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Art. 46 C.d.S. – Nozione di veicolo
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall’uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento.
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In sintesi
L'art. 46 C.d.S. definisce veicolo ogni macchina che circola su strada guidata dall'uomo, escludendo mezzi per bambini e invalidi.
Ratio
L'articolo 46 del Codice della Strada fornisce la definizione fondamentale di «veicolo», elemento essenziale del Codice poiché la stragrande maggioranza delle norme si applica ai veicoli e ai loro conducenti. La ratio della norma è quella di stabilire un criterio unitario per determinare quando un mezzo di trasporto sia soggetto alla disciplina del Codice della Strada. La nozione di veicolo delimita l'ambito di applicazione ratione personae di tutte le norme sulla circolazione stradale, distinguendo i mezzi motorizzati ordinari da equipaggiamenti speciali per disabili o bambini.
Analisi
Il comma 1 fornisce la definizione ampia e generica di veicolo come «tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo». Questa definizione non fa distinzione tra il tipo di motore, il numero di ruote, le dimensioni, la velocità o la forma del mezzo. Abbraccia pertanto automobili private, camion commerciali, autobus, motociclette, motocarri, trattori agricoli e qualunque altra macchina atta alla circolazione su strada. L'elemento distintivo è la guida umana: sono escluse les macchine non guidate da uomini (come eventuali prototipi di veicoli autonomi privi di controllo umano diretto) e i mezzi trainati non automotori. Una volta che un mezzo è qualificato come veicolo, ad esso si applicano tutte le norme del Codice relativamente alla circolazione, ai dispositivi di sicurezza, alla responsabilità civile, alle violazioni, ecc. Una rilevante eccezione è prevista dal comma per i mezzi per uso di bambini o di invalidi: tali equipaggiamenti, pur se dotati di motore, non rientrano nella definizione di veicolo se le loro caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento. Questo esclude dalla disciplina, ad esempio, i seggiolini motorizzati, i monopattini motorizzati per disabili, i giocattoli motorizzati per bambini. Il regolamento ministeriale stabilisce quali siano questi limiti in termini di velocità, potenza, dimensioni, peso.
Quando si applica
La definizione di veicolo si applica ogni volta che una norma del Codice della Strada si riferisce ai «veicoli» senza ulteriori specificazioni. Ciò comprende praticamente tutte le norme sulla circolazione, sulla segnaletica, sui dispositivi di sicurezza, sulle responsabilità civili e penali. La definizione non si applica ai mezzi esclusi dal campo di applicazione del Codice (animali da tiro, veicoli militari in servizio operativo, macchine agricole in lavoro sui fondi, e i mezzi speciali per bambini e invalidi come descritti). La determinazione se un mezzo specifico sia un veicolo secondo l'art. 46 è questione di fatto rilevante in ogni procedimento relativo a circolazione stradale.
Connessioni
L'articolo 46 è uno degli articoli definitòri del Codice della Strada, rimandato da centinaia di altre norme. Si collega all'articolo 1 che definisce l'ambito di applicazione del Codice. L'articolo 68 e seguenti disciplinano i requisiti dei veicoli (patente, revisione, assicurazione, dispositivi di sicurezza). Gli articoli 173-189 disciplinano le violazioni delle norme di circolazione, applicandosi ai conducenti di veicoli. Il regolamento ministeriale specifica ulteriormente quali mezzi siano esclusi dalla nozione di veicolo per motivi di sicurezza pubblica (armamenti militari) o di protezione di utenti vulnerabili (bambini e invalidi).
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'articolo 46 del Codice della Strada?
L'art. 46 C.d.S. (D.Lgs. 285/1992) fornisce la definizione generale di veicolo: è veicolo qualsiasi macchina di qualsiasi specie che circola sulle strade guidata dall'uomo. Sono esclusi dalla definizione i mezzi per uso di bambini o di invalidi, anche se motorizzati, purché entro i limiti fissati dal Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992).
I veicoli per invalidi rientrano nella definizione di veicolo ai sensi dell'art. 46 C.d.S.?
No. L'art. 46, comma 1, seconda parte, C.d.S. esclude espressamente dalla nozione di veicolo i mezzi destinati all'uso di invalidi (ad esempio sedie a rotelle motorizzate), anche se dotati di motore, a condizione che le loro caratteristiche tecniche non superino i limiti stabiliti dal regolamento. Ne consegue che a tali mezzi non si applicano le norme su patente, assicurazione obbligatoria e sanzioni del codice.
Qual è la differenza tra l'art. 46 e l'art. 46 del regolamento del Codice della Strada?
L'art. 46 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) pone la definizione di veicolo a livello di legge ordinaria. L'art. 68 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione) ne specifica i limiti tecnici per l'esclusione dei mezzi per invalidi e bambini, stabilendo valori di velocità e dimensioni oltre i quali il mezzo torna a essere qualificato come veicolo soggetto al codice.
Un monopattino elettrico è un veicolo ai sensi dell'art. 46 del Codice della Strada?
Prima del 2020 la questione era controversa. L'art. 33-bis del D.L. 162/2019 (conv. L. 8/2020) ha introdotto una disciplina specifica per i dispositivi di micromobilità elettrica, qualificando il monopattino elettrico conforme ai requisiti tecnici di legge come veicolo soggetto a norme particolari (velocità, piste ciclabili, casco per minori), pur con un regime alleggerito rispetto agli altri veicoli a motore.
L'art. 46 C.d.S. si applica anche ai veicoli agricoli come i trattori?
Sì. I trattori agricoli e i mezzi operativi che circolano sulle strade pubbliche rientrano nella nozione di veicolo ex art. 46 C.d.S., in quanto macchine che circolano su strada guidate dall'uomo. Sono quindi soggetti alle norme del codice relative a immatricolazione, revisione periodica, assicurazione obbligatoria e rispetto delle regole di circolazione, salve le deroghe previste per specifiche categorie dalla normativa di settore.
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