile, ma che l'idoneità alla guida debba essere verificabile anche successivamente al rilascio, ogniqualvolta emergano fondati dubbi sulla sua persistenza.

Analisi

Il comma 1 attribuisce il potere di disporre la revisione sia agli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri sia al prefetto, quest'ultimo limitatamente ai casi previsti dall'art. 187 CdS (guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti). La revisione può consistere in una visita medica presso la commissione medica locale (art. 119, comma 4) oppure in un esame di idoneità tecnica. I commi 2 e 3 introducono un apparato sanzionatorio a doppio binario: sanzione pecuniaria principale (da 71 a 286 euro) e sanzione accessoria del ritiro della patente, per chi circola eludendo gli accertamenti o nonostante la dichiarata inidoneità temporanea.

Quando si applica

L'articolo trova applicazione in tutti i casi in cui le autorità competenti nutrono dubbi sulla persistenza dei requisiti del conducente: ad esempio, a seguito di incidenti gravi, segnalazioni di comportamenti anomali alla guida, patologie sopravvenute, ovvero nei casi di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (art. 187 CdS). Le sanzioni scattano quando il titolare di patente circola senza ottemperare all'invito a sottoporsi ad accertamenti, o quando guida dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo.

Connessioni

L'art. 128 si collega sistematicamente all'art. 119 CdS (requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente e commissioni mediche locali), all'art. 187 CdS (guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, che legittima l'intervento prefettizio), e alle norme del Capo I, Sezione II, Titolo VI del Codice, che disciplinano le sanzioni accessorie e le procedure di ritiro della patente. Va letto inoltre in combinato con le disposizioni sulla sospensione e revoca della patente (artt. 130 e 131 CdS).

Domande frequenti

Chi può disporre la revisione della patente di guida ai sensi dell'art. 128 CdS?

La revisione può essere disposta dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri oppure dal prefetto, ma quest'ultimo solo nei casi previsti dall'art. 187 CdS, ossia in relazione alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

In cosa consiste la revisione della patente?

La revisione può consistere in una visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del Codice della Strada, oppure in un esame di idoneità tecnica alla guida, a seconda dei dubbi che hanno originato il procedimento.

Quali sanzioni si rischiano se si circola senza sottoporsi agli accertamenti previsti?

Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 71 a 286 euro e la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida. Le stesse sanzioni si applicano a chi circola dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida.

La patente può essere revocata a seguito della revisione?

Sì. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità viene comunicato agli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, che possono adottare provvedimenti di sospensione o revoca della patente a seconda del risultato degli accertamenti.

Cosa succede se il conducente supera la visita medica o l'esame di idoneità?

Se il conducente supera positivamente gli accertamenti, la patente rimane valida e non vengono adottati provvedimenti restrittivi. Il procedimento si chiude con la conferma dell'idoneità alla guida.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.