Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 128 C.d.S. – Revisione della patente di guida
Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)
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1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica. L’esito della visita medica o dell’esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.
1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida.
La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell’articolo 119, sentito lo specialista dell’unità riabilitativa che ha seguito l’evoluzione clinica del paziente.
1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all’articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l’idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente.
1-sexies. Può essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il prefetto dispone la revisione con il provvedimento di cui all’articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell’invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto.
Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168 a € 678 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all’articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 128 CdS disciplina la revisione della patente di guida per accertare la persistenza dei requisiti fisici, psichici e tecnici del conducente.
Ratio
La norma risponde all'esigenza di tutelare la sicurezza della circolazione stradale, garantendo che i conducenti mantengano nel tempo i requisiti di idoneità fisica, psichica e tecnica necessari per la guida. Il legislatore ha ritenuto che il conseguimento della patente non costituisca un titolo definitivo e immutabile, ma che l'idoneità alla guida debba essere verificabile anche successivamente al rilascio, ogniqualvolta emergano fondati dubbi sulla sua persistenza.
Analisi
Il comma 1 attribuisce il potere di disporre la revisione sia agli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri sia al prefetto, quest'ultimo limitatamente ai casi previsti dall'art. 187 CdS (guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti). La revisione può consistere in una visita medica presso la commissione medica locale (art. 119, comma 4) oppure in un esame di idoneità tecnica. I commi 2 e 3 introducono un apparato sanzionatorio a doppio binario: sanzione pecuniaria principale (da 71 a 286 euro) e sanzione accessoria del ritiro della patente, per chi circola eludendo gli accertamenti o nonostante la dichiarata inidoneità temporanea.
Quando si applica
L'articolo trova applicazione in tutti i casi in cui le autorità competenti nutrono dubbi sulla persistenza dei requisiti del conducente: ad esempio, a seguito di incidenti gravi, segnalazioni di comportamenti anomali alla guida, patologie sopravvenute, ovvero nei casi di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (art. 187 CdS). Le sanzioni scattano quando il titolare di patente circola senza ottemperare all'invito a sottoporsi ad accertamenti, o quando guida dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo.
Connessioni
L'art. 128 si collega sistematicamente all'art. 119 CdS (requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente e commissioni mediche locali), all'art. 187 CdS (guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, che legittima l'intervento prefettizio), e alle norme del Capo I, Sezione II, Titolo VI del Codice, che disciplinano le sanzioni accessorie e le procedure di ritiro della patente. Va letto inoltre in combinato con le disposizioni sulla sospensione e revoca della patente (artt. 130 e 131 CdS).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 24/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero Infrastrutture e Trasporti
Casi pratici
Caso 1: Mancata presentazione agli accertamenti
Tizio, titolare di patente di guida, riceve dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri la convocazione per una visita medica a seguito di una segnalazione circa un suo recente malore al volante. Tizio ignora la convocazione e continua a circolare. Gli agenti di polizia stradale, verificata la pendenza del procedimento di revisione, gli contestano la violazione dell'art. 128, comma 2, CdS, irrogando la sanzione pecuniaria da 71 a 286 euro e procedendo al ritiro della patente.
Caso 2: Guida nonostante inidoneità temporanea dichiarata
Caio, dopo essersi sottoposto alla visita medica disposta dal prefetto ai sensi dell'art. 187 CdS (in quanto fermato in precedenza in stato di alterazione da cannabinoidi), viene dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida dalla commissione medica locale. Nonostante ciò, Caio viene sorpreso alla guida del proprio veicolo. Incorre nella sanzione pecuniaria prevista dall'art. 128, comma 2, seconda parte, e nel ritiro della patente ex comma 3.
Caso 3: Esame di idoneità tecnica
Sempronio, anziano conducente, viene segnalato agli uffici competenti da un agente di polizia locale a causa di ripetute manovre pericolose. Il Dipartimento per i trasporti terrestri dispone un esame di idoneità tecnica. Sempronio si presenta all'esame ma non lo supera: gli uffici competenti adottano il provvedimento di sospensione della patente nelle more di un nuovo accertamento, tutelando così la sicurezza stradale.
Domande frequenti
Chi può disporre la revisione della patente di guida ai sensi dell'art. 128 CdS?
La revisione può essere disposta dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri oppure dal prefetto, ma quest'ultimo solo nei casi previsti dall'art. 187 CdS, ossia in relazione alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
In cosa consiste la revisione della patente?
La revisione può consistere in una visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del Codice della Strada, oppure in un esame di idoneità tecnica alla guida, a seconda dei dubbi che hanno originato il procedimento.
Quali sanzioni si rischiano se si circola senza sottoporsi agli accertamenti previsti?
Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 71 a 286 euro e la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida. Le stesse sanzioni si applicano a chi circola dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida.
La patente può essere revocata a seguito della revisione?
Sì. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità viene comunicato agli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, che possono adottare provvedimenti di sospensione o revoca della patente a seconda del risultato degli accertamenti.
Cosa succede se il conducente supera la visita medica o l'esame di idoneità?
Se il conducente supera positivamente gli accertamenti, la patente rimane valida e non vengono adottati provvedimenti restrittivi. Il procedimento si chiude con la conferma dell'idoneità alla guida.
Fonti consultate: 2 fontei verificate