Art. 12 C.d.S. – Espletamento dei servizi di polizia stradale
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. L’espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all’Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del territorio di competenza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
2. L’espletamento dei servizi di cui all’art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell’art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull’uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell’A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell’esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell’ambito dei passaggi a livello dell’amministrazione di appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito delle aree di cui all’art. 6, comma 7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell’ambito delle aree di cui all’art. 6, comma 7.
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all’articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.
4. La scorta e l’attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall’autorità militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.
In sintesi
L'art. 12 CdS individua i soggetti abilitati ai servizi di polizia stradale: Polizia Stradale, Carabinieri, GdF, polizia locale e altri.
Ratio
L'articolo 12 del Codice della Strada attribuisce i servizi di polizia stradale a una pluralità di soggetti, secondo una gerarchia e una specializzazione funzionale. In via principale spetta alla Polizia Stradale della Polizia di Stato, ma concorrono anche altre forze (Carabinieri, Guardia di finanza, polizia provinciale, polizia municipale, funzionari Ministero interno). Il Corpo di polizia penitenziaria e il Corpo forestale partecipano in relazione ai propri compiti di istituto.
Analisi
La norma istituisce un sistema multi-agenzia per garantire la continuità e la capillarità dei servizi di controllo stradale. La Polizia Stradale mantiene il ruolo centrale, mentre gli altri organi concorrono secondo competenze territoriali e materiali. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 57 cpp sono parimenti abilitati a svolgere attività di prevenzione e accertamento. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni, la tutela e il controllo dell'uso delle strade possono essere effettuati anche da personale non specializzato (Ispettorato generale, ANAS, uffici regionali/comunali di viabilità) previo superamento di esame di qualificazione.
Quando si applica
Si applica a tutte le attività di prevenzione e accertamento di violazioni in materia di circolazione stradale, gestione del traffico, scorta per la sicurezza della circolazione e tutela dell'uso della strada. La competenza varia in base alla qualifica dell'organo e al contesto territoriale (strade nazionali, regionali, provinciali, comunali).
Connessioni
Correlato all'articolo 11 (servizi di polizia stradale), all'articolo 57 cpp (polizia giudiziaria), e ai poteri dei singoli enti proprietari (articolo 14). Integrato da disposizioni particolari sulla competenza territoriale e dalla disciplina di legge e regolamento riguardante le qualifiche e i compiti di ciascun organo.
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'articolo 12 del Codice della Strada?
L'art. 12 CdS individua tutti i soggetti abilitati a svolgere i servizi di polizia stradale: in via principale la Polizia Stradale, poi Carabinieri, Guardia di Finanza, polizia municipale e provinciale (nel proprio territorio), e una serie di soggetti ausiliari (cantonieri, personale ferroviario, aeroportuale ecc.) previa qualificazione, con competenza limitata al proprio ambito funzionale.
Qual è la differenza tra art. 12 e art. 12-bis del Codice della Strada?
L'art. 12 disciplina i soggetti abilitati ai servizi di polizia stradale e le relative competenze. L'art. 12-bis, introdotto successivamente, riguarda invece gli ausiliari del traffico e le guardie particolari giurate, definendo poteri e limiti di queste figure para-pubbliche nell'accertamento di specifiche violazioni in materia di sosta.
La polizia municipale può fare controlli fuori dal proprio comune?
No. La polizia municipale è abilitata all'espletamento dei servizi di polizia stradale esclusivamente «nell'ambito del territorio di competenza» (art. 12, co. 1, lett. e). Un verbale elevato fuori dal territorio comunale di appartenenza è illegittimo e può essere annullato in sede di opposizione.
L'articolo 12 del Codice della Strada riguarda le ore di guida?
No. L'art. 12 CdS non disciplina le ore di guida, che sono invece regolate dal Regolamento CE n. 561/2006 e dagli artt. 174 e seguenti del CdS. L'art. 12 stabilisce soltanto quali organi sono competenti a svolgere i controlli stradali e ad accertare le violazioni, incluse quelle sui tempi di guida e riposo.
L'articolo 12 CdS è ancora aggiornato e in vigore?
Sì. L'art. 12 è in vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992) e ha ricevuto integrazioni nel tempo, tra cui l'aggiunta della lettera d-bis) per la polizia provinciale e della lettera f-bis) per la polizia penitenziaria e il Corpo forestale. Il testo attualmente vigente va quindi letto nella versione consolidata comprensiva di tutte le modifiche successive.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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