Art. 78 C.d.S. – Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d’equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall’approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
In sintesi
L'art. 78 CdS disciplina l'obbligo di visita e prova per modifiche costruttive ai veicoli e le sanzioni per chi circola senza approvazione.
Ratio legis e finalità della norma
L'articolo 78 del Codice della Strada risponde all'esigenza di garantire la sicurezza della circolazione stradale attraverso un controllo preventivo sulle modifiche apportate ai veicoli già omologati. La ratio è duplice: da un lato, assicurare che qualsiasi alterazione delle caratteristiche costruttive o funzionali non pregiudichi la conformità del veicolo agli standard di sicurezza richiesti in sede di omologazione; dall'altro, consentire l'aggiornamento dei registri pubblici — in particolare del PRA — ai fini fiscali e di tracciabilità. La norma si inserisce nel più ampio sistema di controllo preventivo delineato dagli articoli 71 e 72 CdS, che disciplinano rispettivamente i requisiti tecnici dei veicoli e i dispositivi di equipaggiamento obbligatori.
Rapporti sistematici con le norme di omologazione
L'art. 78 CdS va letto in stretto coordinamento con gli artt. 71 e 72 CdS, richiamati espressamente dal comma 1. L'omologazione originaria attesta la conformità del veicolo a determinati parametri tecnici; qualsiasi modifica che incida su tali parametri — o sui dispositivi di equipaggiamento — fa venir meno, almeno temporaneamente, quella conformità, rendendo necessaria una nuova verifica. Il riferimento al certificato di omologazione o di approvazione nel comma 3 chiarisce che il termine di paragone per valutare l'abusività della modifica è il documento rilasciato in sede di prima omologazione. Sul piano sistematico, la disposizione si raccorda inoltre con la disciplina delle revisioni periodiche (art. 80 CdS) e con quella relativa alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli, oggetto di regolamentazione secondaria attraverso il Regolamento di esecuzione del CdS (D.P.R. 495/1992).
Ambito applicativo: modifiche rilevanti e sostituzione del telaio
La norma individua due macrocategorie di interventi che attivano l'obbligo di visita e prova. La prima riguarda le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento di cui agli artt. 71 e 72 CdS: rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, le variazioni all'impianto di scarico, le modifiche all'assetto, la sostituzione di pneumatici con misure difformi da quelle omologate, le alterazioni al motore. La seconda categoria concerne la sostituzione o modifica del telaio, intervento di per sé più radicale, che incide sull'identità stessa del veicolo. La distinzione rileva anche sul piano sanzionatorio, poiché il comma 3 menziona entrambe le ipotesi separatamente, e può avere implicazioni sul piano della responsabilità penale qualora la modifica del telaio si traduca in una manipolazione della targa o del numero di matricola.
Profilo sanzionatorio e sanzione accessoria
Il comma 3 configura un illecito amministrativo a condotta commissiva, integrato dalla circolazione su strada pubblica di un veicolo modificato senza il preventivo superamento — con esito favorevole — della visita e prova. La sanzione pecuniaria, compresa tra euro 357 e euro 1.433, si affianca alla sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione, disciplinata dal capo I, sezione II, del titolo VI del CdS. Sul piano pratico, il ritiro della carta di circolazione impedisce la legittima circolazione del veicolo fino alla regolarizzazione, con evidenti ricadute operative per il proprietario. È opportuno segnalare che la responsabilità per la violazione grava su chiunque circoli con il veicolo, non necessariamente sul proprietario: ciò significa che conducente e proprietario potrebbero rispondere congiuntamente ai sensi dell'art. 196 CdS. Il professionista che assiste il cliente dovrà verificare la corretta intestazione del verbale e valutare l'opportunità di proporre scritti difensivi all'organo accertatore, potendo incidere sull'entità della sanzione nell'ambito del range edittale.
Implicazioni pratiche per professionisti e officine
Dal punto di vista operativo, il rispetto dell'art. 78 CdS coinvolge diversi soggetti: il proprietario del veicolo, che ha l'obbligo di sottoporre il mezzo a visita e prova prima di rimetterlo in circolazione; l'officina o il preparatore che esegue le modifiche, che assume una responsabilità di fatto nell'informare il cliente degli adempimenti necessari; e gli uffici della Motorizzazione Civile, deputati all'effettuazione della visita e all'aggiornamento della carta di circolazione. Per i professionisti che assistono imprese di trasporto o flotte aziendali, è essenziale predisporre procedure interne di controllo che garantiscano la tempestiva regolarizzazione di qualsiasi modifica tecnica. Sul versante fiscale, l'obbligo di comunicazione al PRA entro 60 giorni assume rilievo per l'aggiornamento delle basi imponibili ai fini del bollo auto e di eventuali imposte di trascrizione in caso di variazione delle caratteristiche del veicolo.
Domande frequenti
Quando è obbligatoria la visita e prova dopo una modifica al veicolo?
La visita e prova presso gli uffici della Motorizzazione Civile è obbligatoria ogni volta che si apportano modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali del veicolo, ai dispositivi di equipaggiamento elencati negli artt. 71 e 72 CdS, oppure quando viene sostituito o modificato il telaio. La modifica non può essere resa operativa finché non si ottiene l'approvazione con esito favorevole.
Quanto si rischia se si circola con il veicolo modificato senza aver fatto la visita e prova?
Si rischia una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 357 a 1.433 euro, a cui si aggiunge il ritiro della carta di circolazione come sanzione accessoria. Il veicolo non potrà circolare legalmente fino alla regolarizzazione della posizione.
La multa dell'art. 78 CdS viene fatta al proprietario o al conducente?
La sanzione si applica a 'chiunque circola' con il veicolo non regolarizzato, quindi può essere contestata al conducente. Tuttavia, ai sensi dell'art. 196 CdS, il proprietario del veicolo è solidalmente obbligato al pagamento, salvo che provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà.
Modificare lo scarico o i pneumatici rientra nell'art. 78 CdS?
Sì, se le modifiche all'impianto di scarico o la sostituzione dei pneumatici con misure diverse da quelle omologate alterano le caratteristiche costruttive o funzionali indicate nel certificato di omologazione e nella carta di circolazione, scatta l'obbligo di visita e prova. È quindi necessario verificare preventivamente se la modifica pianificata è soggetta all'iter approvativo.
Entro quando va aggiornata la carta di circolazione dopo l'approvazione delle modifiche?
La carta di circolazione viene aggiornata dagli uffici competenti a seguito dell'approvazione della visita e prova. Gli stessi uffici, entro 60 giorni dall'approvazione, comunicano le modifiche al PRA per i conseguenti adeguamenti fiscali (ad esempio, aggiornamento del bollo auto). Il proprietario deve provvedere a richiedere la nuova carta di circolazione aggiornata prima di rimettere in circolazione il veicolo.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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