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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 21 C.d.S. – Opere, depositi e cantieri stradali

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all’articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.

2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.

3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 716 a euro 2.867.

5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell’autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • È vietato eseguire opere, depositi o aprire cantieri stradali — anche temporanei — senza preventiva autorizzazione o concessione dell'autorità competente ex art. 26 CdS.
  • Il divieto si estende alle strade, alle loro pertinenze, alle fasce di rispetto e alle aree di visibilità.
  • Chi esegue lavori su aree di circolazione o sosta deve adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantire sicurezza e fluidità del traffico, sia di giorno che di notte.
  • Il personale addetto ai lavori esposto al traffico deve essere reso visibile in qualsiasi condizione di luce.
  • Il regolamento attuativo disciplina le modalità di delimitazione e segnalazione dei cantieri, la visibilità degli addetti e la regolazione del traffico.
  • Le violazioni comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 716 a 2.867 euro, cui si aggiunge la sanzione accessoria dell'obbligo di rimozione delle opere a spese del trasgressore.

Art. 21 CdS vieta opere, depositi e cantieri stradali senza autorizzazione, con sanzioni da 716 a 2.867 euro.

Ratio

L'articolo 21 Codice della Strada disciplina il regime autorizzativo per gli interventi sulla sede stradale e sulle pertinenze, presidiando la sicurezza della circolazione durante i lavori. La norma subordina all'autorizzazione dell'ente proprietario ogni operazione (esecuzione di opere, depositi, cantieri), sia permanenti che temporanei, sulle strade, fasce di rispetto e aree di visibilità, riconoscendo il diritto dell'ente di controllo sulla qualità e l'efficacia dei dispositivi di protezione.

Analisi

È vietato senza preventiva autorizzazione o concessione eseguire opere, depositi e cantieri stradali su strade e pertinenze, fasce di rispetto e aree di visibilità. Chi esegue lavori deve adottare accorgimenti per la sicurezza e la fluidità della circolazione, mantenerli in perfetta efficienza giorno e notte, rendere visibile il personale esposto al traffico. Il regolamento fissa norme su delimitazione, segnalazione, visibilità del personale, regolazione del traffico e modalità di svolgimento. Violazione comporta sanzione amministrativa da 716 a 2.867 euro, oltre all'obbligo di rimozione delle opere a carico del trasgressore e a proprie spese.

Quando si applica

La norma riguarda imprese costruttive, gestori di infrastrutture, comuni e amministrazioni comunali che approvano varianti. È rilevante nei cantieri stradali, negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, negli scavi per reti sotterranee. Si applica in controversie sulla legittimità di cantieri abusivi e sulla responsabilità per incidenti conseguenti a protezioni insufficienti.

Connessioni

La norma si integra con il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), i regolamenti comunali sui cantieri, le norme sulla segnaletica stradale (Allegato I del Codice della Strada). Correlata alla disciplina dell'ente proprietario della strada (articolo 26). La responsabilità per danni derivanti da cantieri abusivi rientra nel regime di illecito amministrativo e penale.

Domande frequenti

Cosa vieta l'articolo 21 del Codice della Strada?

L'art. 21 CdS vieta di eseguire opere, depositi e cantieri stradali — anche temporanei — sulle strade, pertinenze, fasce di rispetto e aree di visibilità senza aver ottenuto preventiva autorizzazione o concessione dall'autorità competente ai sensi dell'art. 26 CdS.

Qual è il testo aggiornato dell'art. 21 del Codice della Strada?

L'articolo 21 è in vigore nella sua formulazione originaria dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992). Le sanzioni pecuniarie sono aggiornate periodicamente per adeguamento ISTAT: attualmente la multa va da 716 a 2.867 euro. Il testo integrale è consultabile sul portale Normattiva.

Quali sono le sanzioni previste dall'art. 21 CdS?

Chi viola l'art. 21 CdS è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 716 a 2.867 euro. Si aggiunge la sanzione accessoria dell'obbligo di rimozione delle opere abusive a carico e a spese del trasgressore, secondo le procedure del Titolo VI del Codice della Strada.

Quali sono gli orientamenti giurisprudenziali sull'art. 21 CdS?

La giurisprudenza amministrativa e di legittimità ha chiarito che: (1) la temporaneità del cantiere non esime dall'obbligo di autorizzazione; (2) le prescrizioni contenute nel titolo autorizzatorio hanno valore vincolante e la loro inosservanza è autonomamente sanzionabile; (3) la sanzione accessoria della rimozione ha carattere reale e segue l'opera indipendentemente da chi risulti poi proprietario del bene.

Come si ottiene l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice della Strada?

L'autorizzazione si richiede all'ente proprietario della strada (Comune, Provincia, Città Metropolitana, ANAS o Regione) secondo le procedure dell'art. 26 CdS. La domanda deve indicare la tipologia di opera, la durata, le misure di sicurezza previste e il responsabile del cantiere. L'ente può rilasciare l'autorizzazione con prescrizioni specifiche vincolanti per il richiedente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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