Art. 37 C.d.S. – Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. L’apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:
a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;
b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;
c) al comune, sulle strade private aperte all’uso pubblico e sulle strade locali;
d) nei tratti di strade non di proprietà del comune all’interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica è di competenza del comune.
2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di segnali che indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di avvio ai posti di pronto soccorso che fanno carico agli enti stessi. L’apposizione e la manutenzione di detti segnali fanno carico agli esercenti.
2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana.
3. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito.
In sintesi
L'art. 37 C.d.S. regola chi deve apporre e mantenere la segnaletica stradale: enti proprietari, comuni e privati esercenti.
Ratio
L'articolo 37 del Codice della Strada disciplina la distribuzione della responsabilità di apposizione e manutenzione della segnaletica stradale tra diversi enti pubblici, sulla base della natura della strada e della sua localizzazione territoriale. La norma mira a garantire che la segnaletica sia sempre presente e leggibile, evitando lacune di competenza. La ratio è di chiarezza amministrativa: ogni segnale ha un responsabile designato, eliminando ambiguità su chi deve intervenire in caso di danno, assenza o illeggibilità della segnaletica.
Analisi
Il primo comma distribuisce gli oneri di apposizione e manutenzione della segnaletica secondo quattro categorie: (a) fuori dai centri abitati, gli enti proprietari delle strade; (b) nei centri abitati, i comuni (inclusi i segnali di inizio e fine centro abitato, anche se su strade non comunali); (c) sulle strade private aperte al pubblico e sulle strade locali, il comune; (d) nei tratti di strade non comunali all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, gli enti proprietari sono responsabili unicamente per i segnali relativi alle caratteristiche strutturali o geometriche della strada, mentre il comune gestisce la rimanente segnaletica. Il secondo comma autorizza gli enti di cui al comma 1 a consentire l'apposizione di segnali indicanti posti di servizio stradale (benzinai, officine, ristoranti). Eccezione: i segnali di avvio ai pronto soccorso rimangono carico degli enti pubblici. L'apposizione e la manutenzione dei segnali di servizio ricadono sugli esercenti. Il comma 2-bis (aggiunto successivamente) consente agli enti di utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine comunale, lingue regionali o idiomi locali, in aggiunta alla denominazione italiana. Ciò tutela il pluralismo linguistico in zone multilingui. Il terzo comma prevede ricorso amministrativo: contro provvedimenti che ordinano o autorizzano apposizione di segnaletica, è ammesso ricorso entro sessanta giorni (con formalità indicate nel regolamento) al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide nel merito.
Quando si applica
L'articolo 37 si applica in pratica quando: un comune richiede l'apposizione di segnaletica nuova, un ente proprietario di strada regionale rileva assenza di segnali, un esercente richiede apposizione di segnale di servizio (benzina, ristorante), una comunità linguistica minoritaria richiede segnali in lingua locale. È di applicazione diffusa nella gestione ordinaria della viabilità e nella pianificazione urbanistica. Si applica anche quando insorgono controversie su chi sia tenuto a manutenere un segnale danneggiato.
Connessioni
Strettamente collegata all'articolo 35 (competenze Ministero sulla segnaletica), all'articolo 44 (segnali di localizzazione territoriale), e alla disciplina generale della segnaletica stradale contenuta nel regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Rimanda alle norme amministrative sulle competenze comunali e provinciali, al diritto amministrativo della segnaletica, e alle convenzioni con esercenti per l'apposizione di segnali di servizio. Correlata inoltre alle norme di diritto locale per tutela di lingue regionali e minoranze linguistiche.
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'articolo 37 del Codice della Strada?
L'art. 37 C.d.S. disciplina a chi spetta apporre e mantenere la segnaletica stradale. La competenza varia in base alla posizione geografica: fuori dai centri abitati tocca all'ente proprietario della strada (Stato, Regione, Provincia); dentro i centri abitati spetta al Comune, salvo eccezioni per i comuni sotto i 10.000 abitanti riguardo ai segnali strutturali. I segnali dei posti di servizio sono a carico degli esercenti privati.
Cosa prevede l'art. 3 comma 1 punto 37 del Codice della Strada?
L'art. 3, comma 1, n. 37 del C.d.S. fornisce la definizione di 'strada urbana di scorrimento', ossia una categoria di strada interna ai centri abitati con specifiche caratteristiche tecniche. Non va confuso con l'art. 37 C.d.S., che riguarda invece la competenza sulla segnaletica stradale.
Chi paga i cartelli stradali in un centro abitato?
In base all'art. 37, comma 1, lett. b), dentro i centri abitati la spesa per l'apposizione e la manutenzione della segnaletica è a carico del Comune, anche se la strada appartiene a un ente diverso (Stato, Provincia, ecc.). Unica eccezione: nei comuni con meno di 10.000 abitanti, i segnali che riguardano le caratteristiche strutturali o geometriche della strada restano a carico dell'ente proprietario.
Come si fa ricorso contro un provvedimento sulla segnaletica stradale?
L'art. 37, comma 3, prevede che contro i provvedimenti o le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica sia ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni, con le formalità stabilite dal Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992). Resta comunque esperibile, in alternativa o in aggiunta, il ricorso al TAR competente.
Chi è responsabile della segnaletica sulle strade private aperte al pubblico?
Secondo l'art. 37, comma 1, lett. c), sulle strade private aperte all'uso pubblico la competenza per l'apposizione e la manutenzione della segnaletica spetta al Comune, non al proprietario privato della strada. Questo perché l'apertura all'uso collettivo comporta obblighi di sicurezza analoghi a quelli delle strade pubbliche.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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