Art. 75 C.d.S. – Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all’accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento è limitato al solo motore.
2. L’accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri con modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento.
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all’omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell’accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all’art. 85 o a servizio di piazza, di cui all’art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all’articolo 87, sono soggetti all’accertamento di cui al comma 2.
5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l’omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.
6. L’omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità previste nel comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
In sintesi
L'art. 75 CdS disciplina l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e l'omologazione dei veicoli a motore.
Ratio
L'articolo 75 del Codice della Strada disciplina il procedimento di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e di omologazione dei veicoli. La norma conferisce alle autorità competenti (Dipartimento per i trasporti terrestri) il compito di verificare che i veicoli e i loro componenti soddisfino le prescrizioni tecniche e le caratteristiche costruttive previste dal Codice stesso. La disposizione fonda il sistema italiano di controllo tecnico dei veicoli, essenziale per assicurare la sicurezza della circolazione stradale e la protezione ambientale. L'omologazione di tipo, in particolare, consente la produzione in serie di veicoli conforme alle specifiche tecniche approvate, riducendo i costi di controllo e consentendo il riconoscimento reciproco internazionale.
Analisi
Il comma 1 stabilisce che ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli e rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, devono essere soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro conformità alle prescrizioni tecniche. Per i ciclomotori, l'accertamento è limitato al solo motore ausiliario (non all'intera bicicletta). Il comma 2 specifica che l'accertamento si realizza mediante visita e prova effettuate dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, con modalità stabilite per decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La documentazione che il richiedente deve presentare è anch'essa specificata dal decreto. Il comma 3 introduce il concetto di omologazione di tipo: i veicoli e i loro componenti, se prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione, che avviene dopo l'accertamento su un prototipo. Con lo stesso decreto sono indicate le modalità e la documentazione. Il comma 4 stabilisce che i veicoli di tipo omologato destinati a servizi speciali (noleggio con conducente, servizi pubblici di piazza, linee di trasporto persone) sono comunque soggetti all'accertamento di conformità alle prescrizioni. Il comma 5 (parzialmente riportato) prosegue con disposizioni su accordi internazionali e riconoscimento di omologazioni estere.
Quando si applica
Questa norma si applica in ogni procedimento di immatricolazione di un veicolo nuovo in Italia. Un costruttore che intenda immettere un nuovo modello di automobile sul mercato italiano deve sottoporre il prototipo all'accertamento del Dipartimento per i trasporti terrestri, ottenendo l'omologazione di tipo. Successivamente, ogni singola unità prodotta in serie non è sottoposta a nuovo accertamento, ma rimane coperta dall'omologazione di tipo. Un cittadino che acquisti un'autovettura nuova già omologata non deve ripetere l'accertamento, ma semplicemente immatricolarla presso il PRA. Un proprietario che modifichi un veicolo (ad esempio, aggiungendo attrezzature speciali) deve verificare se la modifica altera le caratteristiche tecniche accertate e, se sì, richiedere un nuovo accertamento parziale.
Connessioni
L'articolo 75 è strettamente collegato all'articolo 71 del Codice della Strada, che stabilisce i principi generali sulle caratteristiche costruttive e funzionali. Inoltre, si relaziona con gli articoli 53-56, che definiscono le categorie di veicoli soggetti all'accertamento. La norma rimanda inoltre agli articoli 61 e 62 per i limiti di sagoma e massa. L'articolo 75 è il cardine del sistema italiano di controllo tecnico e rappresenta il meccanismo attraverso il quale tutte le prescrizioni costruttive e funzionali del Codice della Strada vengono concretamente verificate e garantite nella pratica.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra accertamento e omologazione ai sensi dell'art. 75 CdS?
L'accertamento è una verifica tecnica individuale su un singolo veicolo, volta a controllare che i dati identificativi e le caratteristiche tecniche corrispondano alle prescrizioni normative. L'omologazione di tipo, invece, è un procedimento che certifica la conformità di un intero modello prodotto in serie, effettuato su un prototipo: tutti gli esemplari conformi al prototipo omologato beneficiano automaticamente della certificazione, senza dover essere verificati singolarmente.
Qual è il rapporto tra l'art. 75 e l'art. 78 del Codice della Strada?
L'art. 75 disciplina il momento iniziale di ammissione del veicolo alla circolazione, garantendo che il mezzo soddisfi fin dall'origine i requisiti tecnici previsti dalla legge. L'art. 78 regola invece la revisione periodica dei veicoli già circolanti, assicurando che tali requisiti siano mantenuti nel tempo. I due articoli sono complementari: il primo opera al momento dell'immatricolazione, il secondo durante tutta la vita del veicolo.
Un veicolo omologato in un altro Paese dell'Unione Europea deve essere nuovamente omologato in Italia?
No. I veicoli omologati secondo le procedure UE (in particolare il sistema di omologazione europea di tipo previsto dal Regolamento UE 2018/858) beneficiano del mutuo riconoscimento automatico tra tutti gli Stati membri, senza necessità di una nuova omologazione in Italia. Per i veicoli omologati in Paesi extra-UE, invece, si applica la condizione di reciprocità prevista dall'art. 75, comma 5, CdS.
I taxi e i veicoli NCC devono subire un accertamento anche se già omologati?
Sì. L'art. 75, comma 4, CdS prevede espressamente che i veicoli di tipo omologato destinati a servizio di noleggio con conducente (art. 85), servizio di piazza — taxi (art. 86) o servizio di linea per trasporto persone (art. 87) debbano essere sottoposti all'accertamento individuale del comma 2, indipendentemente dall'omologazione di tipo già ottenuta. Questo accertamento aggiuntivo è giustificato dall'uso pubblico del veicolo e dalla conseguente maggiore esigenza di tutela dei passeggeri.
È possibile omologare un veicolo che non ha ancora la carrozzeria?
Sì, l'art. 75, comma 6, CdS consente espressamente di rilasciare l'omologazione anche a veicoli privi di carrozzeria (cosiddetti telai o chassis cab). Questa previsione risponde alle esigenze del settore delle carrozzerie speciali. Una volta completata la carrozzeria, il veicolo dovrà comunque essere sottoposto a un ulteriore accertamento secondo le modalità del comma 2, per verificare la conformità del veicolo nella sua configurazione definitiva.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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