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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 90 C.d.S. – Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi è disciplinato dalle norme specifiche di settore; la carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio.

2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.

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In sintesi

  • Il trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza è regolato da normative di settore specifiche.
  • La carta di circolazione viene rilasciata solo previa autorizzazione amministrativa all'esercizio del servizio.
  • Chi utilizza veicoli non abilitati a tale uso rischia una sanzione amministrativa pecuniaria.
  • La sanzione varia da 357 a 1.433 euro a seconda della gravità accertata.

L'art. 90 C.d.S. disciplina il trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza: la carta di circolazione richiede apposita autorizzazione e l'uso di veicoli non abilitati comporta sanzione.

Ratio della norma

L'articolo 90 del Codice della Strada persegue una duplice finalità: da un lato, garantire che l'attività di trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza sia svolta solo da soggetti muniti delle prescritte autorizzazioni amministrative; dall'altro, assicurare la corrispondenza tra la destinazione d'uso indicata nella carta di circolazione del veicolo e il servizio concretamente reso. In linea generale, la norma si inserisce nel più ampio sistema di regolazione del trasporto pubblico di merci, volto a tutelare la concorrenza leale tra operatori e la sicurezza della circolazione.

Analisi del testo

Il primo comma rinvia espressamente alle «norme specifiche di settore», identificabili principalmente nella legislazione sull'autotrasporto di cose per conto terzi (in particolare il D.Lgs. 395/2000 e successive modificazioni), nonché alle disposizioni regionali e locali applicabili. Il rilascio della carta di circolazione è condizionato al previo conseguimento dell'autorizzazione prescritta: ciò significa che il titolo amministrativo abilitativo è presupposto necessario e non sostituibile. Il secondo comma introduce la fattispecie sanzionatoria: la condotta vietata consiste nell'utilizzo di un veicolo per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza quando tale veicolo non risulta formalmente «adibito» a quell'uso, vale a dire quando la carta di circolazione non riporta tale destinazione. La sanzione è di natura amministrativa pecuniaria, con importo minimo di 357 euro e massimo di 1.433 euro.

Quando si applica

La norma trova applicazione tipicamente nei controlli su strada effettuati dalle forze di polizia stradale (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Municipale, Guardia di Finanza) e può riguardare sia il conducente sia, in determinate circostanze, il proprietario o l'intestatario del veicolo. In linea generale, la sanzione scatta ogni volta che si accerti che il veicolo impiegato non ha nella propria carta di circolazione la specifica destinazione al trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza, indipendentemente dall'entità del carico trasportato o dalla natura del committente. Salvo casi particolari disciplinati da norme speciali, non rileva la buona fede del conducente qualora la mancata abilitazione sia oggettivamente riscontrabile dal documento di circolazione.

Connessioni con altre norme

L'art. 90 C.d.S. va letto in combinato disposto con le disposizioni sull'autotrasporto di cose per conto di terzi, in particolare con il D.Lgs. 395/2000 (Albo nazionale degli autotrasportatori) e con il Regolamento CE 1071/2009 per i trasporti internazionali. Rilevano inoltre gli artt. 93 e 94 C.d.S. in materia di carta di circolazione e variazioni di intestazione, nonché l'art. 201 C.d.S. per quanto riguarda le modalità di contestazione e notifica delle violazioni, incluso il termine di 90 giorni per la notifica del verbale al proprietario del veicolo qualora la violazione non possa essere contestata immediatamente.

Domande frequenti

Cosa prevede l'articolo 90 del Codice della Strada?

L'art. 90 C.d.S. disciplina il trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza, stabilendo che la carta di circolazione può essere rilasciata solo previa autorizzazione di settore e sanzionando l'utilizzo di veicoli non abilitati a tale uso con una multa da 357 a 1.433 euro.

Qual è la sanzione per chi usa un veicolo non abilitato al trasporto conto terzi in servizio di piazza?

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 90, comma 2, C.d.S. va da un minimo di 357 euro a un massimo di 1.433 euro. L'importo effettivo può variare in base alle circostanze accertate dagli organi di controllo.

Cosa si intende per «servizio di piazza» nel trasporto di cose?

In linea generale, il servizio di piazza nel trasporto merci indica l'attività svolta da un vettore che offre la propria prestazione al pubblico su richiesta, trasportando merci per conto di committenti terzi. Si distingue dal trasporto in conto proprio, in cui il vettore trasporta merci di sua proprietà o legate alla propria attività.

Cosa c'entra l'art. 201 del Codice della Strada con l'art. 90 e i 90 giorni?

L'art. 201 C.d.S. disciplina le modalità e i termini per la notifica delle violazioni al Codice della Strada. In particolare, stabilisce che quando la violazione non può essere contestata immediatamente, il verbale deve essere notificato entro 90 giorni all'intestatario del veicolo. Questo termine si applica anche alle violazioni dell'art. 90 C.d.S. accertate durante controlli stradali.

La carta di circolazione deve riportare espressamente la destinazione «conto terzi»?

Sì, in linea generale la corrispondenza tra la destinazione d'uso indicata nella carta di circolazione e l'uso effettivo del veicolo è elemento essenziale. Il comma 1 dell'art. 90 C.d.S. prevede espressamente che la carta di circolazione sia rilasciata «sulla base dell'autorizzazione prescritta», confermando il legame formale tra abilitazione amministrativa e documento di circolazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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